N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1999
Ordinanza emessa il 29 marzo 1999 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Stato Francese e Trombadori Fulvia ed altri Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso diverso da abitazione - Studi di artista tutelati da vincolo di inamovibilita' - Non assoggettabilita' a provvedimenti di rilascio - Contrasto con la garanzia costituzionale della proprieta'. - D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modif., in legge 6 febbraio 1987, n. 15, art. 4-bis, comma 1. - Costituzione, art. 42.(GU n.18 del 26-4-2000 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede, cosi' provvede: Considerato che la parte attrice ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, del d.-l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 15, per contrasto con l'art. 42 della Costituzione: che la questione, rilevante nel presente giudizio di rilascio di immobile per finita locazione, non appare manifestamente infondata; che la menzionata norma, dettando una sorta di "ius singolare" per una particolare categoria di beni (gli studi d'artista) soggetti a vincolo storico-artistico (per essi il provvedimento amministrativo di vincolo, in forza di espressa previsione legislativa, e' destinato ad avere effetti impeditivi anche del rilascio), viene, infatti, a realizzare, in concreto, una proroga destinata a protrarsi permanentemente, senza alcuna possibilita' per il proprietario di recuperare la cosa locata ne' di trarre una remunerazione adeguata alle variazioni del canone di mercato, nel rispetto del vincolo di destinazione; che l'inesigibilita' della prestazione restitutoria, in difetto di "valvole di salvaguardia", costituisce una forma di larvata espropriazione, non accompagnata dalla corresponsione di una indennita', e si pone, quindi, in evidente contrasto con la garanzia costituzionale prevista dall'art. 42 della costituzione in favore del diritto di proprieta', che risulta compromesso in modo intollerabile e praticamente vanificato; che, a conforto di quanto precede, e' utile ricordare il dibattito che, al riguardo, si e' tenuto in sede di lavori preparatori al Senato, dove non si e' mancato di esprimere forti preoccupazioni sulla legittimita' costituzionale della norma in questione, evidenziandone, per l'appunto, l'effetto "espropriativo ed espoliativo senza alcun congruo indennizzo" (cfr. Senato 553o seduta - 4 febbraio 1987 - senatori Filetti e Biglia); che la prospettata questione di legittimita' costituzionale va dunque rimessa all'esame della Corte costituzionale con le conseguenti statuizioni e il processo deve essere sospeso;
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 42 della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 4-bis, primo comma, del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare copia della presente ordinanza alle parti ed al presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 29 marzo 1999. Il pretore: Fiore 00C0334