N. 118 ORDINANZA 13 - 27 aprile 2000

Ordinanza 13-27 aprile 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo  penale  -  Procedimento davanti al pretore - Udienza per il
giudizio  abbreviato  -  Ritenuta  non decidibilita' allo stato degli
atti  per  diversita' del fatto - Restituzione degli atti al pubblico
ministero  -  Emissione  di  altro  decreto di citazione a giudizio -
Omessa  previsione che tale decreto contenga l'avviso di cui all'art.
555,  comma 1, lett. e), cod. proc. pen - Conseguente preclusione per
l'imputato  della  possibilita' di reiterare la richiesta di giudizio
abbreviato  -  Denunciata  disparita'  di trattamento in relazione al
procedimento   per   reati   di  competenza  del  tribunale,  nonche'
violazione  del  principio di legalita' e del diritto di difesa - Ius
superveniens - Restituzione degli atti al giudice a quo.
- Cod. proc. pen., artt. 560 e 562, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma, e 25.
(GU n.19 del 3-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 560 e 562,
comma  2,  del  codice  di  procedura  penale, promosso con ordinanza
emessa  il  19 maggio 1998 dal pretore di Treviso, sezione distaccata
di  Vittorio  Veneto,  nei procedimenti penali riuniti a carico di M.
C., iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 49,  prima serie speciale,
dell'anno 1998.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  19  maggio 1998 il pretore di
Treviso,  sezione  distaccata  di  Vittorio  Veneto, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 560 e 562, comma
2,  del  codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono
che,  quando il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la
richiesta  di  giudizio abbreviato ritenendo il fatto diverso da come
descritto  nell'originario decreto di citazione e restituito gli atti
al  pubblico ministero, il nuovo decreto di citazione, emesso a norma
dell'art. 562,  comma  2,  cod.  proc.  pen.,  contenga  l'avviso che
l'imputato  puo' chiedere il giudizio abbreviato, cosi' come previsto
dall'art. 555,  comma  1, lettera e), cod. proc. pen., in riferimento
alla nuova contestazione;
        che  il  rimettente  premette che l'imputata, gia' rinviata a
giudizio  per  i  reati  di furto e di ricettazione, aveva presentato
richiesta   di  giudizio  abbreviato  e  che,  nell'udienza  all'uopo
fissata,  tale  richiesta  era  stata  respinta  dal  giudice  per le
indagini  preliminari,  che aveva ritenuto di non poter decidere allo
stato degli atti per la diversita' del fatto contestato;
        che   il   pubblico  ministero  aveva  emesso  nei  confronti
dell'imputata nuovo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del
19 maggio 1998, modificando il capo d'imputazione;
        che  in  dibattimento  l'imputata  aveva  chiesto  di  essere
ammessa  al  rito  abbreviato, ma la richiesta era stata rigettata ex
art. 560 cod. proc. pen. perche' fuori termine;
        che  ad  avviso  del  pretore  la  disciplina contenuta negli
artt. 560  e  562, comma 2, del codice di procedura penale si pone in
contrasto   con   gli   artt. 3,   24,  secondo  comma,  e  25  della
Costituzione;
        che  in  primo  luogo vi sarebbe violazione dell'art. 3 della
Costituzione  per  la  irragionevole disparita' di trattamento tra la
disciplina  censurata  e quella dettata per i reati di competenza del
tribunale,  nella  quale,  prevedendosi  un  vaglio  preliminare  del
giudice sulla ammissibilita', ai sensi dell'art. 440 cod. proc. pen.,
della  richiesta  di  ammissione  al giudizio abbreviato, l'eventuale
reiezione  della  richiesta  per  diversita'  del  fatto non preclude
all'imputato  di riproporla, qualora il pubblico ministero provveda a
modificare l'imputazione, nel corso dell'udienza preliminare;
        che   sarebbero   altresi'   violati  il  diritto  di  difesa
dell'imputato  (art. 24  Cost.)  e  i  principi  di  uguaglianza e di
legalita' della pena (artt. 3 e 25 Cost.), poiche' all'imputato viene
preclusa  la  possibilita'  di  usufruire  della riduzione di pena ex
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile, in quanto
analoga  a  quella decisa dalla Corte costituzionale con la ordinanza
n. 156 del 1994.
    Considerato  che  dall'ordinanza  di  rimessione  emerge  che  la
questione  di  costituzionalita'  e'  stata  sollevata, nel corso del
giudizio  di  primo  grado,  prima  che  avesse  inizio  l'istruzione
dibattimentale;
        che  -  ai  sensi  dell'art. 223  del  decreto legislativo 19
febbraio  1998,  n. 51  (Norme  in materia di istituzione del giudice
unico  di  primo  grado),  come  modificato dal d.lgs. 4 maggio 1999,
n. 138,   dal   d.-l.   24   maggio   1999,  n. 145,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  22 luglio 1999, n. 234, e dalla legge 16
dicembre 1999, n. 479 - essendo il giudizio in corso al 2 giugno 1999
(data  di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998, fissata nel successivo
art. 247,  come  sostituito  in  parte qua dall'art. 1 della legge 16
giugno  1998,  n. 188),  il  giudice,  qualora l'imputato richieda il
giudizio  abbreviato,  deve  procedere  in  conformita' e disporre, a
prescindere  dal consenso del pubblico ministero, la prosecuzione del
giudizio  osservando, in quanto applicabili, le disposizioni previste
per l'udienza preliminare;
        che   pertanto   occorre   restituire  gli  atti  al  giudice
rimettente affinche' verifichi se la questione sia tuttora rilevante.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la restituzione degli atti al pretore di Treviso, sezione
distaccata di Vittorio Veneto.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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