N. 74 ORDINANZA 6 - 17 marzo 2000

Ordinanza 6 - 17 marzo 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Provvedimento di sospensione della patente di
guida - Regime dell'opposizione - Lamentata disparita' di trattamento
rispetto alla sospensione della carta di circolazione - Eterogeneita'
teleologica  e  strutturale delle due sanzioni accessorie - Manifesta
infondatezza della questione.
- D.Lgs.  30  aprile  1992,  n.  285,  art.  218,  comma 5, nel testo
  introdotto dall'art. 117 del d.lgs. n. 360 del 10 settembre 1993.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.13 del 22-3-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:, Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO;  Massimo VARI;
  Cesare  RUPERTO;  Riccardo  CHIEPPA;  Gustavo  ZAGREBELSKY; Valerio
  ONIDA; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero
  Alberto  CAPOTOSTI;  Annibale  MARINI;  Franco BILE; Giovanni Maria
  FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 218, comma 5,
  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
  strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993,
  n. 360, promosso con Ordinanza emessa l'11 gennaio 1999 dal Pretore
  di  Padova  nel procedimento civile vertente tra Olivieri Roberto e
  il  Prefetto  di  Padova  ed altro, iscritta al n. 135 del registro
  ordinanze   1999   e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
  Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
  Ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
  relatore Cesare Ruperto.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un procedimento di opposizione ex
  art. 22  della legge n. 689 del 1981 - promosso da un automobilista
  avverso un'ordinanza di sospensione della patente di guida adottata
  dal  Prefetto  di  Padova  -,  il  Pretore  di Padova con Ordinanza
  emessa  l'11  gennaio  1999 ha sollevato, in riferimento all'art. 3
  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 218,
  comma  5,  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
  codice  della  strada),  nel  testo  introdotto  dall'art. 117  del
  decreto  legislativo  n. 360  del 1993, "nella parte in cui prevede
  che  "avverso  il  provvedimento  di  sospensione  della patente e'
  ammessa  opposizione ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada
  in  luogo  di  [disporre che] "l'opposizione di cui all'art. 205 si
  estende alla sanzione accessoria ";
        che,  rilevata  la  rituale  proposizione  del giudizio a quo
  osserva   tuttavia   il  rimettente  (anche  con  riferimento  alla
  rilevanza  della questione) che, ove non fosse prevista dalla norma
  censurata   l'autonoma  possibilita'  di  impugnare  tale  sanzione
  accessoria,  il  ricorso  dovrebbe  essere dichiarato inammissibile
  poiche'  tardivo,  non  essendo  stato  tempestivamente  opposto il
  verbale di accertamento e contestazione, costituente presupposto di
  applicazione   della   sanzione   stessa,  la  quale  -  in  quanto
  tassativamente sancita dalle singole norme che puniscono le singole
  irregolarita'  - non consente al prefetto altra discrezionalita' se
  non quella relativa alla determinazione della sua durata;
        che,    secondo    il    rimettente,    l'ammissibilita'   di
  un'opposizione  autonoma,  non limitata alla questione della durata
  della sanzione, ma estesa anche alla valutazione dei presupposti di
  fatto  e  di diritto che sostanzialmente attengono all'accertamento
  della  violazione,  si  risolve  obiettivamente  in  una  sorta  di
  restituzione  in  termini  onde  contestare  cio'  che  non e' piu'
  contestabile;
        che,  dunque,  la  norma  impugnata  sarebbe  irrazionalmente
  contraria    al    principio   di   uguaglianza,   poiche',   senza
  giustificazione,  regola  la  possibilita'  di  ricorrere  in  sede
  giudiziale  contro  la  sospensione della patente in modo diverso -
  nonostante  la stretta analogia fra tali sanzioni accessorie quanto
  a  contenuto  e  disciplina  -  rispetto all'ipotesi di sospensione
  della  carta di circolazione, disciplinata dall'art. 217 del codice
  della  strada, il quale piu' coerentemente estende l'opposizione ex
  art. 205  alla  sanzione  accessoria, sicche', impugnando l'atto di
  contestazione  ovvero  l'ordinanza  ingiunzione, in tutti i casi in
  cui   all'accertamento  consegue  obbligatoriamente  l'applicazione
  della   sanzione   stessa,   si  oppone  automaticamente  anche  il
  provvedimento conseguenziale, che dal primo obiettivamente dipende;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
  dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
  Stato,  concludendo  per  la  declaratoria di inammissibilita' o di
  infondatezza della sollevata questione.
    Considerato   che   il  rimettente  denuncia  una  disparita'  di
  trattamento   normativo,  muovendo  dal  presupposto  che  sussista
  sostanziale  identita',  quanto  a  contenuto  e disciplina, tra la
  sospensione  della patente di guida e la sospensione della carta di
  circolazione;
        che,  come  questa Corte ha piu' volte posto in evidenza, nel
  sistema  del  nuovo  codice della strada la natura afflittiva della
  sospensione  della  patente  di  guida  -  disposta,  all'esito del
  relativo accertamento, dal prefetto o dal giudice penale, a seconda
  che  sia  stato commesso un semplice illecito amministrativo ovvero
  un  reato (v. ordinanze n. 170 del 1998 e n. 184 del 1997) - incide
  sul profilo della legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni
  veicolo, gravando sul relativo atto amministrativo di abilitazione,
  a  seguito  dell'accertata trasgressione di regole di comportamento
  afferenti  alla  sicurezza  della circolazione (sentenza n. 330 del
  1998);
        che,  viceversa, la sospensione della carta di circolazione -
  ordinata  dall'ufficio  provinciale  della Direzione generale della
  Motorizzazione  civile  - concerne la legittimazione oggettiva alla
  circolazione  del  relativo veicolo, conseguendo alla violazione di
  norme   riguardanti   l'idoneita'   all'uso   ed   alla   specifica
  destinazione di un determinato mezzo;
        che,   dunque,   l'eterogenea  configurazione  teleologica  e
  strutturale    delle   due   sanzioni   accessorie   -   tra   loro
  differenziantisi  anche,  come detto, sotto il profilo degli organi
  competenti  ad adottarle, oltre che per il grado di incidenza sulle
  facolta'  del  destinatario, ben piu' gravemente compresse nel caso
  di  sospensione  della  patente - rende il meccanismo di estensione
  del  giudizio  di  opposizione  ex  art. 205 alla sospensione della
  carta   di   circolazione,  disciplinato  dall'art. 217,  comma  5,
  palesemente  inidoneo  a  fungere  da  tertium  comparationis  onde
  verificare  la  sussistenza  del  denunciato vulnus al principio di
  uguaglianza;
        che,  piuttosto,  nella  denunciata  norma  - la quale lascia
  salvo   comunque   il   diritto   di   impugnare   direttamente  ed
  autonomamente  il  verbale  di  accertamento  dell'infrazione  e il
  contestuale   ritiro  della  patente,  chiedendone  la  sospensione
  (sentenza   n. 330  del  1998)  -  e'  da  ravvisare  una  conferma
  dell'intrinseca  coerenza  del  complessivo  impianto  di  garanzie
  offerto  al  destinatario  della sanzione, riconnesso alla generale
  previsione, contenuta nell'art. 205, comma 3, della possibilita' di
  ricorrere  al rimedio dell'opposizione regolata dagli artt. 22 e 23
  della legge n. 689 del 1981 (sentenza n. 31 del 1996);
        che,  dunque,  la  sollevata  questione appare manifestamente
  infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
  n. 87,  e  9,  secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 218,  comma  5, del decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel
  testo  introdotto  dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360 del
  1993,  sollevata  -  in riferimento all'art. 3 della Costituzione -
  dal Pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
  Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Ruperto
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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