N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1999

Ordinanza  emessa  il  15 dicembre 1999 dal tribunale di Avezzano nel
procedimento  civile  vertente  tra  Due  Piu'  Viaggi  s.n.c. e soc.
American Express Services Limited ed altra
Turismo  e industria alberghiera - Regione Abruzzo - Disciplina delle
agenzie  di  viaggio  e  di  turismo  -  Previsione di autorizzazione
regionale,    condizionata    all'accertamento   dei   requisiti   di
professionalita'  e  al  versamento  di  deposito  cauzionale e tassa
regionale,  anche  per  le filiali delle imprese, ivi comprese quelle
aventi   sede  in  altre  regioni  -  Esorbitanza  dai  limiti  della
competenza  regionale e violazione dei principi stabiliti dalla legge
quadro n. 217/1983 - Incidenza del principio di liberta' d'iniziativa
economica privata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale
n. 362/1998.
- Legge  Regione  Abruzzo  12  gennaio  1998, n. 1, artt. 3, comma 2,
  lett.  a);  5, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 6, comma 1, lett. d) ed e);
  8,  comma  1,  lett. a); 9, commi 2 e 3; 10, commi 1, 2, 3 e 6; 11,
  commi  1,  2,  3,  4,  6  e 8; 14, comma 1; 18, ultimo comma; legge
  Regione  Abruzzo  14 luglio 1987, n. 39, artt. 5; 6, comma 1, lett.
  d)  ed e); 9; 10, commi 1 e 2; 11, commi 2, 3 e 4; 12; 13, comma 4;
  16; 17; 20, commi 1 e 2; 24, comma 3.
- Costituzione artt. 41, 117 e 120.
(GU n.18 del 26-4-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti   gli   atti  di  causa,  sciogliendo  la  riserva  assunta
  all'udienza del 27 ottobre 1999;
    Letti  gli  atti  del  giudizio  n. 396/1998 RGAC, promosso dalla
  s.n.c.  Due  Piu'  Viaggi  attraverso  la societa' American Express
  Services  Limited  e  la chiamata in causa American Express Company
  s.p.a.   in   liquidazione,  avente  ad  oggetto  la  richiesta  di
  accertamento del compimento, da parte delle due ultime societa', di
  atti  di concorrenza sleale ex art. 2598 comma 3, c.c., con domanda
  delle conseguenti statuizioni interdittive e risarcitorie;
    Visti gli atti e i documenti di causa;
    Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;

                              F a t t o

    La  attrice,  premesso di essere in possesso della autorizzazione
  regionale  per l'esercizio della attivita' di agenzia di viaggi, ha
  dedotto  di  aver svolto sin dal 1989, servizio di agente di viaggi
  per  tutti  i dipendenti e collaboratori della Texas Instruments di
  Avezzano  e  che  dall'agosto 1993, detta collaborazione si sarebbe
  interrotta a causa dell'affidamento di tutto il servizio di agenzia
  per  la  Texas  alla American Express Services Limited che ha anche
  aperto una sede interna agli stabilimenti Texas pur essendo carente
  della prescritta autorizzazione regionale per le agenzie di viaggi.
    Costituitasi  la American Express Service Europe Limited (tale e'
  infatti  la  esatta denominazione della prima convenuta), eccepiva,
  tra  l'altro, che il rapporto contrattuale con la Texas Instruments
  di  Avezzano  traeva  fondamento  da  un  contratto internazionale,
  concluso  negli  Stati  Uniti  il  31 maggio  1991, tra le societa'
  capogruppo  statunitensi  American  Express  Europe Limited e Texas
  Instruments,  disciplinante l'affidamento in esclusiva, in tutto il
  mondo,  all'A.E.  della  fornitura  di  Carte Societarie e servizio
  Viaggi di affari della T.I.; contratto in attuazione del quale, per
  quanto  concerne  l'Italia,  l'American Express Company s.p.a. e la
  Texas  Instruments s.p.a. conclusero a loro volta un accordo per la
  fornitura  di  Carte  Societarie  e servizio Viaggi di affari della
  T. I.,   esclusivamente   per  dipendenti  e/o  amministratori  e/o
  collaboratori della societa' cliente.
    Inizialmente  il  suddetto  servizio  venne  fornito direttamente
  dalla  Armerican  Express Company s.p.a. tramite proprie agenzie di
  Roma,  sino  a  quando,  per  migliorare  l'efficienza del servizio
  medesimo,  le  parti decisero di aprire un ufficio "inplant" presso
  lo stabilimento Texas di Avezzano.
    Solo  a  partire dal lo gennaio 1997, la American Express Service
  Europe  Limited  istitui'  una  propria sede in Italia, subentrando
  nell'inplant di cui sopra.
    La   societa'   attrice   ha   cosi'   chiesto   ed  ottenuto  la
  autorizzazione  per  la  chiamata  in  causa della American Express
  Company   s.p.a. Quest'ultima   societa',   nel   costituirsi,   ha
  confermato di aver cessato la propria attivita' in data 31 dicembre
  1996  e  di  essere  stata  posta in liquidazione e, nel merito, ha
  sostenuto  la  non  configurabilita'  di  alcuna concorrenza sleale
  posto  che  la  stessa  e' titolare di autorizzazioni della regione
  Lazio  (prodotte  al  n. 2 dei documenti contenuti nel fascicolo di
  parte)  e  che  deve  ritenersi  costituzionalmente  illegittima la
  normativa  regionale  dell'Abruzzo  che imporrebbe duplicazioni del
  titolo  autorizzativo,  posto  che  la  legge quadro in materia (la
  n. 217/1983)  prevede  la necessita' di una autorizzazione per ogni
  impresa  di  agenzia  viaggi, a prescindere dal numero di filiali o
  distaccamenti.
    Tale  dubbio  di  incostituzionalita' sarebbe altresi' confermato
  dal   contenuto   della   sentenza   della   Corte   costituzionale
  n. 362/1998.
    La  legge  della  regione  Abruzzo  14 luglio  1987,  n. 39,  ora
  sostituita  dalla legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1, disciplina
  le attivita' delle agenzie di viaggio.
    Dette norme vengono tacciate di illegittimita' costituzionale per
  contrasto  con  l'art. 9  della  legge  quadro  sul  turismo (legge
  17 maggio  1983,  n. 217),  e  quindi  per violazione dell'art. 117
  Cost.,  secondo  la  quale  il concetto di agenzia sarebbe riferito
  all'impresa  in se' considerata senza alcuna distinzione tra sede e
  filiale,    divenendo   conseguentemente   illegittime   tutte   le
  duplicazioni autorizzative e cauzionali disposte per queste ultime,
  una   volta   esistenti  nei  confronti  del  titolare  della  sede
  principale.
    Inoltre  sarebbe  sostanzialmente  impedita,  in violazione della
  suddetta  normativa  statale,  anche la costituzione di inplants, o
  terminali  remoti,  vale  a dire di uffici distaccati all'interno e
  presso  clienti  convenzionati,  con  vincolo  di  prestazione  nei
  confronti degli stessi.
    In  particolare  sarebbero illegittimi gli artt. 3, comma 2 lett.
  a),  5 commi 1 - 6, 6 comma 1, lett. d) ed e), 8 comma 1, lett. a),
  9,  commi 2 e 3, 10 commi 1, 2, 3, 6, 11 commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14
  comma  1  e  18 ultimo comma della legge regione Abruzzo 12 gennaio
  1998, n. 1, nonche' degli artt. 5, 6 comma 1, lett. d) ed e), 9, 10
  commi  1 e 2, 11 commi 2, 3, 4, 12, 13 comma 4, 16, 17, 20, commi 1
  e  2, 24 comma 3 della legge regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39,
  sia  per  violazione  dell'art. 117 Cost., sia per violazione degli
  artt. 120   e  41  Cost.,  poiche'  tali  previsioni  inciderebbero
  gravemente  sull'attivita'  economica e sulla libera organizzazione
  di essa.
    Il  giudice  unico ha quindi riservato la adozione della presente
  ordinanza.

                            D i r i t t o

    Ai  fini di una retta comprensione della presente vicenda e delle
  connesse  questioni di legittimita' costituzionali illustrate nella
  comparsa  di risposta della American Express Company s.p.a. occorre
  premettere   che,   ai   sensi  di  quanto  puntualmente  stabilito
  dall'art. 9 della legge 17 marzo 1983, n. 217, sono definibili come
  agenzie   di  viaggio  e  turismo  quelle  imprese  che  esercitino
  attivita'  di  produzione,  organizzazione  di  viaggi e soggiorni,
  nonche' di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le
  attivita', ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai
  turisti,  secondo  quanto previsto dalla Convenzione internazionale
  relativa  al  contratto  di  viaggio, di cui alla legge 27 dicembre
  1977, n. 1084.
    Deve  anche  notarsi  che  la predetta attivita' imprenditoriale,
  nelle   sue   varie   manifestazioni,   e'  stata  assoggettata  ad
  autorizzazione  regionale,  previo  accertamento  del  possesso  di
  predeterminati  requisiti  professionali  in  capo  al  richiedente
  (conoscenza  dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di
  viaggio,  di  tecnica, legislazione e geografia turistica e, infine
  di almeno due lingue straniere).
    Da    ultimo    lo    stesso   art. 9   subordina   il   rilascio
  dell'autorizzazione  regionale  (allo  svolgimento  della  indicata
  attivita'  imprenditoriale)  al  versamento  di un congruo deposito
  cauzionale.
    La prima considerazione emergente dalla lettura della detta norma
  attiene, a parere del remittente, al fatto che l'agenzia di viaggio
  viene   costantemente  ed  inequivocamente  individuata  nella  sua
  unicita', del tutto indipendentemente dalla eventuale articolazione
  organizzativa di essa sul territorio regionale.
    La  seconda,  ma  non  meno  rilevante conclusione implicitamente
  ricavabile  dalla  stessa  norma  coincide,  poi, senza riserve con
  l'eliminazione  di  ogni  contingentamento  delle  autorizzazioni e
  dunque   di  ogni  pianificazione  previa  dell'insediamento  delle
  agenzie  di  viaggio  nella regione, il che si deduce dal fatto che
  condizione  necessaria  e  sufficiente  per  il rilascio del titolo
  autorizzatorio   e'   l'accertamento   della  professionalita'  del
  richiedente, associato al versamento del deposito cauzionale.
    Per  questo  aspetto pare che la unitaria premessa da cui muovono
  le  due leggi regionali sopra indicate, attuative dell'art. 9 della
  citata   legge-quadro,   risieda,   anziche'  nel  disciplinare  in
  dettaglio   la   ridetta  attivita'  imprenditoriale  unitariamente
  individuata   ai  fini  della  prestazione  dei  correlati  servizi
  turistici,   nella   regolamentazione  della  localizzazione  delle
  singole articolazioni di vendita.
    Questa  peculiare  disciplina non presenterebbe particolarita' di
  rilievo  se  non  si  traducesse  immediatamente  in  una  serie di
  coerenti e nominati vincoli per l'esercizio dell'impresa turistica,
  chiamata,  infatti,  al  pagamento di distinte tasse di concessione
  regionale  e  di cauzioni sia per la sua sede principale che per le
  filiali  ed  inoltre  obbligata  ad  assicurare sia nella prima che
  nelle seconde la presenza di un direttore tecnico a tempo pieno.
    A   fronte  di  un  siffatto  regime  autorizzatorio,  fortemente
  limitativo della liberta' di impresa, e' appena il caso di rilevare
  che  alcun  fondamento normativo si rinviene a tal fine nell'art. 9
  della  legge-quadro,  che  prescrive alla legislazione regionale di
  disciplinare,  nel  quadro  di una liberalizzazione del settore dai
  previgenti  vincoli,  esclusivamente l'attivita' dell'impresa nelle
  sue  svariate e polivalenti manifestazioni, quale organizzazione da
  considerarsi comunque unitariamente sul territorio regionale.
    Per quanto riguarda la disciplina delle filiali, non si comprende
  la  ragione  per  la  quale,  dopo  che  le  dette  leggi regionali
  definiscono  le  agenzie  di  viaggio  e  turismo  come imprese che
  esercitano  attivita' di produzione, organizzazione, prenotazione e
  vendita  di  biglietti e di soggiorni, successivamente assoggettano
  ad  autorizzazione anche le eventuali filiali delle stesse imprese,
  ivi comprese quelle aventi sedi in altre regioni.
    La  questione  di  costituzionalita' prospettata nei confronti di
  detta  disposizione  pare  a  questo  giudice rilevante ai fini del
  decidere  e non manifestamente infondata alla luce degli artt. 117,
  41 e 120 della Costituzione.
    Sotto il primo profilo si rileva, infatti, che la legge regionale
  non  soltanto  pare  irrazionalmente  duplicare  con  riguardo alla
  filiale  il procedimento preordinato alla verifica dei requisiti di
  professionalita'  gia'  accertati  in capo al titolare dell'impresa
  turistica, ma che essa contraddice nel contempo la finalita' cui si
  e'  palesemente  ispirato  l'art. 9  della  legge-quadro,  che  ha,
  infatti,   esclusivamente  privilegiato  l'attivita'  dell'impresa,
  conseguentemente   escludendo   ogni   suo  ulteriore  vincolo  sul
  territorio  regionale  per  le  diverse  localizzazioni  di stessa.
  Proprio  a  tale riguardo, e' essenziale la capacita' organizzativa
  dell'imprenditore  turistico,  che  assume  su di se', tra l'altro,
  ogni  relativo  rischio d'impresa: in relazione a quest'ultimo, del
  resto,  ogni  scelta  non  puo'  che  restare riservata allo stesso
  imprenditore nel quadro della liberta' riconosciutagli dall'art. 41
  della Costituzione.
    Pertanto,  l'esigenza  di vincere la concorrenza sul territorio e
  di  assicurare corrispondente garanzia di tutela dell'interesse dei
  consumatori  al  servizio  migliore  al  prezzo piu' basso non pare
  possa  essere ne' impedito, ne' reso meno agevole in dipendenza del
  prescelto  sistema  autorizzatorio,  che pare, invero, limitare non
  poco   il   nucleo  essenziale  ed  insopprimibile  della  liberta'
  d'impresa   economica,   che   trova  presidio  nell'art. 41  della
  Costituzione.
    Dette  questioni,  in  un  giudizio di concorrenza sleale fondato
  anche  (se  non  esclusivamente) sulla carenza delle autorizzazioni
  regionali  in  capo  alle convenute, appaiono certamente rilevanti.
  Necessario    appare    poi    il   sollevare   la   questione   di
  costituzionalita'  anche  in  riferimento  alla norma regionale ora
  abrogata,  essendo parte dei fatti di causa accaduti nel periodo di
  vigenza  della  stessa.  Ne' la legge regionale 1/1998 e' dotata di
  efficacia retroattiva.
    La  stessa questione, tuttavia, considerando che le due convenute
  hanno  la loro sede in regioni diverse dall'Abruzzo, pare rilevante
  e non manifestamente infondata anche sotto un diverso profilo.
    Una  volta che sia intervenuta (come e' nel caso di specie per la
  chiamata  in  causa),  infatti,  la  verifica della sussistenza dei
  nominati  requisiti  di  professionalita',  identici  per  tutto il
  territorio  della  Repubblica,  da  parte  di  un'altra regione (il
  Lazio),  la  sottoposizione al regime autorizzatorio da parte della
  regione  Abruzzo  sembra irragionevolmente preordinato a conseguire
  l'identico   risultato   e  dunque  in  concorrente  conflitto  con
  l'espresso   divieto   di  limitare  o  comunque  di  rendere  piu'
  difficoltoso  il  diritto  delle agenzie convenute di esercitare la
  loro attivita' in qualunque parte del territorio nazionale.
    Da ultimo, e' necessario evidenziare che le prospettate questioni
  appaiono aggravate, nel sistema apprestato dalle leggi regionali in
  esame,  poiche'  esse  esonerano  da  ogni vincolo autorizzativo le
  imprese esercenti servizi pubblici e di trasporto, la cui attivita'
  si  limita  alla  prenotazione  e  vendita dei propri biglietti; e'
  infatti evidente che, in virtu' di detta deroga, le compagnie aeree
  e  di  navigazione,  ma anche se del caso l'Ente Ferrovie nella sua
  nuova  configurazione  privatistica, potranno aprire punti vendita,
  anche   presso   particolari  clienti,  restando  escluse  da  ogni
  correlato onere organizzativo ed economico.
    Il  che  appare, tuttavia, doppiamente violativo del principio di
  concorrenza,  posto  che  l'agenzia  di  viaggi e' in condizioni di
  offrire  biglietti  di  piu'  vettori  e  dunque  il  viaggio  piu'
  economico  a  parita'  delle  altre condizioni, mentre la compagnia
  aerea  non  potra'  che  rilasciare i propri esclusivi biglietti di
  viaggio.
    Cio'  premesso,  vista  la  sentenza  della  Corte costituzionale
  n. 362/1998,   le  norme  sotto  indicate  delle  richiamate  leggi
  regionali   non   si  sottraggono  dunque  agli  esposti  dubbi  di
  incostituzionalita',  ferma restando la loro rilevanza nel processo
  in corso.
                              P. Q. M.
    Pronunciando  fuori  udienza  in  merito al giudizio n. 396/1998,
  RGAC,  proposto dalla s.n.c. Due Piu' Viaggi, visto l'art. 23 della
  legge  11 marzo  1953,  n. 87,  rimette  alla  Corte costituzionale
  l'esame   delle   questioni   di   costituzionalita'  di  cui  agli
  articoli 3,  comma  2 lett. a), 5 commi 1-6, 6 comma 1, lett. d) ed
  e),  8  comma  1, lett. a), 9, commi 2 e 3, 10 commi 1, 2, 3, 6, 11
  commi  1,  2,  3, 4, 6, 8, 14 comma 1 e 18 ultimo comma della legge
  regione  Abruzzo  12 gennaio  1998,  n. 1, nonche' degli artt. 5, 6
  comma 1 lett, d) ed e), 9, 10 commi 1 e 2, 11 commi 2, 3, 4, 12, 13
  comma  4,  16,  17, 20, commi 1 e 2, 24 comma 3 della legge regione
  Abruzzo  14 luglio  1987,  n. 39,  sia per violazione dell'art. 117
  Cost., sia per violazione degli artt. 120 e 41 della Costituzione;
    Dispone la sospensione del presente processo;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
  parti  in  causa  e  al  presidente  della  giunta  regionale  e di
  comunicarla  al  presidente  del  Consiglio regionale dell'Abruzzo,
  trasmettendo  successivamente  gli  atti  di  causa ivi compresa la
  presente  ordinanza  con  le  attestazioni  di notifica ed avvenuta
  comunicazione alla Corte costituzionale.
    Cosi' deciso il 15 dicembre 1999.
                     Il giudice unico: Filippini
00C0341