N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2000
Ordinanza emessa il 17 gennaio 2000 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Manno Christian Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base alla nuova formulazione della norma, ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Deteriore trattamento dell'imputato che presenti l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore. - Cod. proc. pen., art. 461. - Costituzione, art. 3.(GU n.18 del 26-4-2000 )
IL TRIBUNALE Rilevato che: in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il pubblico ministero ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 461 Codice di procedura penale, nuova formulazione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; l'art. 461 Codice di procedura penale, come ora modificato dalla legge entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente infatti la proposizione dell'istanza di applicazione pena all'udienza a seguito di opposizione a decreto penale di condanna; la legge predetta non prevede norme transitorie, che disciplinino i procedimenti penali gia' pendenti dinanzi al giudice del dibattimento, per cui deve ritenersi applicabile soltanto la nuova normativa vigente; tale unica interpretazione possibile apre dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 46l del Codice di procedura penale, venendosi a creare disparita' di trattamento fra l'imputato che abbia formulato opposizione a decreto penale nel vigore della vecchia normativa ed il cui procedimento penale fosse gia' pendente dinanzi al giudice del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa ed imputato che presenti invece opposizione nel vigore della nuova normativa, poiche' ad ambedue non e' concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benche' il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facolta' gli e' preclusa; la predetta questione e' rilevante e manifestamente fondata, poiche' dalla sua decisione dipende la pronuncia della sentenza;
P. Q. M. Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione predetta; Rinvia all'udienzia del 25 maggio, alle ore 9, dando avviso ai predetti. Genova, addi' 17 gennaio 2000. Dello Preite 00C0343