N. 128 ORDINANZA 13 aprile - 3 maggio 2000

Ordinanza 13 aprile-3 maggio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione
congiunta  dei  redditi  da  parte  dei coniugi - Notificazione degli
accertamenti   in   rettifica   nei   confronti  del  solo  marito  -
Responsabilita'  solidale  dei  coniugi  oltre  che  per gli obblighi
tributari,  anche  per  quelli  derivanti  da  futuri  accertamenti -
Lamentata  lesione  del  principio  di eguaglianza tra i coniugi, del
diritto  di  difesa  e  del  principio  di  capacita'  contributiva -
Questione  gia'  dichiarata  non fondata e manifestamente infondata -
Manifesta infondatezza.
- Legge  13  aprile  1977,  n. 114, art. 17, secondo, terzo, quarto e
  quinto comma.
- Costituzione, artt. 3, 15, 24, 29 e 53.
(GU n.20 del 10-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI
MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo,
terzo,  quarto  e  quinto  comma,  della legge 13 aprile 1977, n. 114
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  27  gennaio 1999 dal
pretore  di  Udine,  sezione distaccata di Latisana, nel procedimento
civile  vertente tra Meneghello Bertilla e Ministero delle finanze ed
altra,  iscritta  al  n. 212 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 16,  prima  serie
speciale, dell'anno 1999;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  il  pretore  di  Udine, con ordinanza emessa il 27
gennaio  1999,  ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 15, 24,
29  e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 17,  secondo,  terzo, quarto e quinto comma, della legge 13
aprile  1977,  n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche);
        che,  ad  avviso  del rimettente, la norma denunciata sarebbe
lesiva  del  principio  di  eguaglianza  tra  i  coniugi, in quanto -
prevedendo   che   gli   accertamenti   in   rettifica,  in  caso  di
dichiarazione   congiunta   dei  redditi  da  parte  di  coniugi  non
legalmente  ed  effettivamente  separati,  siano  notificati  al solo
marito  -  attribuirebbe  a  questi  una  posizione di ingiustificato
vantaggio rispetto alla moglie;
        che di contro la moglie, per il solo fatto di essersi avvalsa
della  facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi unitamente
al   coniuge,  subirebbe  una  limitazione  del  proprio  diritto  di
conoscere atti idonei ad incidere nella propria sfera giuridica;
        che   qualsiasi  presunzione  di  conoscibilita'  degli  atti
notificati al marito, da parte della donna coniugata, sarebbe d'altro
canto  esclusa  nei  casi di mancanza di coabitazione, per effetto di
separazione  o  divorzio,  con sicura violazione, in danno di costei,
del  diritto  di  difesa  e  del  diritto  alla  inviolabilita' della
corrispondenza;
        che,  sotto  un  diverso  aspetto,  la  medesima  norma,  nel
prevedere  -  secondo l'interpretazione costituente diritto vivente -
la  responsabilita'  solidale  dei  coniugi non solo per gli obblighi
tributari  risultanti  dalla  dichiarazione dei redditi, ma anche per
quelli derivanti da futuri accertamenti e dipendenti da comportamenti
omissivi  non  riconducibili  alla  sfera  volitiva  e  cognitiva  di
entrambi,  determinerebbe,  stante  la  non  identita'  dei  rapporti
tributari facenti capo ai coniugi stessi, un'irragionevole ipotesi di
responsabilita' patrimoniale per fatto altrui;
        che  nel  giudizio  a  quo  la  ricorrente  -  assoggettata a
pignoramento,  senza  previa  notifica della cartella esattoriale ne'
dell'avviso di mora, per debiti d'imposta accertati nei confronti del
coniuge  separato,  relativamente  ad un periodo d'imposta, anteriore
alla  separazione,  per  il  quale era stata presentata dichiarazione
congiunta  -  ha  proposto  opposizione  di  terzo all'esecuzione sul
presupposto  della propria estraneita' al rapporto tributario ed alla
stessa attivita' di impresa svolta dal coniuge;
        che  alla  medesima ricorrente, proprio in considerazione del
vincolo  di  solidarieta'  passiva  derivante  dalla  norma della cui
legittimita'  costituzionale  il rimettente dubita, andrebbe tuttavia
negata  la  qualita'  di terzo rispetto all'esecuzione intrapresa dal
concessionario   del   servizio   di   riscossione   dei   tributi  e
conseguentemente  il  giudice  adito  dovrebbe  dichiarare il proprio
difetto di giurisdizione, in quanto, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R.
29  settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione delle
imposte  sul reddito), nel testo vigente al momento dell'opposizione,
avverso  gli  atti  esecutivi  dell'esattore  il  contribuente  ed  i
coobbligati  possono  fare  ricorso  esclusivamente all'Intendente di
finanza;
        che  la  prospettata  questione  di costituzionalita' sarebbe
percio', sotto tale profilo, rilevante ai fini della decisione;
        che   l'Avvocatura   generale  dello  Stato,  intervenuta  in
giudizio  per  il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso
per la declaratoria di infondatezza della questione.
    Considerato   che  il  rimettente  dubita,  in  riferimento  agli
artt. 3,  15,  24,  29  e 53 Cost., della legittimita' costituzionale
della  disciplina  dettata,  in  tema  di dichiarazione congiunta dei
redditi  da  parte  dei  coniugi  non  legalmente  ed  effettivamente
separati,  dall'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della
legge 13 aprile 1977, n. 114;
        che   in   ordine   alla  medesima  questione,  sollevata  in
riferimento  al  parametro  di  cui all'art. 3 Cost., questa Corte ha
gia' affermato che la dichiarazione congiunta dei redditi rappresenta
l'esercizio di una facolta' dei contribuenti, con i conseguenti oneri
e  vantaggi  ad essa connessi, e che pertanto la relativa disciplina,
anche procedimentale, resta riservata all'apprezzamento discrezionale
del   legislatore,  cosicche'  la  disposizione  impugnata  non  puo'
ritenersi  lesiva del principio di eguaglianza laddove, nell'evidente
intento  di  semplificazione e snellezza del procedimento tributario,
prevede  la  notificazione  degli  atti  impositivi  al  solo  marito
(sentenza n. 184 del 1989, ordinanze nn. 4 e 36 del 1998);
        che  sulla  scorta  di  analoghe considerazioni va esclusa la
prospettata   violazione   del  principio  di  eguaglianza  morale  e
giuridica dei coniugi, di cui all'art. 29 Cost.;
        che,  per  quanto  riguarda  il  parametro di cui all'art. 24
Cost.,  non  viene addotta dal rimettente ragione alcuna che induca a
disattendere  l'interpretazione  adeguatrice  della  norma censurata,
prospettata  nelle  pronunce  gia'  citate, a tenore della quale deve
ritenersi  che  alla  moglie,  coobbligata  in  solido,  sia comunque
garantita  dall'ordinamento  la  possibilita'  di  tutelare  i propri
diritti entro i termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora
o  del  diverso  atto  con il quale venga per la prima volta a legale
conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in
via  solidale,  e  cio' anche al fine di contestare eventualmente nel
merito l'obbligazione tributaria del coniuge;
        che  anche  con  riferimento  al parametro di cui all'art. 53
della  Costituzione  la  medesima  questione e' stata gia' dichiarata
manifestamente   infondata,   in  base  alla  considerazione  che  il
principio  di  capacita'  contributiva non esclude che la legge possa
stabilire  prestazioni  tributarie  solidali  a  carico oltreche' del
debitore  principale  anche  di altri soggetti, comunque non estranei
alla  posizione  giuridica  a  cui  inerisce  il  rapporto tributario
(sentenza  n. 184  del  1989,  ordinanze  n. 187 del 1991, n. 301 del
1988, n. 316 del 1987);
        che  del  tutto  inconferente  e'  infine  il  riferimento al
parametro  di  cui  all'art. 15  Cost.,  in  quanto  la previsione di
notifica  degli  atti  di  accertamento  al  solo marito non comporta
evidentemente  alcuna  menomazione,  in  danno  della  moglie,  delle
garanzie di liberta' e segretezza della corrispondenza di costei.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 17,  secondo, terzo, quarto e
quinto  comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla
disciplina   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche),
sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3,  15,  24,  29  e 53 della
Costituzione, dal pretore di Udine con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 3 maggio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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