N. 109 SENTENZA 13 - 20 aprile 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Regione  Campania  -  Personale dipendente dalla Regione - Dipendenti
inquadrati nel ruolo speciale, ad esaurimento, della Giunta regionale
- Riconoscimento a tutti gli effetti del servizio da costoro prestato
anteriormente  all'inquadramento  -  Irragionevole  parificazione nel
trattamento giuridico-economico al personale gia' dei ruoli regionali
di  soggetti  titolari di rapporti di diversa natura - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14, art. 2, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.18 del 26-4-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2,
della  legge  della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14 (Modifiche
ed   integrazioni   alla   legge   regionale   9 luglio  1984,  n. 32
concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad
esaurimento  del  Personale della Formazione Professionale), promosso
con  ordinanza  emessa  il 7 aprile 1998 dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Campania  sul  ricorso  proposto  da G. M. ed altri
contro la Regione Campania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze
1998  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.

                          Ritenuto in fatto


    1. -   Il  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Campania,
sezione III di Napoli, ha sollevato, con ordinanza del 7 aprile 1998,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2,
della  legge  della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14 (Modifiche
ed   integrazioni   alla   legge   regionale   9 luglio  1984,  n. 32
concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad
esaurimento   del   Personale  della  Formazione  Professionale),  in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    2. - L'ordinanza  premette  che  alcuni  dipendenti della Regione
Campania  hanno  adito il Tar, deducendo di essere stati inseriti nei
ruoli  regionali  con  delibera  della Giunta regionale del 25 luglio
1991,   n. 5331   e   di   essere   stati   inoltre  "inquadrati  nei
corrispondenti  livelli"  con provvedimenti successivi a tale data. I
ricorrenti  hanno, quindi, chiesto la condanna della Regione Campania
al  pagamento  delle somme che essi ritengono loro dovute a titolo di
differenze retributive dal 1o settembre 1986 - data dalla quale hanno
iniziato  a prestare servizio - sino alla data del loro inquadramento
in  ruolo,  oltre  interessi  legali  e maggior danno da svalutazione
monetaria.
    Il  giudice  a  quo  sostiene  che  la  fattispecie  in  esame e'
disciplinata  dall'art. 2 della legge Regione Campania n. 14 del 1991
che,  a  sua  volta, si ricollega alla legge regionale 9 luglio 1984,
n. 32,  la quale prevedeva l'inquadramento del personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato addetto alla formazione professionale
ex  art. 6,  lettere  b)  e c), della legge regionale 30 luglio 1977,
n. 40 in un ruolo speciale della Giunta regionale, ad esaurimento. La
legge  regionale  n. 32  del  1984, precisa l'ordinanza, non ha pero'
"avuto  attuazione, tant'e' che essa e' stata sostituita" dalla legge
regionale  n. 14  del  1991. L'art. 1 di quest'ultima legge ha quindi
stabilito  l'immissione  in  ruolo di detto personale, attuata con la
suindicata  delibera  della  Giunta  regionale  n. 5331 del 25 luglio
1991,  e  l'art. 2  ha  previsto  che  "il  trattamento  giuridico ed
economico"  ad  esso  spettante,  "dal  1o settembre  1986,  data  di
effettiva  assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, e' quello
previsto dalla l. reg. 16 novembre 1989, n. 23" (comma 1), disponendo
altresi'  che  "l'anzianita'  di  servizio  prestato  a  far data dal
1o settembre  1986  e'  considerata utile a tutti gli effetti" (comma
2).
    Ad avviso del Tar, nel caso in esame sarebbe applicabile la norma
censurata  la  quale,  permettendo  di  considerare  l'anzianita'  di
servizio  maturata  dal  1o settembre  1986  come  "utile a tutti gli
effetti"  si  porrebbe  in  contrasto  con  gli  artt. 3  e  97 della
Costituzione. In particolare, il giudice a quo sostiene che la norma,
stabilendo  il  riconoscimento  ai  fini  giuridici  ed economici del
servizio  comunque prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo,
sulla  base  di  rapporti  giuridici  della  piu'  varia  natura,  ed
estendendo  il  regime  giuridico  proprio  del  rapporto di pubblico
impiego   di   ruolo   al   rapporto   non  di  ruolo,  realizzerebbe
un'equiparazione    arbitraria   ed   irragionevole   di   situazioni
disomogenee  e,  secondo  principi  piu' volte affermati dalla Corte,
violerebbe    i   canoni   di   ragionevolezza   e   buon   andamento
dell'amministrazione  (sentenze  nn. 320  del  1997;  n. 59 del 1996;
n. 380 del 1990).

    3. - Non  si  sono  costituite nel giudizio innanzi alla Corte le
parti   del  processo  principale,  ne'  ha  spiegato  intervento  il
Presidente della Giunta regionale della Campania.

                       Considerato in diritto


    1. -   La questione di legittimita' costituzionale, sollevata con
l'ordinanza  indicata  in  epigrafe,  concerne l'art. 2, commi 1 e 2,
della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14, nella parte
in  cui stabilisce il trattamento giuridico ed economico spettante al
personale  docente  e  non  docente  della  formazione professionale,
inserito  nel  ruolo  del  personale  della Giunta regionale, nonche'
dispone  che  "l'anzianita'  di  servizio  prestato  a  far  data dal
1o settembre  1986 e' considerata utile a tutti gli effetti". Invero,
l'art. 2,  commi  1  e  2,  della citata legge della Regione Campania
n. 14  del  1991,  prevedendo  il riconoscimento ai fini giuridici ed
economici  del  servizio  a  qualsiasi  titolo prestato anteriormente
all'inquadramento  in ruolo ed estendendo il regime giuridico proprio
del  rapporto  di pubblico impiego di ruolo al rapporto non di ruolo,
realizzerebbe,  secondo  il  Tar  per  la  Campania, un'equiparazione
arbitraria  ed  irragionevole  di  situazioni  disomogenee, ponendosi
cosi' in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    2. - La questione e' fondata.
    La  legge della Regione Campania n. 14 del 1991, cui appartengono
le  disposizioni sottoposte al vaglio di legittimita' costituzionale,
fa  seguito  alla precedente legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, la
quale  stabiliva, a determinate condizioni, l'inquadramento nel ruolo
regionale  del  personale  docente  e  non  docente  della formazione
professionale,    ma   questa   legge   non   ha   avuto   attuazione
amministrativa,  come  risulta  espressamente anche dall'ordinanza di
rimessione.
    La  legge n. 14 del 1991 si collega dunque a quella normativa, in
quanto  dispone  l'immissione  nel  ruolo della Giunta regionale, con
decorrenza 1o gennaio 1992, della predetta categoria di personale, ma
contiene  anche  alcuni  profili  innovativi. Infatti una delle norme
censurate  estende,  con efficacia retroattiva, lo stesso trattamento
economico  e  giuridico  goduto, dal 1o settembre 1986 al 31 dicembre
1991,  dai  dipendenti  di  ruolo della regione Campania al personale
della  suddetta  categoria  che  invece  prestava  servizio in quello
stesso periodo di tempo, cioe' anteriormente all'immissione in ruolo,
in  base  ad altri tipi di rapporto di lavoro. La seconda delle norme
impugnate  dispone  invece che al medesimo personale sia riconosciuta
"a  tutti  gli effetti" l'anzianita' di servizio prestato a "far data
dal 1o settembre 1986".
    In   riferimento   al   contenuto  normativo  delle  disposizioni
censurate occorre ricordare che la giurisprudenza costituzionale, pur
riconoscendo,  nell'ambito  del  principio  del  buon andamento e nei
limiti  della ragionevolezza, la discrezionalita' del legislatore nel
settore   dell'organizzazione   dei   pubblici  uffici,  e'  tuttavia
costante,  in tema di valutazione dei servizi pregressi, nel ritenere
contrastanti   con  il  principio  del  buon  andamento,  canonizzato
nell'art. 97   della   Costituzione,   sia  l'estensione  del  regime
giuridico  ed  economico  proprio  dell'impiego di ruolo a coloro che
erano,    anteriormente    al    loro   inquadramento,   legati   con
l'amministrazione  da  un  rapporto di lavoro di diritto privato, sia
l'equiparazione,  a tutti gli effetti, del servizio comunque prestato
a  quello espletato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego di
ruolo  (sentenze  nn. 320  del  1997,  59  del  1996).  La disciplina
legislativa  che  assume  tale  contenuto  entra inoltre in contrasto
anche  con  l'art. 3  della  Costituzione,  poiche'  non solo viene a
determinare    una    irragionevole   parificazione   di   situazioni
disomogenee,  ma  si  risolve  anche  in  una forma di ingiustificato
privilegio.
    Alla  luce  di  questo  quadro giurisprudenziale risulta pertanto
evidente  la illegittimita' costituzionale delle norme in oggetto per
contrasto  con  gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo
che  irragionevolmente  stabiliscono,  con efficacia retroattiva, una
arbitraria  assimilazione,  "a  tutti  gli effetti", cioe' sia quelli
retributivi,  sia  quelli  relativi  all'anzianita' pregressa, tra il
complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale
che  era  gia' di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso
periodo  di  tempo,  erano  invece  titolari di rapporti di lavoro di
diversa natura.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 2, commi 1 e
2,   della   legge  della  Regione  Campania  18 luglio  1991,  n. 14
(Modifiche  ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32
concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad
esaurimento del Personale della Formazione Professionale).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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