N. 103 ORDINANZA 13 - 18 aprile 2000

Ordinanza 13-18 aprile 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Autorita'  rimettente  -  Consiglio nazionale dei ragionieri e periti
commerciali  -  Natura  giurisdizionale  - Legittimazione a sollevare
questioni di legittimita' costituzionale.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.
Professioni - Ragionieri e periti commerciali - Radiazione di diritto
  dall'albo,  a  seguito  di  condanna  penale  - Pretesa lesione del
  diritto  di difesa, del principio di eguaglianza e del principio di
  buon  andamento  dell'amministrazione  -  Questione gia' dichiarata
  fondata - Manifesta inammissibilita'.
- D.P.R.  27  ottobre  1953,  n. 1068,  art. 38, secondo comma, e 41,
  primo alinea.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, secondo comma, e 97.
(GU n.18 del 26-4-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 38, secondo
comma,  e  dell'art. 41,  primo  alinea,  del d.P.R. 27 ottobre 1953,
n. 1068   (Ordinamento  della  professione  di  ragioniere  e  perito
commerciale),  promossi  con  ordinanze  emesse  il  4 novembre  e il
16 dicembre  1998  dal  Consiglio  nazionale  dei ragionieri e periti
commerciali  sui  ricorsi  proposti  da Palmisano Rocco e da Barbieri
Elio  contro  il  Consiglio  del  Collegio  dei  ragionieri  e periti
commerciali  della  Provincia  di  Brindisi,  iscritte ai nn. 902 del
registro  ordinanze  1998  e  n. 138  del  registro  ordinanze 1999 e
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica nn. 2 e 11,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto  che, nel corso di due procedimenti, promossi avverso le
distinte delibere con cui il Consiglio del Collegio dei ragionieri di
Brindisi  ha  disposto la radiazione di due iscritti dall'albo, senza
sentirli  ne'  invitarli a presentare memorie, il Consiglio nazionale
dei  ragionieri  e  periti commerciali, con due ordinanze di identico
tenore  emesse  il  4 novembre  ed  il 16 dicembre 1998, ha sollevato
d'ufficio  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 38,
secondo  comma,  e  dell'art. 41, primo alinea, del d.P.R. 27 ottobre
1953,  n. 1068  (Ordinamento della professione di ragioniere e perito
commerciale),  nella parte in cui prevedono la radiazione di diritto,
senza  l'obbligo di sentire l'interessato, dall'albo dei ragionieri e
periti   commerciali  in  alcune  ipotesi  di  condanna  penale,  per
contrasto  con  l'art. 24,  secondo  comma, anche in riferimento agli
artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;
        che  il  rimettente, dopo aver affermato la propria natura di
organo  giurisdizionale  ai  sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del
1953,  sostiene  che  i  citati  artt. 38,  ultimo comma, e 41, primo
alinea  (che fa salva l'ipotesi prevista dall'art. 38), si porrebbero
in   contrasto  con  le  norme  costituzionali  indicate,  in  quanto
consentono   di   irrogare   sanzioni  disciplinari  senza  ascoltare
l'interessato,  violando  il  diritto  di  difesa  (che  deve trovare
attuazione   anche   nei  procedimenti  amministrativi  giustiziali),
determinando un'irragionevole disparita' di trattamento con gli altri
giudizi e procedimenti amministrativi e contrastando con il principio
del buon andamento dell'amministrazione;
        che secondo il Consiglio nazionale la questione e' rilevante,
in    quanto   i   giudizi   a   quibus   non   possono   prescindere
dall'applicazione  delle  norme  impugnate,  e  non e' manifestamente
infondata per i motivi suddetti;
        che  nei  giudizi  avanti la Corte costituzionale non si sono
costituite  le  parti  private,  ne' e' intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
    Considerato  che  il  Consiglio nazionale dei ragionieri e periti
commerciali,  con  due  ordinanze  di  identico  tenore, ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo comma,
e  dell'art. 41,  primo  alinea, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068,
nella  parte  in  cui  prevedono  la  radiazione  di  diritto,  senza
l'obbligo di sentire l'interessato, dall'albo dei ragionieri e periti
commerciali  in  alcune ipotesi di condanna penale, per contrasto con
l'art. 24,  secondo  comma, anche in riferimento agli artt. 2, 3 e 97
della Costituzione;
        che  i  due  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  vanno
riuniti, vertendo sulla medesima questione;
        che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rimettente
e'  abilitato  a  sollevare questioni di legittimita' costituzionale,
dovendo  essere  riconosciuta  natura  giurisdizionale  ai  Collegi e
Consigli   nazionali  degli  Ordini  professionali  (v.,  per  tutte,
l'ordinanza n. 387 del 1995);
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte,  esaminando  una  questione del tutto analoga, con la sentenza
n. 2   del   1999   ha   dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 38 del suddetto d.P.R. n. 1068 del 1953, nella parte in cui
prevede  la radiazione di diritto dei ragionieri e periti commerciali
che  abbiano  riportato  condanna  penale  per  i  reati indicati nel
secondo comma dello stesso articolo;
        che,  essendo  venuta  meno  la norma dalla quale derivava il
vizio  denunciato  dal  rimettente,  la  questione  ora proposta deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e
9,  secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti  i  giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo comma,
e  dell'art. 41,  primo  alinea,  del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068
(Ordinamento  della  professione di ragioniere e perito commerciale),
sollevata dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali
con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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