N. 110 ORDINANZA 13 - 20 aprile 2000

Ordinanza 13-20 aprile 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudizio   a   quo   -   Estinzione  del  giudizio  per  sopravvenuta
conciliazione  della  controversia  -  Rilevanza  della  questione  -
Permanenza - Ammissibilita' della questione.
- Norme  integrative  per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
  16 marzo 1956, art. 23.
Adozione  e  affidamento  - Adozione di persona maggiorenne - Assenso
  dei   figli  o  discendenti  naturali  maggiorenni  e  riconosciuti
  dell'adottante  -  Mancata  previsione  -  Ordinanza  di rimessione
  carente  in  punto  di  motivazione  sulla  pregiudizialita'  della
  questione - Manifesta inammissibilita'.
- Cod. civ., art. 291.
- Costituzione, artt. 3 e 30.
(GU n.18 del 26-4-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Francesco GUIZZI;
  Giudici:  Cesare  MIRABELLI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma 1,
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal
Tribunale  di  Modena nel procedimento civile vertente tra Scapinelli
Daniela  e  Malpighi  Gabriella  ed  altra,  iscritta  al  n. 791 del
registro  ordinanze  1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Visto l'atto di costituzione di Montanari Malpighi Margherita;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8 febbraio  2000  il  giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un giudizio civile il Tribunale di
Modena   ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  30  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291
del  codice  civile,  nella  parte  in  cui tale norma non condiziona
l'adozione  di  una  persona maggiore  di  eta' anche all'assenso dei
figli   (o   dei  discendenti)  naturali maggiorenni  e  riconosciuti
dell'adottante, ove questi esistano;
        che,  premessa  la  rilevanza  della  questione,  il  giudice
rimettente ha richiamato la sentenza n. 557 del 1988 di questa Corte,
con   la   quale   l'art. 291   cod.   civ.   e'   stato   dichiarato
costituzionalmente  illegittimo  nella  parte  in  cui non consentiva
l'adozione  di maggiorenni,  in  presenza  di discendenti legittimi o
legittimati, neppure qualora costoro fossero consenzienti;
        che,   secondo  il  giudice  a  quo,  la  medesima  ratio  e'
ravvisabile  anche  nell'ipotesi di presenza di discendenti naturali;
ma   non   ha  ritenuto  possibile  una  interpretazione  adeguatrice
dell'art. 291  cod.  civ.,  richiesta  dalla  parte con riferimento a
quanto  operato  da  questa  Corte  con le sentenze n. 166 del 1998 e
n. 99 del 1997;
        che  il  Tribunale  di  Modena,  con successiva ordinanza del
22 giugno  1999,  trasmessa  a  questa Corte per unione agli atti, ha
dichiarato  l'estinzione  del  giudizio  a  quo  avendo  le parti nel
frattempo  provveduto  alla  conciliazione  della  controversia,  con
conseguente rinunzia agli atti formalmente accettata.
    Considerato che l'estinzione del giudizio a quo non e' di per se'
sufficiente  a  determinare  la  sopravvenuta  inammissibilita' della
prospettata   questione   di   costituzionalita'   poiche',   secondo
l'orientamento  giurisprudenziale  di  questa  Corte,  in armonia con
l'art. 22  delle  "Norme integrative" del 16 marzo 1956, il requisito
della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di
costituzionalita'  viene sollevato, e non anche il periodo successivo
alla   rimessione  della  questione  alla  Corte  costituzionale  (v.
sentenze  n. 701  del  1988,  nn. 52  e 88 del 1986, n. 300 del 1984,
n. 16 del 1982, n. 135 del 1963 e n. 50 del 1957);
        che  il giudice rimettente, infatti, da un lato ritenendo che
"il  giudizio  non  possa  essere  definito  indipendentemente  dalla
risoluzione  della questione di legittimita' costituzionale" (art. 23
della  legge  11 marzo  1953,  n. 87)  si  spoglia  di ogni potere in
conseguenza  della  sospensione obbligatoria del processo principale,
dall'altro  ben puo', dopo il giudizio della Corte, decidere la causa
nel  merito, ma per ragioni giuridiche sopravvenute o indipendenti da
quelle  per  le  quali  la questione e' stata precedentemente rimessa
alla Corte costituzionale;
        che  nel  caso  specifico, peraltro, la questione in esame va
dichiarata   inammissibile   per   motivi   concernenti  l'originaria
ordinanza di rimessione;
        che,   infatti,  pur  avendo  la  motivazione  dell'ordinanza
considerato  gli  elementi non preclusivi, a distanza di anni, di una
eventuale  dichiarazione  di  nullita'  dell'adozione di maggiorenni,
tale  motivazione,  oltre  a  non  tenere conto su questo punto della
giurisprudenza  della  Corte  di cassazione nella sua completezza, e'
carente  in ordine ad altri passaggi logici necessari per ritenere la
pregiudizialita'  della  questione: in particolare essa non argomenta
sulle  ragioni che dovrebbero, a suo avviso, indurre a far discendere
dalla mancanza dell'assenso all'adozione da parte del figlio naturale
riconosciuto  elemento  diverso dal consenso delle parti del rapporto
adottivo  la  conseguenza della nullita' assoluta, rilevabile in ogni
momento,  del decreto di adozione, anziche' quella dell'irregolarita'
del procedimento seguito;
        che   tale   questione,   pertanto,   dev'essere   dichiarata
manifestamente inammissibile.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 291   del   codice   civile
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal
Tribunale di Modena con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
                        Il Presidente: Guizzi
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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