N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1999

Ordinanza   emessa   il  29  marzo  1999  dal  pretore  di  Roma  nel
procedimento  civile  vertente tra Stato Francese e Trombadori Fulvia
ed altri
Locazione  di immobili urbani - Immobili ad uso diverso da abitazione
-  Studi  di  artista  tutelati  da  vincolo  di inamovibilita' - Non
assoggettabilita'  a  provvedimenti  di  rilascio  - Contrasto con la
garanzia costituzionale della proprieta'.
- D.L.  9  dicembre  1986, n. 832, convertito, con modif., in legge 6
  febbraio 1987, n. 15, art. 4-bis, comma 1.
- Costituzione, art. 42.
(GU n.18 del 26-4-2000 )
                             IL PRETORE

    A   scioglimento  della  riserva  che  precede,  cosi'  provvede:
      Considerato  che  la  parte  attrice  ha sollevato questione di
  legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, del d.-l.
  9  dicembre 1986 n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 15,
  per  contrasto  con  l'art. 42  della  Costituzione:         che la
  questione,  rilevante nel presente giudizio di rilascio di immobile
  per finita locazione, non appare manifestamente infondata;
        che   la   menzionata  norma,  dettando  una  sorta  di  "ius
  singolare"  per  una  particolare  categoria  di  beni  (gli  studi
  d'artista)  soggetti  a  vincolo  storico-artistico  (per  essi  il
  provvedimento  amministrativo  di  vincolo,  in  forza  di espressa
  previsione  legislativa,  e'  destinato ad avere effetti impeditivi
  anche del rilascio), viene, infatti, a realizzare, in concreto, una
  proroga   destinata   a  protrarsi  permanentemente,  senza  alcuna
  possibilita'  per  il proprietario di recuperare la cosa locata ne'
  di  trarre una remunerazione adeguata alle variazioni del canone di
  mercato, nel rispetto del vincolo di destinazione;
che  l'inesigibilita'  della  prestazione restitutoria, in difetto di
  "valvole   di  salvaguardia",  costituisce  una  forma  di  larvata
  espropriazione,   non  accompagnata  dalla  corresponsione  di  una
  indennita',  e  si  pone,  quindi,  in  evidente  contrasto  con la
  garanzia costituzionale prevista dall'art. 42 della costituzione in
  favore  del  diritto di proprieta', che risulta compromesso in modo
  intollerabile e praticamente vanificato;
        che,  a  conforto  di  quanto  precede, e' utile ricordare il
  dibattito  che,  al  riguardo,  si  e'  tenuto  in  sede  di lavori
  preparatori  al  Senato,  dove non si e' mancato di esprimere forti
  preoccupazioni  sulla  legittimita'  costituzionale  della norma in
  questione,  evidenziandone, per l'appunto, l'effetto "espropriativo
  ed  espoliativo  senza  alcun congruo indennizzo" (cfr. Senato 553o
  seduta - 4 febbraio 1987 - senatori Filetti e Biglia);
        che  la  prospettata questione di legittimita' costituzionale
  va  dunque  rimessa  all'esame  della  Corte  costituzionale con le
  conseguenti statuizioni e il processo deve essere sospeso;
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
  all'art. 42   della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
  dell'art. 4-bis,  primo  comma,  del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832,
  convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda   alla  cancelleria  di  notificare  copia  della  presente
  ordinanza alle parti ed al presidente del Consiglio e di comunicare
  la stessa ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Roma, addi' 29 marzo 1999.
                          Il pretore: Fiore
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