N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1999

Ordinanza  emessa  il  29  ottobre  1999  dal giudice per le indagini
preliminari  presso  il  tribunale di Lecco nel procedimento penale a
carico di Alberti Alberto ed altri
Processo  penale  - Incidente probatorio - Persona inferma di mente -
Possibilita'  di  disporre  incidente  probatorio  al  di fuori delle
ipotesi  di  cui  all'art.  392,  comma  1, cod. proc. pen. - Mancata
previsione  - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto in
caso  di  assunzione della testimonianza di persona minore degli anni
sedici - Lesione del diritto di difesa.
- P.P.N., art. 392, com. 1-bis.
- Costituzione, artt. 3, e 24.
(GU n.17 del 19-4-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la seguente ordinanza, sull'invito all'astensione del
  giudice, formulato dalla difesa degli imputati;
    Rilevato  che,  in  base alla disciplina vigente, deve escludersi
  che  esista  una incompatibilita' tra la funzione di giudice per le
  indagini   preliminari  (quand'anche  consistita  nell'adozione  di
  provvedimenti   coercitivi)   e   quella  di  giudice  dell'udienza
  preliminare, atteso che:
        la  giurisprudenza  costituzionale (v. sent. 24 dicembre 1996
  n. 410  e, indirettamente, sent. 22 ottobre 1997 n. 311) ha escluso
  che   tale   incompatibilita'   sia   imposta  dai  principi  della
  Costituzione,  osservando  che  la  pregressa  adozione  di  misure
  cautelari  puo'  incidere  sulla  terzieta' del giudice solo quando
  quest'ultimo  sia,  successivamente,  chiamato a decidere il merito
  della  colpevolezza  e  non  anche  quando,  come  avviene nel caso
  dell'art. 425   del  codice  di  procedura  penale,  deve  statuire
  soltanto sul passaggio da una fase procedimentale all'altra;
        il legislatore, com'e' noto, ha di recente ritenuto - in base
  a  una  scelta  politica  la  cui  bonta'  non e' ovviamente qui in
  discussione - di stabilire comunque una incompatibilita' fra le due
  funzioni (art. 34, comma 2-bis del codice di procedura penale, come
  inserito  dall'art.  171,  del decreto legislativo 19 febbraio 1998
  n. 51), che tuttavia ha previsto di far operare soltanto dalla data
  del  2 gennaio 2000  (art. 247 del decreto legislativo citato, come
  modificato  dall'art. 1, legge 16 giugno 1998 n. 188, e art. 3-bis,
  comma 1 del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 145 e successive
  modificazioni.);
        per il periodo transitorio, si e' previsto che il giudice per
  le   indagini  preliminari  possa  essere  ricusato  qualora  abbia
  espresso   una   valutazione  di  consapevolezza  "fuori  dei  casi
  consentiti   dalla   legge"   (art.   3-bis  comma 2,  del  decreto
  legislativo 145/1999 cit.);
    Ritenuto  che  la pronuncia della diagnosi indiziaria presupposta
  dalle  ordinanze in tema di misure cautelari costituisca appunto un
  caso  in  cui la "valutazione di colpevolezza" sia non solo ammessa
  ma  richiesta  dalla  legge,  e che quindi non sussista nel caso di
  specie alcun profilo di incompatibilita' che renda doverosa o anche
  solo opportuna l'astensione;
                          Per questi motivi

    Dichiara   di   non   astenersi  dalla  cognizione  del  presente
  procedimento.     Sulla richiesta di incidente probatorio formulata
  dalla  difesa  degli imputati, per l'assunzione della testimonianza
  delle  persone  offese  dei delitti contestati ad Alberti Alberto e
  Monti   Carlo,   e  sulla  subordinata  eccezione  di  legittimita'
  costituzionale.      Rilevato che:         a) la richiesta non puo'
  essere  accolta  in base alla lettera a) dell'art. 392, primo comma
  del  codice di procedura penale, in quanto l'infermita' da cui sono
  affetti  i  testi  in  questione  non  e'  tale  da  incidere sulla
  possibilita'  che  il  loro  esame  sia  ritardato  sino  alla sede
  naturale  del  dibattimento,  ma  semmai sulla idoneita' psichica a
  rendere  testimonianza  (art.  196,  secondo  comma  del  codice di
  procedura penale), problema indifferente al momento dell'assunzione
  della prova;
        b)  il  comma  1-bis  dell'art.  392  cit., d'altro canto, e'
  tassativo   nel   limitare  ai  testimoni  minori  di  anni  16  la
  possibilita'  per  le  parti  di  chiedere,  e  per  il  giudice di
  disporre,  l'incidente probatorio in assenza dei presupposti di cui
  al comma 1 dell'articolo; ne', proprio per il carattere eccezionale
  dell'istituto  dell'incidente  probatorio  rispetto  ai principi di
  immediatezza  e  concentrazione  processuale insiti nel sistema, la
  norma si presta ad interpretazioni analogiche;
    Ritenuta  tuttavia  non  manifestamente  infondata  la  questione
  sollevata  dalla  difesa  degli  imputati, circa l'irragionevolezza
  della  diversa  disciplina  dettata  per  le  situazioni  dei testi
  infrasedicenni  e  di  quelli  infermi  di  mente,  con conseguente
  violazione  sia  dell'art.  3 della Costituzione sia del diritto di
  difesa;
    Considerato  infatti  che  la ratio dell'art. 392 comma 2-bis del
  codice di procedura penale pare rispondere a una duplice esigenza:
        1)  da  un  lato,  proteggere  anticipatamente il teste dagli
  aspetti  problematici, non tanto della pubblicita' del dibattimento
  (per i quali sarebbe sufficiente rimedio la previsione dell'esame a
  porte  chiuse,  ex  art.  472  comma  3-bis del codice di procedura
  penale), quanto delle more dei tempi delle indagini e di quelli del
  dibattimento  stesso,  per  le ricadute che tali aspetti potrebbero
  avere - ad avviso del legislatore - sul vissuto del soggetto;
        2)  dall'altro,  come  dimostra  il  fatto  che il diritto di
  richiedere  tale  tipo  di incidente probatorio e' attribuito anche
  alla  persona  sottoposta  alle  indagini, tutelare precocemente il
  diritto di quest'ultima al contraddittorio, per consentire di porre
  alla  luce  prima del dibattimento l'eventuale inattendibilita' del
  teste,  ritenuto  evidentemente  in  questo  caso piu' che in altri
  concreto  il  rischio  di  suggestioni  e condizionamenti anche non
  maliziosi;
    Ritenuto  che  entrambe  le  finalita'  appena  richiamate paiono
  valere  in  modo  identico  -  e  comunque non tale da giustificare
  sostanziali  differenze  di  disciplina  -  per  i soggetti in eta'
  evolutiva  e  per  quelli  che  versino in condizioni di infermita'
  mentale,  sicche'  sia  il  principio  di  uguaglianza  (nella  sua
  specificazione  dell'eguale  trattamento  di situazioni identiche),
  sia  il  diritto  di  difesa  della  persona sottoposta ad indagini
  risultano   subire  una  ingiustificata  restrizione;  ritenuta  la
  questione rilevante nel presente procedimento, in cui le principali
  fonti  di  prova nei confronti degli indagati sono rappresentate da
  dichiarazioni  di  persone  inferme  di  mente (cio' che incide del
  resto  nella  stessa  qualificazione giuridica dei fatti contestati
  agli imputati);
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente
  infondata   la  questione  di  legittimita'  costituzionale  -  per
  contrasto  con gli artt. 3 e 24 - dell'art. 392 comma 1-bis, c.p.p.
  nella parte in cui non prevede che le disposizioni in esso previste
  si  applichino  anche all'assunzione della testimonianza di persona
  inferma di mente;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale ai fini della risoluzione della questione suddetta;
    Sospende per l'effetto il procedimento in corso;
    Manda  alla  cancelleria  per  gli adempimenti di cui all'art. 23
  ultimo comma legge 11 marzo 1953, n. 87.
        Lecco, addi' 29 ottobre 1999.
                          Il giudice: Fadda
00C0316