N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2000
Ordinanza emessa il 17 gennaio 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale di Rimini nel procedimento civile vertente tra Battaglino Franco e Girardi Cristina ed altro Procedimento civile - Competenza per territorio - Foro per le cause in cui sono parti i magistrati - Spostamento presso il giudice con sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Inapplicabilita' di tale criterio ai giudizi civili in corso alla data (23 dicembre 1998) di entrata in vigore della legge n. 420/1998 - Contrasto con il principio di imparzialita' del giudice (inteso come valore autonomo che connota il giusto processo - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai giudizi penali e ai giudizi di danno ex lege n. 117/1988. - Cod. proc. civ., artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36; legge 2 dicembre 1998, n. 420, art. 9. - Costituzione, artt. 3 e 111, come modificato dalla legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2, art. 1 primo comma.(GU n.16 del 12-4-2000 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 733 del registro generale contenzioso civile dell'anno 1996, in corso tra Battaglino Franco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Lenzi del Foro di Bologna e Mauro Pennesi del Foro di Rimini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Rimini, via Gambalunga n. 11, come da procura in calce all'atto di citazione, attore, contro Girardi Cristina e Ferretti Walter, rappresentati e difesi dall'avv.ti Antonio Soda del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliati in Rimini, P.tta Gregorio da Rimini, n. 10 presso lo studio dell'avv. Corrado Casanti, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuti, avente ad oggetto "risarcimento danni". Premesso che la parte attrice, magistrato in servizio presso questo tribunale con funzioni di procuratore della Repubblica, ritenendo di avere subito un danno ingiusto per effetto di un esposto e di alcune note integrative inviate a partire dal 5 dicembre 1993 al Consiglio superiore della magistratura, al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna e al Presidente della Corte d'appello di Bologna e al Ministro di grazia e giustizia, e contenenti apprezzamenti ritenuti diffamatori e calunnniosi nei suoi confronti, ha convenuto in giudizio Girardi Cristina e Berretti Walter quali autori delle dichiarazioni offensive, formulando nell'atto introduttivo le seguenti richieste: accertato e dichiarato che i convenuti hanno commesso fatti illeciti nei confronti dell'attore, condannarli a risarcire, a favore dell'attore, tutti i danni, anche non patrimoniale e biologico, derivanti dai titoli di cui alla premessa narrativa, nella misura che si indica, in via equitativa, in lire duecentomilioni, o in quella diversa misura che verra' ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo. Con il favore delle spese. I Convenuti, costituitisi in giudizio, resistevano alle pretese attrici e, assumendo a loro volta come lesive della loro reputazione le affermazioni contenute in citazione chiedevano nel merito il rigetto della domanda attorea, la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c nella misura di L. 150.000.000, nonche', in via riconvenzionale ulteriore condanna al risarcimento dei danni per L. 400.000.000. Cio' premesso il giudice istruttore O s s e r v a Va sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 18 a 36 c.p.c. e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui non consentono l'estensione dello speciale criterio di determinazione della competenza territoriale previsto dall'art. 30-bis c.p.c. ai giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, in corso alla data del 23 dicembre 1998. R i l e v a n z a La controversia de quo ha per oggetto una pretesa risarcitoria che trova il proprio fondamento in dichiarazioni assunte come diffamatorie e calunniose dall'attore il quale svolgeva all'epoca e svolge tutt'ora presso questo tribunale, le funzioni di Procuratore capo della Repubblica. La rilevanza della questione deriva dal fatto che nel presente giudizio la competenza territoriale di questo giudicante e' determinata in applicazione degli artt. 18-36 c.p.c. della cui costituzionalita' si dubita, sicche', qualora le censure che si andranno ad illustrare fossero accolte, questo giudice diverrebbe territorialmente incompetente a norma dell'art. 30-bis c.p.c. introdotto dall'art. 9 della legge n. 420/1998. Non manifesta infondatezza della questione Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 148/2000). 00c0290