N. 112 ORDINANZA 13 - 20 aprile 2000

Ordinanza 13-20 aprile 2000
Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.
Contenzioso  tributario - Pubblica udienza - Istanza delle parti alla
trattazione della causa in pubblica udienza - Circolare del Ministero
delle finanze recante interpretazione delle norme processuali (d.lgs.
31  dicembre  1992,  n. 546,  art.  33)  -  Ricorso  per conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  della Commissione tributaria
regionale   di   Venezia   -  Lamentata  lesione  delle  attribuzioni
costituzionalmente  garantite  all'ordine  giudiziario  - Preliminare
delibazione  di  ammissibilita'  del  conflitto - Insussistenza della
legittimazione  passiva  e del requisito oggettivo - Inammissibilita'
del ricorso.
- Circolare  del  Ministero  delle  finanze  (emanata  dal  Direttore
  generale) n. 242 del 21 ottobre 1998.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.
(GU n.18 del 26-4-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto   a  seguito  della  circolare  del  Ministero  delle  finanze,
Dipartimento delle entrate, n. 242 del 21 ottobre 1998, relativa alla
corretta   interpretazione   dell'art. 33,   comma   1,  del  decreto
legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546,  promosso  dalla Commissione
tributaria regionale di Venezia, con ricorso pervenuto a questa Corte
il  4 novembre 1999 ed iscritto al n. 131 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con
ricorso  pervenuto  a  questa  Corte il 4 novembre 1999, ha sollevato
conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato in relazione alla
circolare  del  Ministero  delle finanze, Dipartimento delle entrate,
numero  242,  emanata il 21 ottobre 1998 dal Direttore generale della
Direzione  centrale affari giuridici e contenzioso tributario, avente
ad  oggetto: "Discussione in pubblica udienza - Art. 33, comma 1, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Sentenza della Corte Costituzionale
n. 141 del 23 aprile 1998";
        che,   a   giudizio   della  commissione  ricorrente,  l'atto
impugnato   sarebbe   lesivo  delle  attribuzioni  costituzionalmente
garantite  all'ordine  giudiziario in quanto fornirebbe del precitato
articolo  33,  comma  1,  del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546,  una  interpretazione  che  viene  imposta  al  personale che
"assiste  il  giudice  nello  svolgimento  della sua funzione" e che,
seppur formalmente appartenente all'amministrazione finanziaria, deve
restare    autonomo   per   tutte   le   funzioni   serventi   quella
giurisdizionale;
        che  l'interpretazione  contenuta  nella  circolare  de  qua,
qualora  non  condivisa dal giudice tributario, porrebbe quest'ultimo
di  fronte  alla  scelta  di  osservarla  contro  il  proprio  libero
convincimento o di disapplicarla pregiudicando, in tal modo, la parte
che,  "in  giustificabile  buona fede, ha seguito quella indicazione,
ritenendola senz'altro vincolante";
        che,  dunque, conclude la commissione ricorrente, deve essere
dichiarato  che  "spetta  esclusivamente  agli organi giurisdizionali
fissare  la  corretta  interpretazione"  dell'art. 33,  comma  1, del
d.lgs.  31 dicembre  1992,  n. 546,  e, conseguentemente, deve essere
annullata  la  circolare  per  cui e' conflitto "in quanto viziata da
incompetenza".
    Considerato  che,  a  norma  dell'art. 37,  terzo e quarto comma,
della  legge  11 marzo  1953,  n. 87, questa Corte e' preliminarmente
chiamata  a  decidere,  con  ordinanza  in camera di consiglio, senza
contraddittorio,  se  il  ricorso sia ammissibile in quanto esista la
materia   di   un  conflitto  la  cui  risoluzione  spetti  alla  sua
competenza,  con  riferimento alla presenza dei requisiti, soggettivi
ed oggettivi, richiamati nel primo comma del medesimo art. 37;
        che,  sotto  il profilo soggettivo, mentre va riconosciuta la
legittimazione  attiva  della  commissione  tributaria a sollevare il
conflitto,  in  quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la  volonta'  del  potere  cui  appartiene nell'ambito delle funzioni
giurisdizionali  da  essa esercitate, deve, invece, escludersi che al
Direttore  generale  del  Ministero  delle  finanze, in quanto organo
puramente  amministrativo,  spetti quella legittimazione passiva che,
in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa  Corte, deve essere
riconosciuta solo al Governo nella sua collegialita';
        che,  quanto al profilo oggettivo, la circolare impugnata non
puo'  neppure astrattamente ritenersi lesiva delle attribuzioni della
commissione  ricorrente,  essendo indirizzata a soggetti comunque non
legittimati all'interpretazione della norma processuale in oggetto, e
dunque  costituendo  atto  giuridicamente  irrilevante  nei confronti
della commissione stessa;
        che,  pertanto,  sotto  entrambi  i  profili  il conflitto di
attribuzione va dichiarato inammissibile.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il  conflitto  di  attribuzione promosso
dalla  Commissione  tributaria  regionale  di Venezia, sezione numero
tre, con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
00C0365