N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2000

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  25  marzo  2000  (del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri)
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Piemonte  - Disposizioni
limitative   della   terapia  elettroconvulsivante,  della  lobotomia
prefrontale   e   transorbitale  e  di  altri  simili  interventi  di
psicochirurgia - Denunciata compressione dell'autonomia scientifica e
professionale  dei  sanitari  e delle strutture sanitarie - Contrasto
con  il principio secondo cui "i trattamenti sanitari sono volontari"
salvo  tassative  eccezioni  consentite dalla legge - Invasione della
competenza  statale  ex art. 115, comma 1, lett. b), d) ed e), d.lgs.
n. 112/1998.
- Legge  Regione  Piemonte  29  febbraio  2000,  intero  testo (e, in
  particolare, artt. 4 e 5).
- Costituzione,  artt.  2,  32  e  117; legge 13 maggio 1978, n. 180,
  artt.  1,  2, 3 e 5; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 33, 34 e
  35;  d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1 e 14; d.lgs. 31 marzo
  1998, n. 112, artt. 112, 113, 114 e 115.
(GU n.25 del 14-6-2000 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,
  rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;
    Nei  confronti  della regione Piemonte, in persona del presidente
  della giunta regionale, avverso la delibera legislativa riapprovata
  il   29   febbraio   2000   concernente   "regolamentazione   sulla
  applicazione   della  terapia  elettroconvulsivante,  la  lobotomia
  prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicochirurgia",
  delibera pervenuta al commissario del Governo il 3 marzo 2000.
    La delibera legislativa anzidetta aveva formato oggetto di rinvio
  ad  opera  del Governo (Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2000)
  ed  e'  stata  riapproprovata  senza modifiche. La proposizione del
  presente  ricorso e' stata decisa nel Consiglio dei Ministri del 14
  marzo 2000.
    La delibera legislativa piemontese 29 febbraio 2000 contrasta con
  gli artt. 2, 32, e 117 della Costituzione e con le norme interposte
  contenute  negli  artt.  1,  2,  3, e 5 della legge 13 maggio 1978,
  n. 180,  negli  artt.  33,  34,  e 35 della legge 23 dicembre 1978,
  n. 833,  negli  artt.  1  e  14 (nei testi attualmente vigenti) del
  d.lgs.  30 dicembre 1992, n. 502, e negli artt. 112, 113, 114 e 115
  del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
    La  delibera  intenderebbe  introdurre  -  ovviamente  solo nella
  regione  Piemonte  -  disposizioni  limitative  di  alcune pratiche
  terapeutiche.
    Tali disposizioni (in particolare, quelle contenute negli artt. 4
  e   5   della   delibera)  comprimerebbero  in  modo  "dirigistico"
  l'autonomia   scentifica  e  professionale  dei  sanitari  e  delle
  strutture  preposti alla cura della salute, contrasterebbero con il
  principio  "i  trattamenti sanitari sono volontari" salvo tassative
  eccezioni  consentite  dalla  legge,  e comunque sarebbero invasive
  della  competenza  statale  da  ultimo puntualizzata dall'art. 115,
  comma 1, lettere b) d) ed e) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
    Giova  sottolineare  che le disposizioni recate dagli artt. 4 e 5
  della  delibera  sub judice attengono alla preferibilita', qualita'
  ed  "appropriatezza"  (cosi'  nell'art.  1,  comma  2, del d.lgs 30
  dicembre  1992,  n. 502,  come sostituito dal d.lgs 19 giugno 1999,
  n. 229)  di  alcune  cure, quindi al diritto sostanziale di ciascun
  cittadino  (e  in  genere  essere  umano)  alla  salute, e non agli
  aspetti  strumentali  quali  l'organizzazzione  e  la  gestione  di
  presidi  e  strutture  sanitarie  e piu' in generale del "servizio"
  sanitario.
    Si e' quindi nell'area concettuale dei diretti fondamentali della
  persona  "paziente"  e  nella  contigua  area delle responsabilita'
  (anche civilistiche) degli esercenti le professioni sanitarie ed in
  qualche  misura  delle  linee di ricerca degli studiosi dediti alla
  scienza  medica,  aree  la  cui  configurazione  ed il cui spessore
  spetta allo Stato determinare "in modo uniforme".
    I  compiti  conferiti  alle  regioni  in  materia  di  assistenza
  sanitaria   ed  ospedaliera  per  cosi'  dire  "vengono  dopo",  ed
  attengono alla concreta prestazione di detta assistenza.
    Del  resto, in un contesto che non inibisce la circolazione delle
  persone   ed   e'   sempre  piu'  globalizzato,  sarebbe  non  poco
  irrazionale  un  assetto  normativo  che  consentisse ad un singolo
  consiglio   regionale   di   vietare   una   terapia  (ad  esempio,
  paradossalmente,  la dialisi) o di promuoverne un'altra; e cio' non
  per  esigenze  organizzative o finanziarie, ma per scelte attinenti
  alla adeguatezza medica.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  pertanto  che  sia dichiarata la illegittimita' della
  delibera sottoposta a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia.
    Si depositeranno la delibera 29 febbraio 2000, la nota 28 gennaio
  2000, e la determinazione 14 marzo 2000.
        Roma, addi' 15 marzo 2000.
        Il vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara
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