N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1999
Ordinanza emessa il 15 dicembre 1999 dal tribunale di Avezzano nel procedimento civile vertente tra Due Piu' Viaggi s.n.c. e soc. American Express Services Limited ed altra Turismo e industria alberghiera - Regione Abruzzo - Disciplina delle agenzie di viaggio e di turismo - Previsione di autorizzazione regionale, condizionata all'accertamento dei requisiti di professionalita' e al versamento di deposito cauzionale e tassa regionale, anche per le filiali delle imprese, ivi comprese quelle aventi sede in altre regioni - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale e violazione dei principi stabiliti dalla legge quadro n. 217/1983 - Incidenza del principio di liberta' d'iniziativa economica privata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 362/1998. - Legge Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1, artt. 3, comma 2, lett. a); 5, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 6, comma 1, lett. d) ed e); 8, comma 1, lett. a); 9, commi 2 e 3; 10, commi 1, 2, 3 e 6; 11, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8; 14, comma 1; 18, ultimo comma; legge Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39, artt. 5; 6, comma 1, lett. d) ed e); 9; 10, commi 1 e 2; 11, commi 2, 3 e 4; 12; 13, comma 4; 16; 17; 20, commi 1 e 2; 24, comma 3. - Costituzione artt. 41, 117 e 120.(GU n.18 del 26-4-2000 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 ottobre 1999; Letti gli atti del giudizio n. 396/1998 RGAC, promosso dalla s.n.c. Due Piu' Viaggi attraverso la societa' American Express Services Limited e la chiamata in causa American Express Company s.p.a. in liquidazione, avente ad oggetto la richiesta di accertamento del compimento, da parte delle due ultime societa', di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 comma 3, c.c., con domanda delle conseguenti statuizioni interdittive e risarcitorie; Visti gli atti e i documenti di causa; Ritenuto in fatto e diritto quanto segue; F a t t o La attrice, premesso di essere in possesso della autorizzazione regionale per l'esercizio della attivita' di agenzia di viaggi, ha dedotto di aver svolto sin dal 1989, servizio di agente di viaggi per tutti i dipendenti e collaboratori della Texas Instruments di Avezzano e che dall'agosto 1993, detta collaborazione si sarebbe interrotta a causa dell'affidamento di tutto il servizio di agenzia per la Texas alla American Express Services Limited che ha anche aperto una sede interna agli stabilimenti Texas pur essendo carente della prescritta autorizzazione regionale per le agenzie di viaggi. Costituitasi la American Express Service Europe Limited (tale e' infatti la esatta denominazione della prima convenuta), eccepiva, tra l'altro, che il rapporto contrattuale con la Texas Instruments di Avezzano traeva fondamento da un contratto internazionale, concluso negli Stati Uniti il 31 maggio 1991, tra le societa' capogruppo statunitensi American Express Europe Limited e Texas Instruments, disciplinante l'affidamento in esclusiva, in tutto il mondo, all'A.E. della fornitura di Carte Societarie e servizio Viaggi di affari della T.I.; contratto in attuazione del quale, per quanto concerne l'Italia, l'American Express Company s.p.a. e la Texas Instruments s.p.a. conclusero a loro volta un accordo per la fornitura di Carte Societarie e servizio Viaggi di affari della T. I., esclusivamente per dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della societa' cliente. Inizialmente il suddetto servizio venne fornito direttamente dalla Armerican Express Company s.p.a. tramite proprie agenzie di Roma, sino a quando, per migliorare l'efficienza del servizio medesimo, le parti decisero di aprire un ufficio "inplant" presso lo stabilimento Texas di Avezzano. Solo a partire dal lo gennaio 1997, la American Express Service Europe Limited istitui' una propria sede in Italia, subentrando nell'inplant di cui sopra. La societa' attrice ha cosi' chiesto ed ottenuto la autorizzazione per la chiamata in causa della American Express Company s.p.a. Quest'ultima societa', nel costituirsi, ha confermato di aver cessato la propria attivita' in data 31 dicembre 1996 e di essere stata posta in liquidazione e, nel merito, ha sostenuto la non configurabilita' di alcuna concorrenza sleale posto che la stessa e' titolare di autorizzazioni della regione Lazio (prodotte al n. 2 dei documenti contenuti nel fascicolo di parte) e che deve ritenersi costituzionalmente illegittima la normativa regionale dell'Abruzzo che imporrebbe duplicazioni del titolo autorizzativo, posto che la legge quadro in materia (la n. 217/1983) prevede la necessita' di una autorizzazione per ogni impresa di agenzia viaggi, a prescindere dal numero di filiali o distaccamenti. Tale dubbio di incostituzionalita' sarebbe altresi' confermato dal contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 362/1998. La legge della regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39, ora sostituita dalla legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1, disciplina le attivita' delle agenzie di viaggio. Dette norme vengono tacciate di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 9 della legge quadro sul turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217), e quindi per violazione dell'art. 117 Cost., secondo la quale il concetto di agenzia sarebbe riferito all'impresa in se' considerata senza alcuna distinzione tra sede e filiale, divenendo conseguentemente illegittime tutte le duplicazioni autorizzative e cauzionali disposte per queste ultime, una volta esistenti nei confronti del titolare della sede principale. Inoltre sarebbe sostanzialmente impedita, in violazione della suddetta normativa statale, anche la costituzione di inplants, o terminali remoti, vale a dire di uffici distaccati all'interno e presso clienti convenzionati, con vincolo di prestazione nei confronti degli stessi. In particolare sarebbero illegittimi gli artt. 3, comma 2 lett. a), 5 commi 1 - 6, 6 comma 1, lett. d) ed e), 8 comma 1, lett. a), 9, commi 2 e 3, 10 commi 1, 2, 3, 6, 11 commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14 comma 1 e 18 ultimo comma della legge regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1, nonche' degli artt. 5, 6 comma 1, lett. d) ed e), 9, 10 commi 1 e 2, 11 commi 2, 3, 4, 12, 13 comma 4, 16, 17, 20, commi 1 e 2, 24 comma 3 della legge regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39, sia per violazione dell'art. 117 Cost., sia per violazione degli artt. 120 e 41 Cost., poiche' tali previsioni inciderebbero gravemente sull'attivita' economica e sulla libera organizzazione di essa. Il giudice unico ha quindi riservato la adozione della presente ordinanza. D i r i t t o Ai fini di una retta comprensione della presente vicenda e delle connesse questioni di legittimita' costituzionali illustrate nella comparsa di risposta della American Express Company s.p.a. occorre premettere che, ai sensi di quanto puntualmente stabilito dall'art. 9 della legge 17 marzo 1983, n. 217, sono definibili come agenzie di viaggio e turismo quelle imprese che esercitino attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, nonche' di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attivita', ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084. Deve anche notarsi che la predetta attivita' imprenditoriale, nelle sue varie manifestazioni, e' stata assoggettata ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso di predeterminati requisiti professionali in capo al richiedente (conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, di tecnica, legislazione e geografia turistica e, infine di almeno due lingue straniere). Da ultimo lo stesso art. 9 subordina il rilascio dell'autorizzazione regionale (allo svolgimento della indicata attivita' imprenditoriale) al versamento di un congruo deposito cauzionale. La prima considerazione emergente dalla lettura della detta norma attiene, a parere del remittente, al fatto che l'agenzia di viaggio viene costantemente ed inequivocamente individuata nella sua unicita', del tutto indipendentemente dalla eventuale articolazione organizzativa di essa sul territorio regionale. La seconda, ma non meno rilevante conclusione implicitamente ricavabile dalla stessa norma coincide, poi, senza riserve con l'eliminazione di ogni contingentamento delle autorizzazioni e dunque di ogni pianificazione previa dell'insediamento delle agenzie di viaggio nella regione, il che si deduce dal fatto che condizione necessaria e sufficiente per il rilascio del titolo autorizzatorio e' l'accertamento della professionalita' del richiedente, associato al versamento del deposito cauzionale. Per questo aspetto pare che la unitaria premessa da cui muovono le due leggi regionali sopra indicate, attuative dell'art. 9 della citata legge-quadro, risieda, anziche' nel disciplinare in dettaglio la ridetta attivita' imprenditoriale unitariamente individuata ai fini della prestazione dei correlati servizi turistici, nella regolamentazione della localizzazione delle singole articolazioni di vendita. Questa peculiare disciplina non presenterebbe particolarita' di rilievo se non si traducesse immediatamente in una serie di coerenti e nominati vincoli per l'esercizio dell'impresa turistica, chiamata, infatti, al pagamento di distinte tasse di concessione regionale e di cauzioni sia per la sua sede principale che per le filiali ed inoltre obbligata ad assicurare sia nella prima che nelle seconde la presenza di un direttore tecnico a tempo pieno. A fronte di un siffatto regime autorizzatorio, fortemente limitativo della liberta' di impresa, e' appena il caso di rilevare che alcun fondamento normativo si rinviene a tal fine nell'art. 9 della legge-quadro, che prescrive alla legislazione regionale di disciplinare, nel quadro di una liberalizzazione del settore dai previgenti vincoli, esclusivamente l'attivita' dell'impresa nelle sue svariate e polivalenti manifestazioni, quale organizzazione da considerarsi comunque unitariamente sul territorio regionale. Per quanto riguarda la disciplina delle filiali, non si comprende la ragione per la quale, dopo che le dette leggi regionali definiscono le agenzie di viaggio e turismo come imprese che esercitano attivita' di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti e di soggiorni, successivamente assoggettano ad autorizzazione anche le eventuali filiali delle stesse imprese, ivi comprese quelle aventi sedi in altre regioni. La questione di costituzionalita' prospettata nei confronti di detta disposizione pare a questo giudice rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata alla luce degli artt. 117, 41 e 120 della Costituzione. Sotto il primo profilo si rileva, infatti, che la legge regionale non soltanto pare irrazionalmente duplicare con riguardo alla filiale il procedimento preordinato alla verifica dei requisiti di professionalita' gia' accertati in capo al titolare dell'impresa turistica, ma che essa contraddice nel contempo la finalita' cui si e' palesemente ispirato l'art. 9 della legge-quadro, che ha, infatti, esclusivamente privilegiato l'attivita' dell'impresa, conseguentemente escludendo ogni suo ulteriore vincolo sul territorio regionale per le diverse localizzazioni di stessa. Proprio a tale riguardo, e' essenziale la capacita' organizzativa dell'imprenditore turistico, che assume su di se', tra l'altro, ogni relativo rischio d'impresa: in relazione a quest'ultimo, del resto, ogni scelta non puo' che restare riservata allo stesso imprenditore nel quadro della liberta' riconosciutagli dall'art. 41 della Costituzione. Pertanto, l'esigenza di vincere la concorrenza sul territorio e di assicurare corrispondente garanzia di tutela dell'interesse dei consumatori al servizio migliore al prezzo piu' basso non pare possa essere ne' impedito, ne' reso meno agevole in dipendenza del prescelto sistema autorizzatorio, che pare, invero, limitare non poco il nucleo essenziale ed insopprimibile della liberta' d'impresa economica, che trova presidio nell'art. 41 della Costituzione. Dette questioni, in un giudizio di concorrenza sleale fondato anche (se non esclusivamente) sulla carenza delle autorizzazioni regionali in capo alle convenute, appaiono certamente rilevanti. Necessario appare poi il sollevare la questione di costituzionalita' anche in riferimento alla norma regionale ora abrogata, essendo parte dei fatti di causa accaduti nel periodo di vigenza della stessa. Ne' la legge regionale 1/1998 e' dotata di efficacia retroattiva. La stessa questione, tuttavia, considerando che le due convenute hanno la loro sede in regioni diverse dall'Abruzzo, pare rilevante e non manifestamente infondata anche sotto un diverso profilo. Una volta che sia intervenuta (come e' nel caso di specie per la chiamata in causa), infatti, la verifica della sussistenza dei nominati requisiti di professionalita', identici per tutto il territorio della Repubblica, da parte di un'altra regione (il Lazio), la sottoposizione al regime autorizzatorio da parte della regione Abruzzo sembra irragionevolmente preordinato a conseguire l'identico risultato e dunque in concorrente conflitto con l'espresso divieto di limitare o comunque di rendere piu' difficoltoso il diritto delle agenzie convenute di esercitare la loro attivita' in qualunque parte del territorio nazionale. Da ultimo, e' necessario evidenziare che le prospettate questioni appaiono aggravate, nel sistema apprestato dalle leggi regionali in esame, poiche' esse esonerano da ogni vincolo autorizzativo le imprese esercenti servizi pubblici e di trasporto, la cui attivita' si limita alla prenotazione e vendita dei propri biglietti; e' infatti evidente che, in virtu' di detta deroga, le compagnie aeree e di navigazione, ma anche se del caso l'Ente Ferrovie nella sua nuova configurazione privatistica, potranno aprire punti vendita, anche presso particolari clienti, restando escluse da ogni correlato onere organizzativo ed economico. Il che appare, tuttavia, doppiamente violativo del principio di concorrenza, posto che l'agenzia di viaggi e' in condizioni di offrire biglietti di piu' vettori e dunque il viaggio piu' economico a parita' delle altre condizioni, mentre la compagnia aerea non potra' che rilasciare i propri esclusivi biglietti di viaggio. Cio' premesso, vista la sentenza della Corte costituzionale n. 362/1998, le norme sotto indicate delle richiamate leggi regionali non si sottraggono dunque agli esposti dubbi di incostituzionalita', ferma restando la loro rilevanza nel processo in corso.
P. Q. M. Pronunciando fuori udienza in merito al giudizio n. 396/1998, RGAC, proposto dalla s.n.c. Due Piu' Viaggi, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, rimette alla Corte costituzionale l'esame delle questioni di costituzionalita' di cui agli articoli 3, comma 2 lett. a), 5 commi 1-6, 6 comma 1, lett. d) ed e), 8 comma 1, lett. a), 9, commi 2 e 3, 10 commi 1, 2, 3, 6, 11 commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14 comma 1 e 18 ultimo comma della legge regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1, nonche' degli artt. 5, 6 comma 1 lett, d) ed e), 9, 10 commi 1 e 2, 11 commi 2, 3, 4, 12, 13 comma 4, 16, 17, 20, commi 1 e 2, 24 comma 3 della legge regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39, sia per violazione dell'art. 117 Cost., sia per violazione degli artt. 120 e 41 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente processo; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al presidente della giunta regionale e di comunicarla al presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, trasmettendo successivamente gli atti di causa ivi compresa la presente ordinanza con le attestazioni di notifica ed avvenuta comunicazione alla Corte costituzionale. Cosi' deciso il 15 dicembre 1999. Il giudice unico: Filippini 00C0341