N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2000

Ordinanza  emessa  il  1o  febbraio  2000  dal  giudice per l'udienza
preliminare  presso il tribunale di Torre Annunziata nel procedimento
penale a carico di Pinto Claudio
Processo  penale  -  Applicazione  della pena su richiesta - Limiti -
Imputato  maggiore  di  anni  diciotto  ma  minore  di anni ventuno -
Mancata  previsione  che  "il tetto della pena detentiva da applicare
sia  di  anni  due e mesi sei di reclusione" (anziche' di anni due) -
Irragionevolezza  -  Indicazione  meramente  numerica  dei  parametri
costituzionali invocati.
- Cod. proc. pen. art. 444, comma 1.
- Costituzione,  artt.  3,  comma  secondo,  27, comma secondo, e 31,
  comma secondo.
(GU n.18 del 26-4-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Sull'eccezione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 444
  c.p.p.  proposta  nel  procedimento n. 1768/99 reg.g.n.r. e 2010/99
  reg.g.i.p.  dal  difensore  dell'imputato  Pinto Claudio e dal p.m.
  cosi'  provvede.      Tuttora la legislazione penale, sostanziale e
  processuale,    e'    giustamente    impostata   su   una   marcata
  differenziazione  di  trattamento,  sostanziale  e processuale, dei
  giovani.  Non  certo  per  insulso  ed  inammissibile  pietismo, ma
  perche'   l'esperienza   comune,   prima  ancora  della  psicologia
  dell'eta'  evolutiva,  insegna  che  i comportamenti di una giovane
  vita  in  fase  di  formazione  fisica e psicologica, devono essere
  considerati,  per  evidenti  ragioni che qui e' del tutto superfluo
  ripetere,  in  modo  del tutto diverso, e per certi versi anche con
  molta  pedagogica  comprensione,  rispetto  a  quelli degli adulti.
      Trascurando   in  questa  sede  anche  l'elencazione  dei  vari
  istituti  giuridici,  sostanziali  e  processuali, che prevedono un
  trattamento  "di  favore"  dei  giovani che si imbattono nei rigori
  della  legge  penale, per i motivi menzionati, e' utile soffermarsi
  brevemente  sulla  sospensione  condizionale  della  pena,  che  e'
  l'istituto   di   tipica   manifestazione   di   questa  "lodevole"
  sensibilita'  legislativa  verso  i  giovani.      L'art. 163  c.p.
  infatti  gradua l'entita' della pena detentiva da sospendere in tre
  dimensioni:  fino  a  due  anni per le persone oltre il ventunesimo
  anno  di eta', fino a due anni e sei mesi per i giovani di eta' tra
  i  diciotto ed i ventuno anni, e fino a tre anni per i minori degli
  anni   diciotto.       Tuttavia   questa   lodevole  e  necessitata
  sensibilita'   legislativa   e'   stata  smarrita  dal  legislatore
  processuale penale del 1988 quando, forse piu' per dimenticanza che
  per  "partito  preso",  come  esattamente  opina anche il difensore
  dell'imputato,  ha disciplinato il "patteggiamento".     Infatti ha
  giustamente  riconosciuto  molta rilevanza al rapporto tra rinuncia
  al  processo  e  concessione  della  sospensione condizionale della
  pena,  prevedendo  che l'applicazione della pena su richiesta possa
  essere  subordinata alla concessione della sospensione condizionale
  (art. 444 comma 3 c.p.p.), ma poi, prevedendo il "tetto" della pena
  applicabile  su richiesta (due anni di pena detentiva, che coincide
  con  il tetto della pena da sospendere per gli adulti) non tiene in
  alcun  conto  senza  alcuna ragionevole scelta, il diverso tetto di
  pena  da  sospendere per i giovani tra i diciotto ed i ventuno anni
  di  eta'.      E  questa  scelta,  oltre  ad  essere irragionevole,
  presenta  dubbi  di  costituzionalita' rispetto ai principi fissati
  dagli  artt. 3 comma 2, 27 comma 2 e 31 comma 2 Cost., che la Corte
  costituzionale  deve  valutare,  risultando  anche  la questione di
  costituzionalita'  rilevante  nel  processo  perche'  l'imputato ha
  subordinato  la  richiesta  di  applicazione della pena di anni 2 e
  giorni   6   di   reclusione  alla  concessione  della  sospensione
  condizionale.      Eguali  profili  di  incostituzionalita'  non si
  rinvengono  rispetto  all'art. 175  c.p., perche' la predetta norma
  non contempla distinzioni di trattamento in ragione dell'eta' degli
  imputati.
                              P. Q. M.
    Il  giudice  per  l'udienza  preliminare,  nella  odierna udienza
  camerale,  letto  l'art. 23  legge 11 marzo 1953 n. 87, sospende il
  processo  e  dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
  costituzionale perche' dichiari l'incostituzionalita' dell'art. 444
  comma  1 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 comma 2, 27 comma 2 e
  31  comma  2  Cost.,  nella parte in cui non prevede che il "tetto"
  della  pena  detentiva  da applicare all'imputato di eta' superiore
  agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno sia di anni due e
  mesi sei di reclusione (anziche' di anni due);
    Ordina  che  a  cura  della Cancelleria la presente ordinanza sia
  comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
  costituzionalita' dell'art. 175 c.p.p.
        Torre Annunziata, addi' 1o febbraio 2000.
            Il giudice per l'udienza preliminare: Morello
00C0335