N. 106 ORDINANZA 13 - 18 aprile 2000

Ordinanza 13-18 aprile 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo  penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Sanzione  amministrativa  della  sospensione della patente di guida -
Pretesa  accessorieta'  della  sanzione  a  sentenza  declaratoria di
responsabilita'    penale    e   conseguente   incompatibilita'   con
l'applicazione della pena su richiesta - Erroneita' di tale assunto -
Collegamento  della  sanzione  all'accertamento del mero fatto lesivo
dell'interesse pubblico - Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs.  30  aprile  1992, n. 285, art. 222, in relazione agli artt.
  218,  commi  1,  2 e 5; cod. pen., art. 133; cod. proc. pen., artt.
  444 e 445.
- Costituzione, artt. 101, 111 e 24.
(GU n.18 del 26-4-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), in
relazione  agli  artt. 218,  commi  1,  2  e  5, dello stesso decreto
legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura
penale,  promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 dal pretore
di  Brescia  nel  procedimento  penale  a carico di Bertoli Giovanni,
iscritta  al  n. 274  del  registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 20,  prima serie speciale,
dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
    Ritenuto  che  il  pretore  di Brescia - nel corso di un giudizio
penale,  a  se'guito  dell'annullamento,  da  parte  della  Corte  di
cassazione,  della  sentenza  resa  ex  art.444 cod. proc. pen. dallo
stesso  giudice, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione
amministrativa  accessoria  della sospensione della patente di guida,
di  cui  all'art. 222  del  codice  della  strada - ha sollevato, con
ordinanza    del   21 ottobre   1998,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 218, commi
1,  2  e  5 dello stesso decreto legislativo, all'art. 133 del codice
penale, ed agli artt. 444 e 445 del codice di procedura penale;
        che,  secondo  il rimettente, le norme denunciate - imponendo
al  giudice  l'applicazione  d'ufficio  della sanzione amministrativa
accessoria  anche  con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
proc.  pen.,  senza  che  il punto possa formare oggetto dell'accordo
delle  parti - contrastano: a) con gli artt. 101 e 111 Cost., perche'
il giudice del patteggiamento e' tenuto a fissare, entro il minimo ed
il  massimo  di  legge,  la durata della sospensione della patente di
guida,  senza aver cognizione del merito della causa e senza disporre
(diversamente  dall'autorita'  amministrativa)  di alcun parametro di
giudizio;  b)  con  l'art. 24  Cost., perche' l'imputato non puo' ne'
interloquire  in  giudizio,  ne'  impugnare  per  motivi di merito la
decisione sulla durata della sospensione della patente di guida;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  la  declaratoria  di manifesta infondatezza
della  sollevata  questione,  gia'  decisa in tal senso con ordinanza
n. 25 del 1999 dalla Corte costituzionale.
    Considerato   che  identica  questione,  sollevata  dallo  stesso
rimettente  sulla  base di uguali considerazioni, e' stata dichiarata
manifestamente  infondata  con ordinanza n. 264 del 1999, pronunciata
in  data  successiva  alla  proposizione  dell'odierno  incidente  di
costituzionalita';
        che  in  tale  sede questa Corte ha rilevato che il giudice a
quo  nel  prospettare  la  questione  di legittimita' costituzionale,
muove   dal   presupposto   che   la  sanzione  amministrativa  della
sospensione  della  patente  di guida, per una durata determinata dal
giudice  entro  il  minimo  ed  il  massimo  di legge, sia accessoria
all'accertamento  del  reato  (secondo  la formulazione della rubrica
dell'art. 222  cod.  strada)  e,  percio',  ad  una  dichiarazione di
responsabilita'  incompatibile con la pronuncia di applicazione della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen;
        che  la  Corte, nella citata ordinanza, ha rammentato di aver
gia'  rilevato  l'erroneita'  di  tale  assunto,  poiche' la sanzione
amministrativa   di   cui  al  denunciato  art. 222  non  presuppone,
logicamente  o  normativamente,  la  declaratoria  di responsabilita'
penale attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando
invece  l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico:
accertamento   di   certo   compatibile   con  la  pronuncia  di  cui
all'art. 444 cod. proc. pen. (ordinanza n. 25 del 1999);
        che  in  particolare va ribadito che, contrariamente a quanto
opinato  dal  giudice  a  quo  il  diritto  vivente - interpretandosi
l'espressione  "accertamento  del  reato",  contenuta  nella  rubrica
dell'articolo  stesso,  nel senso di accertamento, nell'a'mbito e nei
limiti  del  procedimento  di  cui  all'art. 444 cod. proc. pen., del
fatto    lesivo    dell'interesse   pubblico,   al   quale   consegue
l'applicazione  di  una  pena  -  impone al giudice di merito, per la
determinazione  della durata della sospensione della patente di guida
e  per  la  relativa motivazione, di attenersi ai parametri di cui al
succitato art. 218;
        che - come gia' osservato nell'ordinanza n. 264 del 1999 - la
liberta'  nella scelta del procedimento di cui all'art. 444 cod proc.
pen. e   la  discrezionalita'  nella  valutazione  prognostica  degli
effetti   conseguenti   a  tale  scelta,  escludono  che  la  mancata
impugnabilita'  per  vizi  di  merito della determinazione giudiziale
della  durata  della  sospensione  della patente di guida costituisca
lesione   del   diritto   di   difesa  garantito  dall'art. 24  della
Costituzione;
        che,   pertanto,  la  questione  proposta  e'  manifestamente
infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 222  del  decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione agli
artt. 218,  commi  1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, 133 del
codice  penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, sollevata -
in  riferimento  agli  artt. 101,  111  e 24 della Costituzione - dal
pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Ruperto
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
00C0356