N. 119 ORDINANZA 13 - 27 aprile 2000

Ordinanza 13-27 aprile 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati  e  pene  - Impedimento od ostacolo alla libera circolazione su
strada    -   Trattamento   sanzionatorio   -   Lamentata   eccessiva
afflittivita'  -  Dedotta disparita' di trattamento rispetto a quanto
previsto  per  piu'  gravi  ipotesi  di  reato  -  Ius superveniens -
Depenalizzazione  del reato oggetto del giudizio a quo - Restituzione
degli atti al giudice a quo.
- D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1, primo e terzo comma.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.19 del 3-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e terzo
comma,  del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme dirette
ad   assicurare  la  libera  circolazione  sulle  strade  ferrate  ed
ordinarie  e la libera navigazione), promossi con ordinanze emesse il
26  ottobre  1998  dal  Tribunale di Pistoia, il 25 novembre 1998 dal
Tribunale  di  Nola  e  il  9  giugno  1999 dal Tribunale di Pistoia,
rispettivamente  iscritte al n. 909 del registro ordinanze 1998 ed ai
nn.  42 e 477 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  nn.  2,  5  e 38, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  due  ordinanze  di  contenuto sostanzialmente
identico  del  26  ottobre  1998 e del 9 giugno 1999 (r.o. n. 909 del
1998  e  n. 477  del  1999)  il  Tribunale  di  Pistoia ha sollevato,
nell'ambito   di  procedimenti  diversi,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  1, primo comma, del decreto legislativo 22
gennaio   1948,   n. 66   (Norme  dirette  ad  assicurare  la  libera
circolazione   sulle   strade   ferrate  ed  ordinarie  e  la  libera
navigazione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
        che analoga questione di costituzionalita' e' stata sollevata
dal  Tribunale  di  Nola con ordinanza in data 25 novembre 1998 (r.o.
n. 42 del 1999);
        che  in  tutte  le ordinanze e' denunciata l'irragionevolezza
del   trattamento   sanzionatorio  e  la  disparita'  di  trattamento
derivanti  dal  confronto  tra la norma impugnata e altre fattispecie
delittuose,  asseritamente  di  maggiore  gravita',  individuate  dal
Tribunale  di  Pistoia  nel delitto di violenza privata (art. 610 del
codice  penale)  e  dal Tribunale di Nola anche nella contravvenzione
concernente  il  rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento delle
riunioni  o  assembramenti, non autorizzati, in luoghi pubblici (art.
24 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773);
        che  dalle ordinanze emerge che nei procedimenti a quibus gli
imputati  erano  stati  tratti  a  giudizio  per aver posto in essere
condotte  idonee a ostruire o ingombrare una strada ordinaria al fine
di impedirne o ostacolarne la libera circolazione.
    Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il
reato di ostruzione o ingombro di strada ordinaria o ferrata e' stato
trasformato  in  illecito  amministrativo  dall'art. 17, comma 2, del
decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati   minori   e   riforma  del  sistema  sanzionatorio,  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), che ha mantenuto
la  sanzione  penale  nella  sola  ipotesi di deposito o abbandono di
congegni  o  altri  oggetti in una strada ferrata (comma 1 del citato
art. 17);
        che   pertanto   occorre   restituire  gli  atti  ai  giudici
rimettenti   affinche'   verifichino  se  la  questione  sia  tuttora
rilevante.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Pistoia e al Tribunale di Nola.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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