N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2000

Ordinanza  emessa  il  13  gennaio  2000 dal Tribunale amministrativo
regionale  della Puglia sul ricorso proposto da CO.DIR. S.r.l. contro
Regione Puglia ed altro
Industria  e  commercio  -  Regione Puglia - Nulla osta di competenza
regionale  per l'apertura di grandi strutture di vendita - Previsione
con    legge   regionale,   dell'archiviazione   delle   domande   di
autorizzazione   gia'  presentate  ai  sensi  della  legge  regionale
2 maggio  1995,  n. 32  e  corredate a norma alla data del 16 gennaio
1998  -  Contrasto  con  l'art. 25 del d.lgs. n. 114/1998 che prevede
l'obbligo di esame e decisione entro centottanta giorni dalle domande
presentate entro la predetta data del 16 gennaio 1998 - Incidenza sui
principi  di uguaglianza, di liberta' d'iniziativa economica privata,
di  imparzialita'  e buon andamento della p.a., nonche' del principio
comunitario  di  libera  prestazione  dei  servizi  - Esorbitanza dai
limiti della competenza regionale.
- Legge regione Puglia 4 agosto 1999, n. 24, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 10, 41, 97 e 117.
(GU n.13 del 22-3-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 950 del 1998
  proposto   da   soc.   CO.DIR.   S.r.l.,   in  persona  del  legale
  rappresentante  pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
  Volpe, presso il cui studio in Bari elettivamente e' domiciliata;
    Contro  la  Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore
  della  Giunta  Regionale,  e l'Assessorato Regionale all'Industria,
  Commercio  ed  Artigianato  in  persona  del  titolare  pro-tempore
  dell'ufficio,  non costituiti, e nei confronti del comune di Lecce,
  in   persona   del   sindaco   pro-tempore,   non  costituito,  per
  l'annullamento:  della nota prot. n. 38/C/00230 del 5 febbraio 1998
  a  firma  dell'Assessore  regionale  con  cui  si comunicava che la
  procedura  intesa  al rilascio di nulla osta per apertura di centro
  commerciale  al  dettaglio di mq. 25.770 "resta sospesa per effetto
  della legge regionale 24 dicembre 1997 n. 24 fino all'emanazione di
  norme  integrative  e  modificative  della legge regionale 2 maggio
  1995 n. 32 e comunque non oltre il 30 settembre 1998";
    Visto   il   ricorso   recante  nel  suo  contesto  richiesta  di
  sospensione  dell'efficacia  del provvedimento impugnato, richiesta
  reiterata con istanza del 20 dicembre 1999;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla  Camera  di Consiglio del 13 gennaio 2000, relatore il cons.
  Vito Mangialardi, udito il difensore di parte ricorrente;
    Vista  l'ordinanza  13  gennaio  2000  n. 70  con la quale questo
  tribunale   amministrativo  ha  disposto  per  la  sospensione  del
  giudizio   cautelare   e   la  remissione  degli  atti  alla  Corte
  costituzionale con separata ordinanza;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                              F a t t o
    La  societa'  ricorrente con ricorso notificato il 3 aprile 1998,
  recante   nel   suo   contesto   istanza  cautelare,  impugnava  il
  provvedimento  regionale  in  epigrafe  meglio  indicato, chiedendo
  l'accertamento  dell'obbligo  della Regione Puglia alla conclusione
  mediante  provvedimento  espresso  dell'iter  amministrativo per il
  rilascio   di   nulla   osta;   eccepiva  anche  la  illegittimita'
  costituzionale   dell'art.   1  della  legge  regionale  n. 24/1997
  richiamato nel provvedimento gravato.
    Con   ordinanza  n. 390  del  21  maggio  1999  questo  tribunale
  sospendeva   il   giudizio   sino   alla   pronuncia   della  Corte
  costituzionale   sulla  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
  L.R.P.  n. 24/1997,  questione gia' sollevata da questa sezione con
  precedenti ordinanze.
    La  Corte  costituzionale  pronunciandosi  su  tre  ordinanze  di
  remissione di questo Tribunale amministrativo regionale inerente la
  stessa  questione,  con  ordinanza  del 24-30 giugno 1999 n. 276 ha
  disposto  per  la restituzione degli atti del giudizio al giudice a
  quo, per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla
  luce  della normativa sopravvenuta e cioe' del d.lgs. 31 marzo 1998
  n. 144  il  cui  art.  25 (disciplina transitoria) statuisce che le
  domande di rilascio dell'autorizzazione gia' trasmesse alla regione
  alla  data  del  16  gennaio  1998  per  il prescritto nulla osta e
  corredate  a  norma  vengono esaminate e decise entro 180 gg. dalla
  suddetta  data;  ha  richiamato  pure la Corte la intervenuta legge
  regionale  del 20 gennaio 1999 n. 4 che, nel prorogare i termini di
  sospensione  previsti  dalla  legge  regionale  censurata, ha fatto
  espressamente salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria di
  cui all'art. 25 del predetto d.lgs. n. 144/1998.
    Sempre  in punto di fatto va sottolineato che cronologicamente in
  Puglia  dopo l'ordinanza della Corte costituzionale, e' intervenuta
  altra  legge  regionale,  la  n. 24  del  4 agosto 1999 (principi e
  direttive  per l'esercizio delle competenze regionali in materia di
  commercio)  il  cui art. 1, comma 3 e' del seguente testuale tenore
  "all'esame  delle  domande  di  autorizzazione ex legge regionale 2
  maggio  1995 n. 32 corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998,
  non si da' seguito".
    Con  autonoma istanza depositata, previa notifica, il 20 dicembre
  1999   la  ricorrente  ha  reiterato  la  richiesta  di  sospensiva
  significando   l'inadempimento   della  Regione  a  provvedere  ben
  evidente  a fronte dell'art. 25, d.lgs. n. 144/1998 (pur richiamato
  dalla   Corte   costituzionale   nella  su  riferita  ordinanza)  e
  censurando di illegittimita' costituzionale la intervenuta "leggina
  regionale"  disponente  nuovamente  per  il blocco dei procedimenti
  intesi   al  rilascio  di  nulla  osta  commerciale,  anzi  e  piu'
  decisamente  per  l'accantonamento  ed archiviazione delle relative
  istanze.
    Questa  sezione,  adita  come  visto  con  la  nuova  istanza  di
  sospensiva del 20 dicembre 1999, con ordinanza n. 70 del 13 gennaio
  2000  ha  sospeso il relativo giudizio cautelare cosi' testualmente
  motivando:          "considerato  che  all'obbligo della Regione di
  pronunciarsi  sul  nulla  osta al tempo richiesto, risulta comunque
  ostativa  la  intervenuta  legge  regionale  4  agosto  1999  n. 24
  statuente  all'art.  1,  comma  3,  che  all'esame delle domande di
  autorizzazione  ex  l.r. n. 32/1995 corredate a norma alla data del
  16  novembre  1998  non si da' seguito;         considerato che con
  decisione  assunta nell'odierna Camera di Consiglio si e' stabilito
  di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimita'
  costituzionale  della  L.R.  n. 24/1999  la  cui risoluzione assume
  carattere  di pregiudizialita' rispetto alla decisione sull'istanza
  cautelare che ne occupa".
                            D i r i t t o
    Ritiene  il  collegio di sollevare questione di costituzionalita'
  della  intervenuta legge regionale 4 agosto 1999 n. 24 in parte qua
  e   cioe'   comma   3,  art. 1  sopra  trascritto  per  il  diniego
  procedimentale  e  provvedimentale  che  detta disposizione viene a
  comportare e che incide irreparabilmente sul contenuto della tutela
  giurisdizionale accordabile al privato in via cautelare.
    Ed   infatti  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  e'
  pacificamente  proponibile anche nel corso del giudizio incidentale
  per  l'adozione  di provvedimenti di urgenza e cio' per consolidato
  insegnamento  della  stessa  Corte  (sent.  n. 177/1973;  186/1976;
  440/1990; 367/1991; 314/1992, tra le altre).
    La  questione appare rilevante e non manifestamente infondata con
  riferimento agli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 della Costituzione.
    Non  ritiene invece il collegio di sollevare nuovamente questione
  di  legittimita'  costituzionale  della  precedente L.R. n. 24/1997
  (come   richiesto   dalla   parte)   perche'   disciplina  travolta
  dall'intervenuto  d.lgs. n. 144/1998 (in particolare art. 25, comma
  5).
    Invero  e'  noto  che  la  materia  del commercio e' delegata dal
  legislatore nazionale a quello regionale ed ogni qualvolta il primo
  introduce  norme  incompatibili  con  preesistenti leggi regionali,
  queste  devono  ritenersi tacitamente abrogate. Cosi' in effetti e'
  accaduto  con  la conseguenza che la nuova disciplina nella materia
  da  parte  del  legislatore  nazionale  ha  innovato  la  pregressa
  legislazione  regionale  stabilendo  definizione dei procedimenti e
  termini entro i quali provvedere in modo espresso.

    I. - Sulla rilevanza della questione.
    La  societa'  ricorrente invoca la emanazione di un provvedimento
  cautelare che sospendendo il provvedimento soprassessorio regionale
  del   5   febbraio   1998  imponga  alla  regione  di  pronunciarsi
  espressamente sull'istanza di concessione nulla osta.
    L'istanza  della  ricorrente,  come  pure  dalla  stessa riferito
  nell'atto   introduttivo,   era   intesa   all'apertura  di  centro
  commerciale  con  superficie  di  vendita  superiore a 1.500 mq. da
  realizzarsi  in  Lecce  lungo  la  statale  n. 16  nell'ambito  del
  comparto n. 50 del vigente P.P.A.
    Il  comune  di  Lecce  con  nota  del  12 aprile 1995 a firma del
  commissario prefettizio rimetteva alla G.R. tutta la documentazione
  intesa  al rilascio del nulla osta di cui agli artt. 27 e 28, legge
  n. 426/1971;  va  sottolineato che detta nota concludeva che "si e'
  dell'avviso   che  la  iniziativa  proposta  dalla  S.r.l.  CO.DIR.
  corrisponda  ai  principi  richiamati  dalla predetta deliberazione
  n. 25/1991 di codesto consiglio regionale e dai dettami normativi".
    E'  seguita  poi  per tre anni l'inerzia della regione che nessun
  provvedimento  ha  emanato; infine la stessa regione con nota del 5
  febbraio  1998  ha  comunicato la sospensione della procedura, nota
  gravata col ricorso all'esame.
    Ha fatto seguito, come detto nella parte in fatto, l'ordinanza di
  questo    Tribunale   amministrativo   regionale   n. 390/1998   di
  sospensione  del  giudizio,  l'ordinanza della Corte costituzionale
  n: 236  del  30 giugno 1999 di restituzione degli atti del giudizio
  al  giudice  a  quo, ed infine la legge regionale del 4 agosto 1999
  n. 24  che al comma 3, art. 1 cosi' testualmente dispone "All'esame
  delle  domande  di autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995,
  n. 32,  corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si da'
  seguito."
    Orbene la sopravvenuta disposizione per la sua stessa espressione
  letterale  (principale  criterio  ermeneutico  ex art. 12 preleggi)
  consente alla Regione di non piu' provvedere.
    Resta  dunque  chiaro  che  allo  stato  la  ricorrente non ha la
  possibilita'   di  ottenere  sulla  sua  istanza  un  provvedimento
  espresso  della  Regione  Puglia e l'ordine eventualmente impartito
  dal Tribunale amministrativo regionale in sede cautelare ed in tali
  sensi sarebbe contrario a legge.
    Di   qui   la  rilevanza  della  questione  nella  presente  sede
  cautelare,  perche'  proprio  e  solo  la intervenuta recente legge
  regionale  e'  direttamente  incidente sulla tutela cautelare della
  ricorrente.
    Tanto a prescindere dal possibile contenuto, positivo o negativo,
  del provvedimento espresso emanando dall'Ente Regione poiche', come
  e'  ovvio, anche il provvedimento negativo, pur sempre ed in quanto
  impugnabile,  sarebbe satisfativo della tutela cautelare invocabile
  della ricorrente.

    II. - Sulla non manifesta infondatezza.
    E'  di  tutta  evidenza  il  contrasto  della norma censurata con
  l'art.  25, d.lgs. n. 114/98 che all'art. 25 dispone "le domande di
  rilascio  delle autorizzazioni gia' trasmesse alla Giunta regionale
  per  il  prescritto  nulla  osta  alla  data  del 16 gennaio 1998 e
  corredate   a  norma  secondo  l'attestazionedel  responsabile  del
  procedimento  sono  esaminate  e  decise con provvedimento espresso
  entro centottanta giorni dalla suddetta data".
    La  disposizione  resa  nel  comma  3, art. 1, legge regionale in
  questione  sancisce  invece  esattamente  il  contrario  di  quanto
  previsto  dal  riportato  art.  25,  comma  5, d.lgs. n. 144, ed e'
  quindi  in  contrasto  con  l'art.  117  Cost.,  avendo  la regione
  esorbitato  dai limiti della sua potesta' normativa che si esercita
  entro i confini previsti dalla legge statale di settore.
    Nei  confronti della norma censurata - che come visto comporta un
  definitivo  accantonamento  delle istanze richiedenti il nulla osta
  commerciale   -   valgono   a  piu'  forte  ragione  i  profili  di
  illegittimita'   costituzionale   espressi   nelle   ordinanze   di
  remissione  alla  Corte  sovrana  della  legge regionale n. 24/1997
  recante il blocco temporaneo nel rilascio di nulla osta.
    Infatti  la  norma  regionale  viola  l'art. 41 Cost. non essendo
  consentito alla legge ordinaria ed a quella regionale ostacolare la
  iniziativa economica privata.
    La  legge  in  parola  determinando  il  blocco  dei  nulla  osta
  commerciali  si  risolve  in  un  sostanziale  disconoscimento  del
  diritto  di  liberta'  economica  senza che sia dato cogliere quale
  fine  di utilita' sociale la Regione abbia inteso perseguire. Se e'
  infatti  vero  che  la  Regione  ha  il  potere  di intervenire per
  controllare la consistenza delle reti distributive e verificarne la
  adeguatezza  alle  direttive di sviluppo, non pare che essa Regione
  possa negare in via generale il rilascio dei nulla osta laddove non
  sussistano  esigenze  di  tutela  della  libera  concorrenza  e del
  consumatore.
    Sotto altro aspetto la norma censurata e' in contrasto con l'art.
  97  Cost.  che impone il buon andamento degli uffici della P.A.; il
  precetto  e' comunemente inteso nel senso di imporre la continuita'
  e  l'effettivita' dell'esercizio dei pubblici poteri. Il blocco ora
  disposto   contrasta   col   precetto   suddetto  perche'  consente
  l'arbitrario   non  esercizio  di  pubblici  poteri  che  pur  sono
  attribuiti alla Regione e tale effetto puo' senz'altro qualificarsi
  cattiva amministrazione.
    La  norma  censurata collide poi con l'art. 3 Cost. a causa della
  non  uniforme  garanzia  della liberta' di iniziativa economica sul
  territorio  nazionale e della conseguente disparita' di trattamento
  tra gli imprenditori che intendono operare in Puglia nel settore in
  questione  e  quelli di altre regioni della Repubblica italiana ove
  detto  blocco  non  si  verifica;  crea  inoltre una disparita' tra
  operatori  economici  che  gia'  hanno ottenuto il nulla osta e gli
  altri interdetti a riguardo.
    La  norma censurata risulta pure in contrasto con l'art. 10 Cost.
  perche'  vulnera il principio comunitario di libera prestazione dei
  servizi come interpretato dall'Autorita' garante per la concorrenza
  ed  il mercato in recenti pronunce (vedi parere espresso in data 17
  maggio  1999  a  proposito  della  Regione  Lombardia in bollettino
  dell'autorita' n. 9 del 22 marzo 1999).

    III. - Stante la rilevanza e la non manifestata infondatezza come
  dianzi  precisate,  il  collegio sospende il giudizio cautelare non
  potendo   lo   stesso  essere  definito  indipendentemente  da  una
  pronuncia della Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestante infondata la questione di
  costituzionalita'  dell'art.  1, comma 3 della legge Regione Puglia
  del  4 agosto 1999, per contrasto con gli artt. 3, 10, 41, 97 e 117
  della Costituzione;     Sospende il giudizio cautelare;
    Dispone  il  rinvio  degli atti alla Corte costituzionale, a cura
  della  segreteria  della  sezione,  che  provvedera'  altresi' alla
  notifica  della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al
  Presidente   della  Giunta  regionale  della  Puglia  ed  alla  sua
  comunicazione  al  Presidente del Consiglio regionale della Puglia.
      Cosi'  deciso  in Bari nella Camera di Consiglio del 13 gennaio
  2000.
                      Il presidente: Corasaniti
                      L'estensore: Mangialardi
00C0241