N. 116 ORDINANZA 13 - 21 aprile 2000

Ordinanza 13-21 aprile 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Stampa  -  Reato di divulgazione di stampa clandestina - Inosservanza
delle  prescrizioni  di  legge sulla pubblicazione e diffusione della
stampa  periodica  o non periodica, in particolare della prescrizione
relativa  all'iscrizione  del  direttore  responsabile all'ordine dei
giornalisti  -  Lamentata violazione della liberta' di manifestazione
del  pensiero,  del  principio  di  eguaglianza,  della  liberta'  di
associazione  e del diritto al lavoro - Sopravvenuta depenalizzazione
della  contravvenzione de qua, in attuazione di delega legislativa al
Governo  -  Necessita'  di  una  nuova  valutazione della rilevanza -
Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod.  pen.,  art.  663-bis;  legge  8 febbraio 1948, n. 47, art. 5;
  legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 45 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, 4, 18 e 21.
(GU n.19 del 3-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli artt. 663-bis del codice penale, 5 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47  (Disposizioni  sulla stampa) e 45 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69  (Ordinamento  della  professione di giornalista), promosso con
ordinanza  emessa  il  24  marzo  1999  dal  pretore  di  Livorno nel
procedimento  penale  a  carico di Impallazzo Alessandra, iscritta al
n. 314  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 23,  prima serie speciale, dell'anno
1999.
    Visto  l'atto  di  costituzione di Impallazzo Alessandra, nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto  che nel corso di un procedimento penale a carico di una
imputata   del   reato  di  divulgazione  di  stampa  clandestina  ex
art. 663-bis  cod.  pen., il pretore di Livorno, con ordinanza del 24
marzo 1999, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del
combinato  disposto  degli  artt. 663-bis  cod. pen., 5 della legge 8
febbraio 1948,  n. 47  (Disposizioni sulla stampa) e 45 della legge 3
febbraio  1963,  n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista)
in riferimento agli artt. 21, 3, 4 e 18 della Costituzione;
        che,  a giudizio del rimettente, in ordine alla rilevanza, il
reato  contestato sarebbe ipotizzabile ove manchi uno dei presupposti
richiesti   dalla   legge   sulla  stampa  e  in  particolare  quello
dell'iscrizione    del    direttore   responsabile   all'ordine   dei
giornalisti;
        che,  nel  merito, le norme denunciate violerebbero l'art. 21
della  Costituzione, che garantisce la liberta' di manifestazione del
pensiero in genere e la liberta' di stampa in particolare;
        che  sarebbe  altresi'  violato  il  principio di uguaglianza
(art. 3  Cost.),  in quanto la profonda evoluzione degli strumenti di
informazione  avrebbe  determinato  l'obsolescenza  della legge sulla
stampa  che detta disposizioni sulla pubblicazione e sulla diffusione
dei periodici;
        che  l'obbligo  di  iscrizione  all'albo violerebbe l'art. 18
della  Costituzione  atteso  che  la  liberta'  di  associazione, per
giurisprudenza  di  questa  Corte,  si  riferisce  sia  al diritto di
associarsi liberamente, sia a quello di non associarsi; le previsioni
della   legge  sulla  stampa,  quindi,  negherebbero  il  diritto  di
associazione, perche' imporrebbero ai giornalisti professionisti e al
direttore   responsabile   l'obbligo   di  associarsi  ove  intendano
esercitare il diritto di informazione;
        che,  infine,  le  disposizioni  di  cui  sopra  violerebbero
l'art. 4 della Costituzione, che nel riconoscere il diritto al lavoro
prescriverebbe  che,  per  il  relativo esercizio, non possono essere
imposti  dalla  legge  ordinaria  limiti  se  non  in relazione ad un
interesse  costituzionalmente  protetto  quale  potrebbe  essere, nel
sistema   disegnato   dalla   legge  sulla  stampa,  la  liberta'  di
manifestazione   del   pensiero,   sotto   la   specie   del  diritto
all'informazione ex art. 21 Cost.;
        che  si e' costituita la parte privata, nel presente giudizio
di  legittimita'  costituzionale, insistendo per l'accoglimento della
questione;
        che  nel  presente giudizio di legittimita' costituzionale e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che ha concluso per
l'infondatezza della questione.
    Considerato  che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
intervenuto   il   decreto   legislativo  30  dicembre  1999,  n. 507
(Depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del  sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205)  che  all'art. 47  ha depenalizzato la contravvenzione di cui
all'art.  663-bis  del  codice  penale  in  attuazione  della  delega
legislativa  contenuta  nell'art. 7,  comma  1, lett. c) della citata
legge n. 205 del 1999, anch'essa successiva all'ordinanza del giudice
a quo;
        che  della  sopravvenuta  disposizione richiamata deve essere
valutata  l'incidenza  nel giudizio che ha dato origine alla presente
questione  di  costituzionalita'  anche  alla  luce dell'art. 100 del
decreto  legislativo  n. 507 del 1999 che disciplina l'applicabilita'
delle  sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente
all'entrata in vigore del citato decreto;
        che,  pertanto,  gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al pretore di Livorno.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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