N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 1999

Tribunale  amministrativo regionale delle Marche sul ricorso proposto
da  S.r.l. Serroni Vera Laboratorio Analisi contro A.S.L. n. 11 della
regione   Marche  ed  altra  Sanita'  pubblica  -  Regione  Marche  -
Assistenza  sanitaria  -  Previsione,  fino  alla  definizione  degli
accordi tra le ASL e le istituzioni sanitarie private accreditate e i
professionisti,   della   proroga   del  regime  di  cui  alla  legge
n. 67/1988,  relativo  alla necessita' di previa autorizzazione della
ASL  subordinata  alla  impossibilita'  della  struttura  pubblica di
erogare  la  prestazione  entro tre giorni - Violazione del principio
della libera scelta da parte dell'assistito nei confronti di tutte le
strutture e i professionisti accreditati dal S.S.N. e stabilito dalla
legislazione   statale   in  materia  -  Incidenza  sui  principi  di
imparzialita' buon andamento della p.a.
- Legge Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26, art. 37, comma 3.
- Costituzione, artt. 97 e 117.
(GU n.20 del 10-5-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 481 del 1998
  proposto dalla S.r.l. Serroni Vera Laboratorio Analisi, corrente in
  Fermo, in persona del titolare e rappresentante legale pro-tempore,
  rappresentato  e difeso dall'avv. Benedetto Graziosi, elettivamente
  domiciliato  in  Ancona,  alla  via  Giannelli n. 36, presso l'avv.
  Domenico D'Alessio;
    Contro l'Azienda sanitaria U.S.L. n. 11 della regione Marche, con
  sede  in  Fermo,  in  persona  del  direttore generale pro-tempore,
  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  Vittorio Barosio e Alberto
  Cucchieri,  presso  il secondo elettivamente domiciliato in Ancona,
  alla via Piave n. 6/b;
    La  regione  Marche,  in  persona del suo Presidente pro-tempore,
  costituito  in  giudizio  per  l'annullamento  del  provvedimento 6
  febbraio  1998,  prot.  n. 2121, con il quale il Direttore generale
  dell'Azienda  sanitaria  U.S.L.  n. 11 di Fermo ha stabilito che "a
  partire  dal  1o  gennaio  1998  saranno  riconosciute ed ammesse a
  rimborso  solo  quelle  impegnative  debitamente  autorizzate dagli
  uffici competenti di questa A.S.L.";
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria
  U.S.L. n. 11 di Fermo;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Vista la propria ordinanza 13 maggio 1998, n. 256;
    Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 luglio 1998,
  n. 1500;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore,   alla   pubblica   udienza  del  26  maggio  1999,  il
  Consigliere Giuseppe Daniele;
    Uditi  l'avv.  D'Alessio,  su  delega  dell'avv. Graziosi, per la
  parte   ricorrente   e   l'avv.   Cucchieri  per  l'Amministrazione
  resistente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

                              F a t t o

    La  s.r.l.  Vera  Serroni Laboratorio Analisi, gia' convenzionata
  per  decenni  con  le  casse  mutue  e  gli  enti  assistenziali e,
  successivamente,  con  il  Servizio  sanitario nazionale, a seguito
  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo  regime  dell'"accreditamento"
  (art. 8,  comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), ha chiesto
  ed   ottenuto   il   riconoscimento  dello  status  di  laboratorio
  accreditato.
    E'  noto,  peraltro, che il nuovo sistema prevede anche dei tetti
  di   spesa   regionali   per   la   erogazione   delle  prestazioni
  assistenziali;  la  regione  Marche,  pertanto,  ha provveduto agli
  adempimenti di sua competenza (che si sostanziano nell'armonizzare,
  sul territorio regionale, i criteri di rimborso delle prestazioni),
  con deliberazioni della Giunta regionale 16 dicembre 1996 n. 3825 e
  10 marzo 1997 n. 625.
    Con  deliberazioni  del  Commissario straordinario 30 maggio 1997
  n. 65  e  del Direttore generale 2 settembre 1997 n. 875, l'Azienda
  sanitaria  U.S.L.  n. 11  di  Fermo, nell'approvare il piano per le
  prestazioni specialistiche convenzionate relativo all'anno 1996, ha
  determinato  il tetto del budget spettante alla s.r.l. Vera Serroni
  nell'ambito di L. 125.000.000.
    I  suddetti provvedimenti della Azienda sanitaria U.S.L. n. 11 di
  Fermo  sono  stati impugnati dalla societa' interessata con ricorso
  iscritto  al  n. 19 del 1998 del reg. gen., che e' stato accolto da
  questo Tribunale con sentenza 15 gennaio 1999, n. 19.
    In  sede  di  contrattazione  per  definire  il  tetto del budget
  relativo   all'anno   1998,   il  Direttore  generale  dell'Azienda
  sanitaria  U.S.L.  n. 11  di  Fermo  ha  chiesto  ai  titolari  dei
  laboratori  di  analisi  accreditati  di  accettare  una  ulteriore
  decurtazione del budget gia' definito per gli anni 1996 e 1997 (per
  la  s.r.l.  Vera  Serroni cio' significava dover accettare un tetto
  pari   a   L.   85.000.000  annue);  a  fronte  del  rifiuto  degli
  interessati,  il  Direttore  generale dell'Azienda sanitaria U.S.L.
  n. 11  di  Fermo, con provvedimento 6 febbraio 1998, prot. n. 2121,
  ha  stabilito,  fra  l'altro,  che  "... si ritiene necessario fare
  riferimento  in  questo  momento, per l'accesso al convenzionamento
  esterno,  alle  modalita'  gia' disciplinate dall'art. 37, comma 3,
  della  legge  regionale  Marche  17  luglio 1996, n. 26, laddove si
  stabilisce  che,  in mancanza dei piani annuali preventivi, restano
  valide  le  modalita'  previste  dall'art. 19  della legge 11 marzo
  1988,  n. 67.  Pertanto,  a  partire  dal  1o gennaio 1998, saranno
  riconosciute   ed   ammesse  a  rimborso  solo  quelle  impegnative
  debitamente autorizzate dagli uffici competenti di questa A.S.L.".
    Il  provvedimento  e'  stato  impugnato dalla s.r.l. Vera Serroni
  Laboratorio  Analisi,  con  atto  notificato  il 15 ed il 16 aprile
  1998,   depositato   il   28   aprile   1998,  che  ne  ha  chiesto
  l'annullamento,  deducendo i motivi di violazione degli artt. 7 e 8
  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 8, comma 5 del d.lgs.
  30  dicembre  1992,  n. 502,  nel  testo  modificato  dal  d.lgs. 7
  dicembre  1993,  n. 517,  dell'art. 2,  commi 7 ed 8 della legge 28
  dicembre  1995,  n. 549,  dell'art.  6,  comma 6, legge 23 dicembre
  1993,  n. 724,  violazione  dell'allegato A, punto 5.2, della carta
  dei  servizi  pubblici  sanitari  approvata  con D.P.C.M. 19 maggio
  1995,  violazione  dei principi generali in materia di accesso alle
  strutture   private   accreditate,  illegittimita'  derivata  dalla
  illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 3, L.R. Marche 17
  luglio 1996, n. 26 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione,
  in  riferimento  all'art. 19 del d.lgs. n. 502 del 1992, eccesso di
  potere  per sviamento e difetto di motivazione; previa, occorrendo,
  la  dichiarazione  di non manifesta infondatezza della questione di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 37,  comma  3,  della  L.R.
  Marche   n. 26   del   1996  per  contrasto  con  l'art. 117  della
  Costituzione  e  la  conseguente trasmissione degli atti alla Corte
  costituzionale.
    Costituitasi  in  giudizio  l'Azienda  sanitaria  U.S.L. n. 11 di
  Fermo,   ha   dedotto  la  infondatezza  dei  motivi  del  ricorso,
  concludendo per la sua reiezione.
      Con  ordinanza 13 maggio 1998, n. 256, il Tribunale ha respinto
  l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
    La  decisione cautelare e' stata riformata dal Consiglio di Stato
  (sez. V) con ordinanza 28 luglio 1998, n. 1500.

                            D i r i t t o

    1.  -  E'  pacifico  fra  le  parti, essendo ammesso dalla stessa
  difesa  della  resistente  Amministrazione,  che  l'atto  impugnato
  costituisce  pedissequa  applicazione  dell'art. 37, comma 3, della
  L.R. Marche 17 luglio 1996, n. 26, sicche' e' evidente la rilevanza
  della  questione di legittimita' costituzionale di detta norma, per
  contrasto  con  l'art. 117  della Costituzione, dedotta dalla parte
  ricorrente,  poiche'  in  mancanza  di  una  pronuncia  della Corte
  costituzionale il provvedimento di cui e' causa deve ritenersi atto
  dovuto e, conseguentemente, il ricorso in esame non puo' che essere
  rigettato.

    2.  -  La  questione,  ad  avviso  di  questo  Collegio,  non  e'
  manifestamente infondata.
    Occorre premettere che il sistema di erogazione delle prestazioni
  sanitarie  e  di  diagnostica  strumentale  risulta cosi' delineato
  dalla vigente normativa statale:
        a)  le  convenzioni  tra  S.S.N.  e strutture private vengono
  sostituite  da c.d. "accreditamento" che conferisce ad esse parita'
  di  condizioni  rispetto  alle  strutture  private. Tale parita' di
  strutture,  dapprima  definita come "integrazione con il S.S.N." e'
  divenuta  senza  limitazioni  dopo che il comma 7 dell'art. 6 della
  legge  23  dicembre  1994,  n. 724  ha abolito dal testo originario
  dell'art. 8  del  d.lgs.  n. 502  del 1992 le parole "sulla base di
  criteri  di integrazione con il servizio pubblico" che potevano far
  pensare  ad  un  rapporto di complementarieta' delle seconde con le
  prime.
        b)  le  regioni  prima,  e  le  Unita' sanitarie locali, poi,
  sentite     le    organizzazioni    di    categoria    maggiormente
  rappresentative, contrattano con le strutture pubbliche e private e
  con  i  professionisti  eroganti  prestazioni  sanitarie  un  piano
  annuale   preventivo   che   ne  stabilisca  quantita'  presunta  e
  tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere (art. 2, comma 8,
  legge 28 dicembre 1995, n. 549);
        c)  resta  comunque  ferma, in questo sistema, la facolta' di
  libera  scelta  delle strutture sanitarie e dei professionisti (che
  siano ovviamente strutture regolarmente accreditate). Che la libera
  scelta  sia  indipendente e preliminare rispetto al perfezionamento
  degli  accordi  fra  la  regione  e  le  UU.SS.LL., da una parte, e
  strutture  accreditate  dall'altra,  risulta  evidente  da tutte le
  norme  richiamate,  le quali premettono la frase "ferma restando la
  facolta'   di  libera  scelta"  quale  clausola  di  chiusura  alle
  disposizioni  sulla  contrattazione  del  tetto e sul piano annuale
  preventivo  (cfr.  l'art. 8,  comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 e
  l'art. 2, comma 8, legge n. 549 del 1995).
    Cio'  e'  ribadito  dall'art. 6, comma 6, legge 23 dicembre 1994,
  n. 724,  che  dopo  aver  confermato  l'entrata in vigore dei nuovi
  rapporti fondati sull'accreditamento stabilisce che "la facolta' di
  libera  scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di
  tutte  le  strutture  e  i professionisti accreditati dal S.S.N. in
  quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e
  che accettino il sistema della remunerazione a prestazione".

    3.  -  In questo contesto normativo si e' inserita la L.R. Marche
  17  luglio  1996,  n. 26,  che  nel  disciplinare  il  riordino del
  servizio  sanitario  regionale  ha  stabilito,  con  il terzo comma
  dell'art. 37,  che  "fino  alla  definizione  degli  accordi di cui
  all'articolo  5, comma 4 (cioe' la negoziazione dei servizi e delle
  prestazioni  con le istituzioni sanitarie private accreditate e con
  professionisti,  sulla  base  di  tariffe  e corrispettivi definiti
  dalla  Giunta  regionale,  nonche'  sulla  base  del  piano annuale
  preventivo),   restano   valide   le   modalita'  di  accesso  alle
  prestazioni  cosi'  come  disciplinate  dall'art. 19 della legge 11
  marzo  1988,  n. 67  (cioe' mediante la previa autorizzazione della
  U.S.L.  e  fermo  restando  l'obbligo per l'utente di servizi della
  struttura  pubblica  per  le prestazioni che possono essere erogate
  entro tre giorni)".
    Non  sembra dubbio al Collegio che, come evidenziato dalla difesa
  della  parte  ricorrente,  la  norma  regionale sopra trascritta si
  ponga in contrasto con i principi fondamentali stabiliti in materia
  dalle   leggi   dello  Stato  e  violi,  quindi,  l'art. 117  della
  Costituzione.
    Infatti,  la  norma  in  questione oblitera totalmente i principi
  della   legislazione  statale,  reintroducendo,  ancorche'  in  via
  provvisoria (fino alla definizione degli accordi di cui all'art. 5,
  comma  4), l'obbligo del rilascio di un'autorizzazione per accedere
  alla  struttura  privata,  rilascio  subordinato alla insufficienza
  della  struttura  pubblica,  mentre  la legge statale garantisce in
  ogni   caso   la  facolta'  di  libera  scelta  dell'utente,  senza
  subordinarla  all'accettazione  del  tetto  o  budget che la U.S.L.
  possa imporre alla singola struttura.

    4.  -  Ma il Collegio ritiene di evidenziare un ulteriore profilo
  di  illegittimita'  costituzionale, rispetto a quello dedotto dalla
  parte ricorrente.
    La  norma  regionale in questione, infatti, postula l'inesistenza
  di accordi fra U.S.L. e strutture private stabilendo che, una volta
  intervenuto l'accordo, cessera' la sospensione del libero accesso.
    Senonche'  il  potere  di  imporre  questo  filtro all'accesso di
  strutture  gia' accreditate costituisce in mano all'amministrazione
  sanitaria  un'arma per imporre alle strutture private le condizioni
  contrattuali  che  vorra'  determinare  a suo piacimento, senza che
  queste ultime possano opporre alcunche'.
    Il  citato  art. 37,  comma  3, della L.R. Marche 17 luglio 1996,
  n. 26  si  pone  quindi  in  contrasto  anche  con  i  principi  di
  imparzialita'   e  di  buon  andamento  dell'azione  amministrativa
  sanciti dall'art. 97 della Costituzione, non essendo compatibile la
  titolarita'   di   un  potere  pubblico  pienamente  arbitrario  di
  sospendere di fatto l'accreditamento con una contrattazione che, in
  quanto  tale,  postula  quanto  meno un minimo di pariteticita' fra
  parte pubblica e struttura privata.

    5.  -  In  conclusione,  poiche'  in  relazione  a  quanto  sopra
  precisato    le    delineate   questioni   di   incostituzionalita'
  dell'art. 37, comma 3, della L.R. Marche 17 luglio 1996, n. 26 sono
  rilevanti,  nonche'  non  manifestamente  infondate, va disposta la
  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia
  sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma, rimanendo
  sospeso  il presente giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11
  marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Visti   gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della  legge
  costituzionale  9  febbraio  1948,  nn. 1 e 23 della legge 11 marzo
  1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 37,  comma  3,  della  L.R.
  Marche  17  luglio  1996, n. 26, nella parte in cui stabilisce che,
  fino alla definizione degli accordi di cui all'articolo 5, comma 4,
  restano  valide le modalita' di accesso alle prestazioni cosi' come
  disciplinate dall'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per
  contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale, rimanendo sospeso il presente giudizio.

    Ordina  alla  Segreteria di notificare la presente ordinanza alle
  parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche'
  di  comunicarla  al  Presidente  della  Camera  dei  Deputati ed al
  Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in Ancona, nella camera di consiglio del 26 maggio
  1999.
                      Il presidente: Venturini
Il consigliere: Giambartolomei
    Il consigliere, est.: Daniele
00C0390