N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2000
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 marzo 2000 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Sanita' pubblica - Norme della Regione Piemonte - Disposizioni limitative della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e di altri simili interventi di psicochirurgia - Denunciata compressione dell'autonomia scientifica e professionale dei sanitari e delle strutture sanitarie - Contrasto con il principio secondo cui "i trattamenti sanitari sono volontari" salvo tassative eccezioni consentite dalla legge - Invasione della competenza statale ex art. 115, comma 1, lett. b), d) ed e), d.lgs. n. 112/1998. - Legge Regione Piemonte 29 febbraio 2000, intero testo (e, in particolare, artt. 4 e 5). - Costituzione, artt. 2, 32 e 117; legge 13 maggio 1978, n. 180, artt. 1, 2, 3 e 5; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1 e 14; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 112, 113, 114 e 115.(GU n.25 del 14-6-2000 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato; Nei confronti della regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale, avverso la delibera legislativa riapprovata il 29 febbraio 2000 concernente "regolamentazione sulla applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri interventi di psicochirurgia", delibera pervenuta al commissario del Governo il 3 marzo 2000. La delibera legislativa anzidetta aveva formato oggetto di rinvio ad opera del Governo (Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2000) ed e' stata riapproprovata senza modifiche. La proposizione del presente ricorso e' stata decisa nel Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2000. La delibera legislativa piemontese 29 febbraio 2000 contrasta con gli artt. 2, 32, e 117 della Costituzione e con le norme interposte contenute negli artt. 1, 2, 3, e 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, negli artt. 33, 34, e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli artt. 1 e 14 (nei testi attualmente vigenti) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e negli artt. 112, 113, 114 e 115 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. La delibera intenderebbe introdurre - ovviamente solo nella regione Piemonte - disposizioni limitative di alcune pratiche terapeutiche. Tali disposizioni (in particolare, quelle contenute negli artt. 4 e 5 della delibera) comprimerebbero in modo "dirigistico" l'autonomia scentifica e professionale dei sanitari e delle strutture preposti alla cura della salute, contrasterebbero con il principio "i trattamenti sanitari sono volontari" salvo tassative eccezioni consentite dalla legge, e comunque sarebbero invasive della competenza statale da ultimo puntualizzata dall'art. 115, comma 1, lettere b) d) ed e) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Giova sottolineare che le disposizioni recate dagli artt. 4 e 5 della delibera sub judice attengono alla preferibilita', qualita' ed "appropriatezza" (cosi' nell'art. 1, comma 2, del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229) di alcune cure, quindi al diritto sostanziale di ciascun cittadino (e in genere essere umano) alla salute, e non agli aspetti strumentali quali l'organizzazzione e la gestione di presidi e strutture sanitarie e piu' in generale del "servizio" sanitario. Si e' quindi nell'area concettuale dei diretti fondamentali della persona "paziente" e nella contigua area delle responsabilita' (anche civilistiche) degli esercenti le professioni sanitarie ed in qualche misura delle linee di ricerca degli studiosi dediti alla scienza medica, aree la cui configurazione ed il cui spessore spetta allo Stato determinare "in modo uniforme". I compiti conferiti alle regioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera per cosi' dire "vengono dopo", ed attengono alla concreta prestazione di detta assistenza. Del resto, in un contesto che non inibisce la circolazione delle persone ed e' sempre piu' globalizzato, sarebbe non poco irrazionale un assetto normativo che consentisse ad un singolo consiglio regionale di vietare una terapia (ad esempio, paradossalmente, la dialisi) o di promuoverne un'altra; e cio' non per esigenze organizzative o finanziarie, ma per scelte attinenti alla adeguatezza medica.
P. Q. M. Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimita' della delibera sottoposta a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia. Si depositeranno la delibera 29 febbraio 2000, la nota 28 gennaio 2000, e la determinazione 14 marzo 2000. Roma, addi' 15 marzo 2000. Il vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara 00C0302