N. 153 ORDINANZA 18 febbraio 2000
Ordinanza emessa il 18 febbraio 2000 dal Consiglio Superiore della Magistratura nel procedimento disciplinare nei confronti di dott. Tosti Luigi Ordinamento giudiziario - Procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati - Assistenza da parte di avvocato libero professionista - Preclusione - Lesione del diritto di difesa - Disparita' di trattamento rispetto ad ogni altro cittadino. - R. d.lgs 31 maggio 1946, n. 511, art. 34 secondo comma. - Costituzione, artt. 3 e 24 secondo comma.(GU n.16 del 12-4-2000 )
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento disciplinare n. 38/1999 r.g. a carico del dott. Luigi Tosti, magistrato in servizio presso il tribunale di Camerino, incolpato come in atti. 1. - Con dichiarazione in data 11 dicembre 1999 il dott. Luigi Tosti, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 38/1999 r.g., ha nominato difensore di fiducia l'avv. Giancarlo Nascimbeni del foro di Macerata. Con successiva memoria in data 13 dicembre 1999 egli ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma r.d.lgs. n. 511/1946 nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere, per la propria difesa, da un avvocato del libero foro. La questione e' stata riproposta all'odierna udienza dibattimentale. Dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 26 maggio 1994, che ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 34 r.d.lgs. n. 511/1946 "nella parte in cui non consente alla sezione disciplinare del C.S.M. di disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore" il dott. Tosti rileva che egli non intende avvalersi della difesa di un magistrato, bensi' optare per la difesa di un avvocato libero professionista. Conseguentemente alla sezione disciplinare del C.S.M. non competerebbe alcuna possibilita' di designare un difensore d'ufficio in luogo e in sostituzione dell'avvocato nominato dall'incolpato. In tale contesto l'unica alternativa per l'incolpato sarebbe l'autodifesa. Cosi' interpretato, l'art. 34 r.d.lgs. n. 511/1946 manifesterebbe vizi d'incostituzionalita' sotto il profilo degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ad avviso del dott. Tosti, la scelta del legislatore di precludere al magistrato, nell'ambito del procedimento disciplinare, di avvalersi dell'assistenza di un avvocato del libero foro non puo' invero considerarsi corrispondente al canone della ragionevolezza. L'avvocato, infatti, e' un professionista deputato per legge alla difesa tecnica, nelle piu' disparate sedi, dei soggetti che si trovino nella necessita' di ricorrere alle sue prestazioni professionali, sicche' non riuscirebbe a comprendersi quale interesse pubblico possa prevalere sulla facolta' del magistrato di avvalersi di tali prestazioni, al punto tale da giustificare che l'autodifesa sia preferibile all'assistenza di un legale. 2. - Negli specifici termini prospettati dal dott. Tosti, la questione appare rilevante e non e' ancora stata portata al vaglio della Corte costituzionale. Con la ricordata sentenza n. 220 del 26 maggio 1994 la Corte si e', infatti, limitata a dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma r.d.lgs. n. 511/1946 "nella parte in cui non consente alla Sezione disciplinare del C.S.M. di disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore", senza pronunziarsi sulla diversa questione - di cui pure era stata investita - oggi nuovamente prospettata dal dott. Tosti, trattandosi di questione irrilevante rispetto al giudizio nel cui ambito il problema era stato sollevato. Con successiva sentenza n. 119 del 13 aprile 1995 la Corte costituzionale e' stata chiamata a pronunziarsi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 34 r.d.lgs. n. 511/1946 nella parte in cui prevede che il magistrato possa difendersi personalmente davanti al giudice disciplinare. Sussiste, pertanto, uno spazio per investire la Corte della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma r.d.lgs. n. 511/1946 nella parte in cui non consente nel giudizio disciplinare di avvalersi dell'assistenza di un avvocato del libero foro. 3. - L'art. 24, secondo comma della Costituzione, sancendo che "la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", delinea una nozione ampia del diritto di difesa tale da estendersi anche alla garanzia dell'assistenza tecnica. Alla luce di questa interpretazione e' del tutto naturale fare riferimento a quello che, nel sistema, costituisce in via ordinaria lo strumento specificamente preposto a tale scopo e, quindi, in primo luogo alla difesa assicurata da un avvocato. In tale contesto, anche alla luce dell'art. 6, nn. 2 e 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, puo' fondatamente dubitarsi se il divieto di cui all'art. 34, secondo comma r.d.lgs. n. 511/1946 - norma che riflette un assetto pre-costituzionale - sia compatibile con il pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente sancito. Questa Sezione non ignora che, secondo il principio ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, l'art. 24 della Costituzione non preclude che la disciplina legislativa dell'esercizio di difesa si conformi alle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti e che "l'intera vicenda disciplinare riflette il proprium dell'ordine giudiziario" cosi' espressamente sentenza Corte costituzionale n. 220 del 1994). Peraltro, la peculiarita' del procedimento disciplinare non esclude che nel suo ambito l'esercizio del diritto di difesa debba esplicarsi con la stessa ampiezza riconosciuta dall'ordinamento in altri settori della giurisdizione. Inoltre, se e' vero che le norme del codice di procedura penale si applicano al procedimento disciplinare solo in via integrativa per effetto degli artt. 32 e 34, r.d.lgs. n. 511/1946 (cosi' espressamente Corte costituzionale n. 119 del 1995), non appare in ogni caso ragionevole una limitazione del diritto di difesa tale da escludere che l'incolpato, nel suo libero diritto di scelta, possa avvalersi, ove lo ritenga piu' opportuno, dell'assistenza di un libero professionista. In tale prospettiva il divieto contenuto nell'art. 34 del r.d.lgs. n. 511/1946 sembra porsi in contrasto non soltanto con l'art. 24, ma anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto introduce una disparita' di trattamento non giustificabile razionalmente rispetto al modo in cui puo' esplicarsi in sede giurisdizionale il diritto di difesa di ogni cittadino.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata dal dott. Tosti; Visto l'art. 23, secondo comma legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma r.d.lgs. n. 511/1946 per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma della Costituzione nella parte in cui non ammette che nel procedimento disciplinare il magistrato possa essere assistito da un avvocato; Ordina la sospensione del procedimento disciplinare in corso n. 38/1999 a carico del dott. Luigi Tosti; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita'; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Roma, addi' 18 febbraio 2000. Il presidente: Verde 00C0294