N. 123 ORDINANZA 13 - 27 aprile 2000

Ordinanza 13-27 aprile 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo  penale  -  Incompatibilita'  del  giudice  - Dibattimento -
Incompatibilita'  del  giudice  che,  in  funzione  di giudice per le
indagini preliminari, abbia in precedenza emesso decreto di citazione
a  giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, pronunciato da
giudice  persona-fisica  diversa  -  Mancata  previsione  - Lamentata
violazione  dei  principi di imparzialita' e indipendenza dell'organo
giudicante  - Ius superveniens - Restituzione degli atti al giudice a
quo.
- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.19 del 3-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice
di  procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1999
dal  pretore  di  Vibo  Valentia,  sezione  distaccata di Tropea, nel
procedimento  penale  a  carico  di  V.  G.,  iscritta  al n. 420 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di
Tropea,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 34
del  codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in cui non prevede
l'incompatibilita'  alla  funzione  di  giudizio  del  giudice che in
precedenza, in qualita' di giudice per le indagini preliminari, abbia
emesso  decreto  di  citazione  a giudizio a seguito di opposizione a
decreto  penale,  anche se tale decreto e' stato pronunciato da altro
giudice;
        che   il  rimettente  osserva  che,  seppure  il  decreto  di
citazione  a  giudizio  conseguente  ad  opposizione a decreto penale
possa essere considerato un atto obbligato, sussiste sempre l'obbligo
del giudicante di verificare la sussistenza di una delle cause di non
punibilita' previste dall'art. 129 cod. proc. pen.;
        che  quindi  il  giudice,  con  l'emissione  del  decreto  di
citazione  a giudizio, avendo implicitamente ritenuto non sussistente
alcuna causa di non punibilita', avrebbe compiuto una valutazione sul
merito   dell'accusa,   con   conseguente   pregiudizio  per  la  sua
imparzialita';
        che tale situazione si porrebbe, ad avviso del giudice a quo,
in   contrasto   con  gli  artt. 3  e  24  Cost.,  "che  garantiscono
l'imparzialita' ed indipendenza del giudice";
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata perche',
nel  caso  in  esame,  "la  valutazione  ex art. 129 cod. proc. pen.,
quand'anche  presente,  verrebbe  comunque  ad  assumere  i connotati
dell'accertamento  "in  negativo", non gia' della valutazione, seppur
sommaria, "in positivo" sulla responsabilita' dell'imputato".
    Considerato  che  l'attuale  disciplina  dell'art. 34  cod. proc.
pen. -   come   modificato   dall'art. 171  del  decreto  legislativo
19 febbraio  1998,  n. 51  (che  ha introdotto il comma 2-bis, la cui
efficacia, ai sensi dell'art. 247 dello stesso decreto, sostituito in
parte qua dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188, decorre dal
2 giugno  1999,  e  quindi  da un momento successivo all'ordinanza di
rimessione),  e poi dall'art. 11 della legge 16 dicembre 1999, n. 479
(che  ha introdotto il comma 2-ter) - prevede l'incompatibilita' alla
funzione  di  giudizio del giudice che, nel medesimo procedimento, ha
esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari;
        che   pertanto   occorre   restituire  gli  atti  al  giudice
rimettente  affinche'  verifichi se la questione di costituzionalita'
sia tuttora rilevante.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli atti al pretore di Vibo Valentia,
sezione distaccata di Tropea.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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