N. 162 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 1999

Ordinanza  emessa  il  7  ottobre  1999  dal  tribunale  di Udine nel
procedimento  civile vertente tra Centro Regionale Servizi soc. coop.
a r.l. e I.N.P.S. ed altri
Procedure   concorsuali   -   Liquidazione  coatta  amministrativa  -
Opposizione  alla  sentenza  dichiarativa dello stato di insolvenza -
Termine - Decorrenza per il debitore dalla affissiome, anziche' dalla
(successiva) notificazione della sentenza - Violazione del diritto di
difesa  - Ingiustificata assimilazione del debitore a qualunque altro
"interessato"   -   Richiamo   alla  sent.  n. 151/1980  della  Corte
costituzionale.
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.17 del 19-4-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta
  al  n. 3142/94  r.a.c.c. promossa, con atto di citazione notificato
  il  21 maggio 1994, da C.R.S. Centro Regionale Servizi s.c. a r.l.,
  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  pro-tempore  Cojutti
  Gianpaolo,  con  sede  legale in Roma, con il proc. e dom. avvocato
  Flavio  Mattiuzzo,  per  procura  speciale  a  margine dell'atto di
  citazione, attore;
    Contro,  l'I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
  in  persona  del  presidente pro-tempore con gli avv.ti Giovanni M.
  Maggio  e  Franco  Foramiti  per  procure  generali alle liti del 7
  ottobre  1993  a  rogito  entrambe  del  notaio  F.  Lupo  di Roma,
  congiuntamente  e/o  disgiuntamente,  con  domicilio  in Udine, via
  Savorgnana   n. 37  convenuto;  e  dott. Giorgio  Siciliani,  quale
  commissario   liquidatore   della  C.R.S.  soc.  coop.  a  r.l.  in
  liquidazione  coatta  amministrativa,  con  l'avv. Rita Nassimbeni,
  giusta  autorizzazione regione autonoma Friuli Venezia-Giulia prot.
  10073  dd.  25 ottobre 1995 per mandato a margine della comparsa di
  costituzione,  terzo  chiamato in causa; e Misura S.r.l. in persona
  del suo legale rappresentante, con sede in Cividale, contumace.
    Premesso che:
        con  sentenza  emessa dal tribunale di Udine in data 7 maggio
  1994,  affissa  all'albo  del  tribunale di Udine in data 20 aprile
  1999,  e  notificata  alla  C.R.S.  in  data 21 aprile 1994, veniva
  dichiarato  lo stato di insolvenza della C. R. S., Centro Regionale
  Servizi s.c. a r.l.
          con  atto  di  citazione  notificato  ai creditori istanti,
  I.N.P.S. e Misura S.r.l., in data 21 maggio 1999 la C.R.S proponeva
  opposizione  alla  sentenza  al  fine di ottenerne la revoca,
  contestando  la  competenza  territoriale del triunale di Udine, la
  sussistenza dello stato di insolvenza e la mancanza dell'istanza di
  parte.
    Si  costituiva  solo  l'I.N.P.S.  il  quale, in rito, eccepiva la
  tardivita'  dell'opposizione,  in  quanto proposta oltre il termine
  perentorio   di   trenta   giorni  dall'affissione  della  sentenza
  dichiarativa dello stato di insolvenza.
    In  corso  di  causa  il  contraddittorio veniva integrato con la
  citazione  del  commissario  liquidatore  della C.R.S. soc. coop. a
  r.l., dott. Giorgio Siciliani il quale costituendosi contestava nel
  merito la fondatezza dell'opposizione.
    L'attore,  in relazione all'eccepita tardivita' dell'opposizione,
  osservava  che  l'impugnazione  era  stata  proposta nel termine di
  giorni  trenta  dalla  notifica della sentenza, sicche', qualora il
  tribunale  non  avesse  ritenuto  di  interpretare l'art. 195 comma
  quattro L.F. nel senso che il termine di trenta giorni per proporre
  l'opposizione  alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di
  impresa  soggetta  a  liquidazione  coatta  amministrativa, decorre
  dalla data di notificazione della sentenza stessa al debitore e non
  dalla  data di sua affissione (cosi' come avviene per l'opposizione
  ex  art. l8 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento per
  effetto  della sentenza della Corte costituzionale 27 novembre 1980
  n. 151),   chiedeva   che   venisse   dichiarata  rilevante  e  non
  manifestamente    infondata    la    questione    di   legittimita'
  costituzionale dell'art. 195 comma 4 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267,
  in  relazione  agli  artt. 3,  primo comma e 24 della Costituzione,
  nella  parte  in cui prevede che il termine predetto decorra per il
  debitore dalla data di affissione della sentenza.
    La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.

                            O s s e r v a

    rilevato  che  l'art. 195,  quarto  comma del r.d. 16 marzo 1942,
  n. 267 dispone che contro la sentenza che ha dichiarato lo stato di
  insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa
  puo'  essere  proposta opposizione da qualunque interessato, "entro
  trenta giorni dall'affissione";
    Rilevato  che  dall'esame  del  fascicolo fallimentare emerge che
  l'estratto  della  sentenza  del  tribunale  di  Udine  che in data
  7 aprile  1994  ha  dichiarato  lo stato di insolvenza della C.R.S.
  societa'  cooperativa  a  r. l. e' stato affisso alla porta esterna
  del  tribunale  in data 20 aprile 1994, mentre la sentenza e' stata
  notificata  al legale rappresentante della C.R.S. in data 21 aprile
  1994;
    Rilevato   che   la  C.R.S.  centro  regionale  servizi  societa'
  cooperativa   a   r.l.   ha   proposto  opposizione  alla  sentenza
  pronunciata  nei  suoi  confronti, con atto notificato ai creditori
  istanti  in  data  21 maggio  1994, e quindi al trentunesimo giorno
  dall'affissione,  ed  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  della
  sentenza;
    Ritenuto  che,  per  quante  esposto  in  fatto,  la questione di
  legittimita' dell'art. 195, quarto comma del regio decreto 16 marzo
  1942,  n. 267  nella  parte  in  cui  prevede  che  il  termine  di
  opposizione  alla  sentenza  dichiarativa dello stato di insolvenza
  decorra  anche  per  il  debitore  dalla  data  di affissione della
  sentenza,  e'  rilevante  nel  presente  processo  in  quanto dalla
  decisione  su  di  essa  dipende l'ammissibilita' dell'opposizione,
  senz'altro  tardiva  se  il  termine  di  giorni  trenta per la sua
  proposizione  viene  fatto  decorrere dalla mera "affissione" della
  sentenza,  mentre  tempestiva  se  il termine viene fatto decorrere
  dalla notifica della sentenza;
    Ritenuto   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
  dell'art. 195, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 prospettata
  da  parte  attrice,  oltre che rilevante, appare non manifestamente
  infondata  con riferimento all'art. 24 della Costituzione il quale,
  da un lato, sancisce l'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni
  stato  e  grado  del  procedimento  e,  dall'altro  va interpretato
  secondo  i canoni dell'effettivita' e dell'adeguatezza, nonche' con
  riferimento   all'art. 3   della   Costituzione,   per  la  mancata
  distinzione  tra  il  diritto  concesso  all'impresa  colpita ed il
  diritto concesso a qualunque altro interessato;
    Rilevato  in  particolare  che  l'affissione  della sentenza alla
  porta  esterna  del  tribunale, eseguita a norma dell'art. 17 r. d.
  16 marzo  1942, n. 267, consiste in un mezzo di pubblicita' che non
  garantisce  l'effettiva  conoscenza dell'atto, ma, analogicamente a
  quanto  avviene  per  la  notifica  per  pubblici proclami ai sensi
  dell'art. 150 c.p.c. crea una mera presunzione legale di conoscenza
  e  ritenuto,  per  altro  verso,  che  la "notifica" della sentenza
  medesima  prevista  dall'art. 195,  terzo  comma  L.F.  non  vale a
  garantire  che  "il  debitore"  sia  posto  in condizione di venire
  tempestivamente  a  conoscenza  della sentenza dichiarativa del suo
  stato  di  insolvenza,  poiche'  nel  sistema  della  legge  non e'
  prevista   e   sanzionata   l'anteriorita'   o,   quanto  meno,  la
  simultaneita'  della  notificazione  rispetto  all'affissione  (che
  infatti  nel  caso  in  esame  e' avvenuta il giorno anteriore alla
  notifica);
    Ritenuto   che   tali   forme   di   comunicazione   latu   sensu
  pubblicitarie, se sono giustificate quando, per il rilevante numero
  dei  destinatari  e  per  la  difficolta' d'identificarli tutti, si
  riveli  impossibile  portare  l'atto  a  conoscenza dei destinatari
  medesimi, non trovano alcuna giustificazione quando il destinatario
  appaia  sicuramente  ed  agevolmente identificabile e cio' anche in
  considerazione  del  fatto  che tutti gli effetti del fallimento si
  producono a far tempo della pronuncia (e cioe' dalla pubblicazione)
  della  sentenza  dichiarativa  dello  stato  di insolvenza, sicche'
  dall'eventuale  ritardo  nella  notifica  non  viene  in alcun modo
  pregiudicata l'esigenza di celerita' della procedura fallimentare;
    Ritenuto  pertanto  che,  se  tale  forma di comunicazione appare
  giustificata  "per  tutti  gli interessati" diversi dall'impresa di
  cui  viene  accertato  lo  stato  di  insolvenza,  per  la evidente
  difficolta'  di una loro identificazione, tale modalita' non e' per
  nulla giustificata per la decorrenza dei termini di opposizione nei
  confronti  del  diretto  interessato, il quale, a norma dell'art. 3
  Cost.,   non  puo'  essere  trattato  alla  stregua  di  "qualsiasi
  interessato"  e  a  norma dell'art. 24 della Costituzione (anche in
  considerazione  delle  gravissime  conseguenze  che  derivano dalla
  sentenza)  deve  vedersi garantiti l'inviolabilita' ed effettivita'
  del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento;
    Rilevato  che  la  Corte  costituzionale con sentenza 27 novembre
  1980,   n. 151  ha  gia'  dichiarato  illegittimo,  per  violazione
  dell'art. 24,  secondo  comma,  Cost., l'art. 18, primo comma, r.d.
  16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di
  quindici giorni per fare opposizione alla sentenza dichiarativa del
  fallimento  decorra  per  il  debitore,  e  non per l'"interessato"
  diverso dal fallito, dall'affissione della sentenza che ne dichiara
  il  fallimento,  sulla  base di argomentazioni del tutto analoghe a
  quelle   sin   qui   svolte,   cosi'   come   ha  gia'  pronunciato
  l'illegittimita'  costituzionale  di  altre disposizioni (art. 209,
  secondo  comma  L.F.,  99,  quinto comma L.F. artt. 131 e 183 primo
  comma  L.F.)  che  prevedevano  l'affissione  come  dies  a quo del
  termine per impugnare sentenze o decreti resi in sede fallimentare;
    Ritenuto  che  la  questione  non  possa  essere  risolta  in via
  meramente  interpretativa  -  come  suggerito  da  parte  attrice -
  ovverosia  applicando  analogicamente  o  estensivamente  la  norma
  dell'art  18  L.F.,  quale risulta a seguito della citata pronuncia
  della Corte costituzionale n. 151/1980.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953,
  n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'   costituzionale   dell'art. 195,  quarto  comma  r.d.
  16 marzo  1942,  n. 267,  in  relazione  agli  artt. 3  e  24 della
  Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
  notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del Consiglio dei
  Ministri,  e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
  e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Udine, nella camera di consiglio del 7 ottobre
  1999.
                        Il presidente: Venier
                        L'estensore: Grisafi
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