N. 123 ORDINANZA 13 - 27 aprile 2000
Ordinanza 13-27 aprile 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Dibattimento - Incompatibilita' del giudice che, in funzione di giudice per le indagini preliminari, abbia in precedenza emesso decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, pronunciato da giudice persona-fisica diversa - Mancata previsione - Lamentata violazione dei principi di imparzialita' e indipendenza dell'organo giudicante - Ius superveniens - Restituzione degli atti al giudice a quo. - Cod. proc. pen., art. 34. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.19 del 3-5-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1999 dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, nel procedimento penale a carico di V. G., iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che in precedenza, in qualita' di giudice per le indagini preliminari, abbia emesso decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, anche se tale decreto e' stato pronunciato da altro giudice; che il rimettente osserva che, seppure il decreto di citazione a giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale possa essere considerato un atto obbligato, sussiste sempre l'obbligo del giudicante di verificare la sussistenza di una delle cause di non punibilita' previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; che quindi il giudice, con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, avendo implicitamente ritenuto non sussistente alcuna causa di non punibilita', avrebbe compiuto una valutazione sul merito dell'accusa, con conseguente pregiudizio per la sua imparzialita'; che tale situazione si porrebbe, ad avviso del giudice a quo, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., "che garantiscono l'imparzialita' ed indipendenza del giudice"; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata perche', nel caso in esame, "la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., quand'anche presente, verrebbe comunque ad assumere i connotati dell'accertamento "in negativo", non gia' della valutazione, seppur sommaria, "in positivo" sulla responsabilita' dell'imputato". Considerato che l'attuale disciplina dell'art. 34 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (che ha introdotto il comma 2-bis, la cui efficacia, ai sensi dell'art. 247 dello stesso decreto, sostituito in parte qua dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188, decorre dal 2 giugno 1999, e quindi da un momento successivo all'ordinanza di rimessione), e poi dall'art. 11 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha introdotto il comma 2-ter) - prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, nel medesimo procedimento, ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari; che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinche' verifichi se la questione di costituzionalita' sia tuttora rilevante.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C0378