N. 110 ORDINANZA 13 - 20 aprile 2000
Ordinanza 13-20 aprile 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio a quo - Estinzione del giudizio per sopravvenuta conciliazione della controversia - Rilevanza della questione - Permanenza - Ammissibilita' della questione. - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956, art. 23. Adozione e affidamento - Adozione di persona maggiorenne - Assenso dei figli o discendenti naturali maggiorenni e riconosciuti dell'adottante - Mancata previsione - Ordinanza di rimessione carente in punto di motivazione sulla pregiudizialita' della questione - Manifesta inammissibilita'. - Cod. civ., art. 291. - Costituzione, artt. 3 e 30.(GU n.18 del 26-4-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco GUIZZI; Giudici: Cesare MIRABELLI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma 1, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Scapinelli Daniela e Malpighi Gabriella ed altra, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di costituzione di Montanari Malpighi Margherita; Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso. Ritenuto che nel corso di un giudizio civile il Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui tale norma non condiziona l'adozione di una persona maggiore di eta' anche all'assenso dei figli (o dei discendenti) naturali maggiorenni e riconosciuti dell'adottante, ove questi esistano; che, premessa la rilevanza della questione, il giudice rimettente ha richiamato la sentenza n. 557 del 1988 di questa Corte, con la quale l'art. 291 cod. civ. e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consentiva l'adozione di maggiorenni, in presenza di discendenti legittimi o legittimati, neppure qualora costoro fossero consenzienti; che, secondo il giudice a quo, la medesima ratio e' ravvisabile anche nell'ipotesi di presenza di discendenti naturali; ma non ha ritenuto possibile una interpretazione adeguatrice dell'art. 291 cod. civ., richiesta dalla parte con riferimento a quanto operato da questa Corte con le sentenze n. 166 del 1998 e n. 99 del 1997; che il Tribunale di Modena, con successiva ordinanza del 22 giugno 1999, trasmessa a questa Corte per unione agli atti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio a quo avendo le parti nel frattempo provveduto alla conciliazione della controversia, con conseguente rinunzia agli atti formalmente accettata. Considerato che l'estinzione del giudizio a quo non e' di per se' sufficiente a determinare la sopravvenuta inammissibilita' della prospettata questione di costituzionalita' poiche', secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in armonia con l'art. 22 delle "Norme integrative" del 16 marzo 1956, il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalita' viene sollevato, e non anche il periodo successivo alla rimessione della questione alla Corte costituzionale (v. sentenze n. 701 del 1988, nn. 52 e 88 del 1986, n. 300 del 1984, n. 16 del 1982, n. 135 del 1963 e n. 50 del 1957); che il giudice rimettente, infatti, da un lato ritenendo che "il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale" (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) si spoglia di ogni potere in conseguenza della sospensione obbligatoria del processo principale, dall'altro ben puo', dopo il giudizio della Corte, decidere la causa nel merito, ma per ragioni giuridiche sopravvenute o indipendenti da quelle per le quali la questione e' stata precedentemente rimessa alla Corte costituzionale; che nel caso specifico, peraltro, la questione in esame va dichiarata inammissibile per motivi concernenti l'originaria ordinanza di rimessione; che, infatti, pur avendo la motivazione dell'ordinanza considerato gli elementi non preclusivi, a distanza di anni, di una eventuale dichiarazione di nullita' dell'adozione di maggiorenni, tale motivazione, oltre a non tenere conto su questo punto della giurisprudenza della Corte di cassazione nella sua completezza, e' carente in ordine ad altri passaggi logici necessari per ritenere la pregiudizialita' della questione: in particolare essa non argomenta sulle ragioni che dovrebbero, a suo avviso, indurre a far discendere dalla mancanza dell'assenso all'adozione da parte del figlio naturale riconosciuto elemento diverso dal consenso delle parti del rapporto adottivo la conseguenza della nullita' assoluta, rilevabile in ogni momento, del decreto di adozione, anziche' quella dell'irregolarita' del procedimento seguito; che tale questione, pertanto, dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Modena con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000. Il Presidente: Guizzi Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C0367