N. 153 ORDINANZA 18 febbraio 2000

Ordinanza  emessa  il  18 febbraio 2000 dal Consiglio Superiore della
Magistratura  nel  procedimento  disciplinare  nei confronti di dott.
Tosti Luigi
Ordinamento giudiziario - Procedimento disciplinare nei confronti dei
magistrati  - Assistenza da parte di avvocato libero professionista -
Preclusione   -  Lesione  del  diritto  di  difesa  -  Disparita'  di
trattamento rispetto ad ogni altro cittadino.
- R. d.lgs 31 maggio 1946, n. 511, art. 34 secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24 secondo comma.
(GU n.16 del 12-4-2000 )
              IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   procedimento
  disciplinare  n. 38/1999  r.g.  a  carico  del  dott.  Luigi Tosti,
  magistrato  in  servizio presso il tribunale di Camerino, incolpato
  come in atti.
    1.  -  Con  dichiarazione in data 11 dicembre 1999 il dott. Luigi
  Tosti,  nell'ambito  del procedimento disciplinare n. 38/1999 r.g.,
  ha  nominato  difensore  di fiducia l'avv. Giancarlo Nascimbeni del
  foro  di  Macerata. Con successiva memoria in data 13 dicembre 1999
  egli   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
  dell'art. 34, secondo comma r.d.lgs. n. 511/1946 nella parte in cui
  esclude  che  il  magistrato sottoposto a procedimento disciplinare
  possa  farsi  assistere,  per la propria difesa, da un avvocato del
  libero foro.
    La    questione   e'   stata   riproposta   all'odierna   udienza
  dibattimentale.
    Dopo  aver  richiamato  la  sentenza  della  Corte costituzionale
  n. 220  del 26 maggio 1994, che ha dichiarato l'incostituzionalita'
  dell'art. 34  r.d.lgs. n. 511/1946 "nella parte in cui non consente
  alla  sezione  disciplinare  del  C.S.M.  di  disporre d'ufficio la
  nomina  di  un magistrato difensore" il dott. Tosti rileva che egli
  non  intende avvalersi della difesa di un magistrato, bensi' optare
  per la difesa di un avvocato libero professionista.
    Conseguentemente   alla   sezione  disciplinare  del  C.S.M.  non
  competerebbe   alcuna   possibilita'   di  designare  un  difensore
  d'ufficio   in  luogo  e  in  sostituzione  dell'avvocato  nominato
  dall'incolpato.   In   tale   contesto   l'unica   alternativa  per
  l'incolpato sarebbe l'autodifesa.
    Cosi' interpretato, l'art. 34 r.d.lgs. n. 511/1946 manifesterebbe
  vizi  d'incostituzionalita'  sotto  il  profilo  degli artt. 3 e 24
  della  Costituzione.  Ad  avviso  del  dott.  Tosti,  la scelta del
  legislatore   di   precludere   al   magistrato,   nell'ambito  del
  procedimento  disciplinare,  di  avvalersi  dell'assistenza  di  un
  avvocato   del   libero   foro   non   puo'   invero   considerarsi
  corrispondente al canone della ragionevolezza.
    L'avvocato, infatti, e' un professionista deputato per legge alla
  difesa  tecnica,  nelle  piu'  disparate  sedi, dei soggetti che si
  trovino   nella   necessita'  di  ricorrere  alle  sue  prestazioni
  professionali,   sicche'   non  riuscirebbe  a  comprendersi  quale
  interesse pubblico possa prevalere sulla facolta' del magistrato di
  avvalersi  di  tali  prestazioni, al punto tale da giustificare che
  l'autodifesa sia preferibile all'assistenza di un legale.

    2.  -  Negli  specifici  termini  prospettati dal dott. Tosti, la
  questione  appare rilevante e non e' ancora stata portata al vaglio
  della Corte costituzionale.
    Con  la  ricordata sentenza n. 220 del 26 maggio 1994 la Corte si
  e',  infatti, limitata a dichiarare l'illegittimita' costituzionale
  dell'art. 34,  secondo  comma  r.d.lgs. n. 511/1946 "nella parte in
  cui  non  consente alla Sezione disciplinare del C.S.M. di disporre
  d'ufficio la nomina di un magistrato difensore", senza pronunziarsi
  sulla  diversa  questione  - di cui pure era stata investita - oggi
  nuovamente  prospettata  dal  dott. Tosti, trattandosi di questione
  irrilevante  rispetto  al  giudizio  nel cui ambito il problema era
  stato sollevato.
    Con  successiva  sentenza  n. 119  del  13  aprile  1995 la Corte
  costituzionale  e' stata chiamata a pronunziarsi sulla legittimita'
  costituzionale dell'art. 34 r.d.lgs. n. 511/1946 nella parte in cui
  prevede che il magistrato possa difendersi personalmente davanti al
  giudice disciplinare.
    Sussiste,  pertanto,  uno  spazio  per  investire  la Corte della
  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34,  secondo
  comma  r.d.lgs.  n. 511/1946  nella  parte  in cui non consente nel
  giudizio  disciplinare  di avvalersi dell'assistenza di un avvocato
  del libero foro.
    3.  -  L'art.  24, secondo comma della Costituzione, sancendo che
  "la  difesa  e'  diritto  inviolabile  in  ogni  stato  e grado del
  procedimento", delinea una nozione ampia del diritto di difesa tale
  da estendersi anche alla garanzia dell'assistenza tecnica.
    Alla  luce  di  questa interpretazione e' del tutto naturale fare
  riferimento a quello che, nel sistema, costituisce in via ordinaria
  lo  strumento  specificamente  preposto  a tale scopo e, quindi, in
  primo luogo alla difesa assicurata da un avvocato.
    In  tale  contesto,  anche alla luce dell'art. 6, nn. 2 e 3 della
  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo e delle
  liberta' fondamentali, puo' fondatamente dubitarsi se il divieto di
  cui  all'art. 34,  secondo  comma  r.d.lgs. n. 511/1946 - norma che
  riflette  un  assetto  pre-costituzionale  - sia compatibile con il
  pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente sancito.
    Questa Sezione non ignora che, secondo il principio ripetutamente
  affermato  dalla Corte costituzionale, l'art. 24 della Costituzione
  non preclude che la disciplina legislativa dell'esercizio di difesa
  si  conformi alle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti
  e   che   "l'intera   vicenda  disciplinare  riflette  il  proprium
  dell'ordine   giudiziario"   cosi'   espressamente  sentenza  Corte
  costituzionale n. 220 del 1994).
    Peraltro,  la  peculiarita'  del  procedimento  disciplinare  non
  esclude  che nel suo ambito l'esercizio del diritto di difesa debba
  esplicarsi  con la stessa ampiezza riconosciuta dall'ordinamento in
  altri settori della giurisdizione.
    Inoltre,  se  e' vero che le norme del codice di procedura penale
  si  applicano  al procedimento disciplinare solo in via integrativa
  per  effetto  degli  artt.  32  e  34,  r.d.lgs. n. 511/1946 (cosi'
  espressamente  Corte costituzionale n. 119 del 1995), non appare in
  ogni caso ragionevole una limitazione del diritto di difesa tale da
  escludere  che l'incolpato, nel suo libero diritto di scelta, possa
  avvalersi,  ove  lo  ritenga  piu' opportuno, dell'assistenza di un
  libero professionista.
    In   tale  prospettiva  il  divieto  contenuto  nell'art. 34  del
  r.d.lgs.  n. 511/1946  sembra  porsi  in contrasto non soltanto con
  l'art.  24,  ma  anche  con  l'art. 3 della Costituzione, in quanto
  introduce   una   disparita'   di  trattamento  non  giustificabile
  razionalmente  rispetto  al  modo  in  cui  puo' esplicarsi in sede
  giurisdizionale il diritto di difesa di ogni cittadino.
                              P. Q. M.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita' costituzionale prospettata dal dott. Tosti;
    Visto l'art. 23, secondo comma legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34,
  secondo  comma r.d.lgs. n. 511/1946 per contrasto con gli artt. 3 e
  24, secondo comma della Costituzione nella parte in cui non ammette
  che  nel  procedimento  disciplinare  il  magistrato  possa  essere
  assistito da un avvocato;
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  disciplinare in corso
  n. 38/1999 a carico del dott. Luigi Tosti;
    Dispone  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
  il giudizio di legittimita';
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
  Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera
  dei deputati.
        Roma, addi' 18 febbraio 2000.
                        Il presidente: Verde
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