N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2000
Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia sul ricorso proposto da CO.DIR. S.r.l. contro Regione Puglia ed altro Industria e commercio - Regione Puglia - Nulla osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita - Previsione con legge regionale, dell'archiviazione delle domande di autorizzazione gia' presentate ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998 - Contrasto con l'art. 25 del d.lgs. n. 114/1998 che prevede l'obbligo di esame e decisione entro centottanta giorni dalle domande presentate entro la predetta data del 16 gennaio 1998 - Incidenza sui principi di uguaglianza, di liberta' d'iniziativa economica privata, di imparzialita' e buon andamento della p.a., nonche' del principio comunitario di libera prestazione dei servizi - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale. - Legge regione Puglia 4 agosto 1999, n. 24, art. 1, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 10, 41, 97 e 117.(GU n.13 del 22-3-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 950 del 1998 proposto da soc. CO.DIR. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Volpe, presso il cui studio in Bari elettivamente e' domiciliata; Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, e l'Assessorato Regionale all'Industria, Commercio ed Artigianato in persona del titolare pro-tempore dell'ufficio, non costituiti, e nei confronti del comune di Lecce, in persona del sindaco pro-tempore, non costituito, per l'annullamento: della nota prot. n. 38/C/00230 del 5 febbraio 1998 a firma dell'Assessore regionale con cui si comunicava che la procedura intesa al rilascio di nulla osta per apertura di centro commerciale al dettaglio di mq. 25.770 "resta sospesa per effetto della legge regionale 24 dicembre 1997 n. 24 fino all'emanazione di norme integrative e modificative della legge regionale 2 maggio 1995 n. 32 e comunque non oltre il 30 settembre 1998"; Visto il ricorso recante nel suo contesto richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, richiesta reiterata con istanza del 20 dicembre 1999; Visti gli atti tutti della causa; Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2000, relatore il cons. Vito Mangialardi, udito il difensore di parte ricorrente; Vista l'ordinanza 13 gennaio 2000 n. 70 con la quale questo tribunale amministrativo ha disposto per la sospensione del giudizio cautelare e la remissione degli atti alla Corte costituzionale con separata ordinanza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o La societa' ricorrente con ricorso notificato il 3 aprile 1998, recante nel suo contesto istanza cautelare, impugnava il provvedimento regionale in epigrafe meglio indicato, chiedendo l'accertamento dell'obbligo della Regione Puglia alla conclusione mediante provvedimento espresso dell'iter amministrativo per il rilascio di nulla osta; eccepiva anche la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 24/1997 richiamato nel provvedimento gravato. Con ordinanza n. 390 del 21 maggio 1999 questo tribunale sospendeva il giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimita' costituzionale dell'art. 1, L.R.P. n. 24/1997, questione gia' sollevata da questa sezione con precedenti ordinanze. La Corte costituzionale pronunciandosi su tre ordinanze di remissione di questo Tribunale amministrativo regionale inerente la stessa questione, con ordinanza del 24-30 giugno 1999 n. 276 ha disposto per la restituzione degli atti del giudizio al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta e cioe' del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 144 il cui art. 25 (disciplina transitoria) statuisce che le domande di rilascio dell'autorizzazione gia' trasmesse alla regione alla data del 16 gennaio 1998 per il prescritto nulla osta e corredate a norma vengono esaminate e decise entro 180 gg. dalla suddetta data; ha richiamato pure la Corte la intervenuta legge regionale del 20 gennaio 1999 n. 4 che, nel prorogare i termini di sospensione previsti dalla legge regionale censurata, ha fatto espressamente salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 25 del predetto d.lgs. n. 144/1998. Sempre in punto di fatto va sottolineato che cronologicamente in Puglia dopo l'ordinanza della Corte costituzionale, e' intervenuta altra legge regionale, la n. 24 del 4 agosto 1999 (principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio) il cui art. 1, comma 3 e' del seguente testuale tenore "all'esame delle domande di autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995 n. 32 corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si da' seguito". Con autonoma istanza depositata, previa notifica, il 20 dicembre 1999 la ricorrente ha reiterato la richiesta di sospensiva significando l'inadempimento della Regione a provvedere ben evidente a fronte dell'art. 25, d.lgs. n. 144/1998 (pur richiamato dalla Corte costituzionale nella su riferita ordinanza) e censurando di illegittimita' costituzionale la intervenuta "leggina regionale" disponente nuovamente per il blocco dei procedimenti intesi al rilascio di nulla osta commerciale, anzi e piu' decisamente per l'accantonamento ed archiviazione delle relative istanze. Questa sezione, adita come visto con la nuova istanza di sospensiva del 20 dicembre 1999, con ordinanza n. 70 del 13 gennaio 2000 ha sospeso il relativo giudizio cautelare cosi' testualmente motivando: "considerato che all'obbligo della Regione di pronunciarsi sul nulla osta al tempo richiesto, risulta comunque ostativa la intervenuta legge regionale 4 agosto 1999 n. 24 statuente all'art. 1, comma 3, che all'esame delle domande di autorizzazione ex l.r. n. 32/1995 corredate a norma alla data del 16 novembre 1998 non si da' seguito; considerato che con decisione assunta nell'odierna Camera di Consiglio si e' stabilito di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della L.R. n. 24/1999 la cui risoluzione assume carattere di pregiudizialita' rispetto alla decisione sull'istanza cautelare che ne occupa". D i r i t t o Ritiene il collegio di sollevare questione di costituzionalita' della intervenuta legge regionale 4 agosto 1999 n. 24 in parte qua e cioe' comma 3, art. 1 sopra trascritto per il diniego procedimentale e provvedimentale che detta disposizione viene a comportare e che incide irreparabilmente sul contenuto della tutela giurisdizionale accordabile al privato in via cautelare. Ed infatti la questione di legittimita' costituzionale e' pacificamente proponibile anche nel corso del giudizio incidentale per l'adozione di provvedimenti di urgenza e cio' per consolidato insegnamento della stessa Corte (sent. n. 177/1973; 186/1976; 440/1990; 367/1991; 314/1992, tra le altre). La questione appare rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 della Costituzione. Non ritiene invece il collegio di sollevare nuovamente questione di legittimita' costituzionale della precedente L.R. n. 24/1997 (come richiesto dalla parte) perche' disciplina travolta dall'intervenuto d.lgs. n. 144/1998 (in particolare art. 25, comma 5). Invero e' noto che la materia del commercio e' delegata dal legislatore nazionale a quello regionale ed ogni qualvolta il primo introduce norme incompatibili con preesistenti leggi regionali, queste devono ritenersi tacitamente abrogate. Cosi' in effetti e' accaduto con la conseguenza che la nuova disciplina nella materia da parte del legislatore nazionale ha innovato la pregressa legislazione regionale stabilendo definizione dei procedimenti e termini entro i quali provvedere in modo espresso. I. - Sulla rilevanza della questione. La societa' ricorrente invoca la emanazione di un provvedimento cautelare che sospendendo il provvedimento soprassessorio regionale del 5 febbraio 1998 imponga alla regione di pronunciarsi espressamente sull'istanza di concessione nulla osta. L'istanza della ricorrente, come pure dalla stessa riferito nell'atto introduttivo, era intesa all'apertura di centro commerciale con superficie di vendita superiore a 1.500 mq. da realizzarsi in Lecce lungo la statale n. 16 nell'ambito del comparto n. 50 del vigente P.P.A. Il comune di Lecce con nota del 12 aprile 1995 a firma del commissario prefettizio rimetteva alla G.R. tutta la documentazione intesa al rilascio del nulla osta di cui agli artt. 27 e 28, legge n. 426/1971; va sottolineato che detta nota concludeva che "si e' dell'avviso che la iniziativa proposta dalla S.r.l. CO.DIR. corrisponda ai principi richiamati dalla predetta deliberazione n. 25/1991 di codesto consiglio regionale e dai dettami normativi". E' seguita poi per tre anni l'inerzia della regione che nessun provvedimento ha emanato; infine la stessa regione con nota del 5 febbraio 1998 ha comunicato la sospensione della procedura, nota gravata col ricorso all'esame. Ha fatto seguito, come detto nella parte in fatto, l'ordinanza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 390/1998 di sospensione del giudizio, l'ordinanza della Corte costituzionale n: 236 del 30 giugno 1999 di restituzione degli atti del giudizio al giudice a quo, ed infine la legge regionale del 4 agosto 1999 n. 24 che al comma 3, art. 1 cosi' testualmente dispone "All'esame delle domande di autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si da' seguito." Orbene la sopravvenuta disposizione per la sua stessa espressione letterale (principale criterio ermeneutico ex art. 12 preleggi) consente alla Regione di non piu' provvedere. Resta dunque chiaro che allo stato la ricorrente non ha la possibilita' di ottenere sulla sua istanza un provvedimento espresso della Regione Puglia e l'ordine eventualmente impartito dal Tribunale amministrativo regionale in sede cautelare ed in tali sensi sarebbe contrario a legge. Di qui la rilevanza della questione nella presente sede cautelare, perche' proprio e solo la intervenuta recente legge regionale e' direttamente incidente sulla tutela cautelare della ricorrente. Tanto a prescindere dal possibile contenuto, positivo o negativo, del provvedimento espresso emanando dall'Ente Regione poiche', come e' ovvio, anche il provvedimento negativo, pur sempre ed in quanto impugnabile, sarebbe satisfativo della tutela cautelare invocabile della ricorrente. II. - Sulla non manifesta infondatezza. E' di tutta evidenza il contrasto della norma censurata con l'art. 25, d.lgs. n. 114/98 che all'art. 25 dispone "le domande di rilascio delle autorizzazioni gia' trasmesse alla Giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo l'attestazionedel responsabile del procedimento sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data". La disposizione resa nel comma 3, art. 1, legge regionale in questione sancisce invece esattamente il contrario di quanto previsto dal riportato art. 25, comma 5, d.lgs. n. 144, ed e' quindi in contrasto con l'art. 117 Cost., avendo la regione esorbitato dai limiti della sua potesta' normativa che si esercita entro i confini previsti dalla legge statale di settore. Nei confronti della norma censurata - che come visto comporta un definitivo accantonamento delle istanze richiedenti il nulla osta commerciale - valgono a piu' forte ragione i profili di illegittimita' costituzionale espressi nelle ordinanze di remissione alla Corte sovrana della legge regionale n. 24/1997 recante il blocco temporaneo nel rilascio di nulla osta. Infatti la norma regionale viola l'art. 41 Cost. non essendo consentito alla legge ordinaria ed a quella regionale ostacolare la iniziativa economica privata. La legge in parola determinando il blocco dei nulla osta commerciali si risolve in un sostanziale disconoscimento del diritto di liberta' economica senza che sia dato cogliere quale fine di utilita' sociale la Regione abbia inteso perseguire. Se e' infatti vero che la Regione ha il potere di intervenire per controllare la consistenza delle reti distributive e verificarne la adeguatezza alle direttive di sviluppo, non pare che essa Regione possa negare in via generale il rilascio dei nulla osta laddove non sussistano esigenze di tutela della libera concorrenza e del consumatore. Sotto altro aspetto la norma censurata e' in contrasto con l'art. 97 Cost. che impone il buon andamento degli uffici della P.A.; il precetto e' comunemente inteso nel senso di imporre la continuita' e l'effettivita' dell'esercizio dei pubblici poteri. Il blocco ora disposto contrasta col precetto suddetto perche' consente l'arbitrario non esercizio di pubblici poteri che pur sono attribuiti alla Regione e tale effetto puo' senz'altro qualificarsi cattiva amministrazione. La norma censurata collide poi con l'art. 3 Cost. a causa della non uniforme garanzia della liberta' di iniziativa economica sul territorio nazionale e della conseguente disparita' di trattamento tra gli imprenditori che intendono operare in Puglia nel settore in questione e quelli di altre regioni della Repubblica italiana ove detto blocco non si verifica; crea inoltre una disparita' tra operatori economici che gia' hanno ottenuto il nulla osta e gli altri interdetti a riguardo. La norma censurata risulta pure in contrasto con l'art. 10 Cost. perche' vulnera il principio comunitario di libera prestazione dei servizi come interpretato dall'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato in recenti pronunce (vedi parere espresso in data 17 maggio 1999 a proposito della Regione Lombardia in bollettino dell'autorita' n. 9 del 22 marzo 1999). III. - Stante la rilevanza e la non manifestata infondatezza come dianzi precisate, il collegio sospende il giudizio cautelare non potendo lo stesso essere definito indipendentemente da una pronuncia della Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 3 della legge Regione Puglia del 4 agosto 1999, per contrasto con gli artt. 3, 10, 41, 97 e 117 della Costituzione; Sospende il giudizio cautelare; Dispone il rinvio degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria della sezione, che provvedera' altresi' alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Puglia ed alla sua comunicazione al Presidente del Consiglio regionale della Puglia. Cosi' deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2000. Il presidente: Corasaniti L'estensore: Mangialardi 00C0241