N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 1999
Tribunale amministrativo regionale delle Marche sul ricorso proposto da S.r.l. Serroni Vera Laboratorio Analisi contro A.S.L. n. 11 della regione Marche ed altra Sanita' pubblica - Regione Marche - Assistenza sanitaria - Previsione, fino alla definizione degli accordi tra le ASL e le istituzioni sanitarie private accreditate e i professionisti, della proroga del regime di cui alla legge n. 67/1988, relativo alla necessita' di previa autorizzazione della ASL subordinata alla impossibilita' della struttura pubblica di erogare la prestazione entro tre giorni - Violazione del principio della libera scelta da parte dell'assistito nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal S.S.N. e stabilito dalla legislazione statale in materia - Incidenza sui principi di imparzialita' buon andamento della p.a. - Legge Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26, art. 37, comma 3. - Costituzione, artt. 97 e 117.(GU n.20 del 10-5-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 481 del 1998 proposto dalla S.r.l. Serroni Vera Laboratorio Analisi, corrente in Fermo, in persona del titolare e rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Graziosi, elettivamente domiciliato in Ancona, alla via Giannelli n. 36, presso l'avv. Domenico D'Alessio; Contro l'Azienda sanitaria U.S.L. n. 11 della regione Marche, con sede in Fermo, in persona del direttore generale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Barosio e Alberto Cucchieri, presso il secondo elettivamente domiciliato in Ancona, alla via Piave n. 6/b; La regione Marche, in persona del suo Presidente pro-tempore, costituito in giudizio per l'annullamento del provvedimento 6 febbraio 1998, prot. n. 2121, con il quale il Direttore generale dell'Azienda sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo ha stabilito che "a partire dal 1o gennaio 1998 saranno riconosciute ed ammesse a rimborso solo quelle impegnative debitamente autorizzate dagli uffici competenti di questa A.S.L."; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista la propria ordinanza 13 maggio 1998, n. 256; Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 luglio 1998, n. 1500; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 26 maggio 1999, il Consigliere Giuseppe Daniele; Uditi l'avv. D'Alessio, su delega dell'avv. Graziosi, per la parte ricorrente e l'avv. Cucchieri per l'Amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F a t t o La s.r.l. Vera Serroni Laboratorio Analisi, gia' convenzionata per decenni con le casse mutue e gli enti assistenziali e, successivamente, con il Servizio sanitario nazionale, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime dell'"accreditamento" (art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento dello status di laboratorio accreditato. E' noto, peraltro, che il nuovo sistema prevede anche dei tetti di spesa regionali per la erogazione delle prestazioni assistenziali; la regione Marche, pertanto, ha provveduto agli adempimenti di sua competenza (che si sostanziano nell'armonizzare, sul territorio regionale, i criteri di rimborso delle prestazioni), con deliberazioni della Giunta regionale 16 dicembre 1996 n. 3825 e 10 marzo 1997 n. 625. Con deliberazioni del Commissario straordinario 30 maggio 1997 n. 65 e del Direttore generale 2 settembre 1997 n. 875, l'Azienda sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo, nell'approvare il piano per le prestazioni specialistiche convenzionate relativo all'anno 1996, ha determinato il tetto del budget spettante alla s.r.l. Vera Serroni nell'ambito di L. 125.000.000. I suddetti provvedimenti della Azienda sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo sono stati impugnati dalla societa' interessata con ricorso iscritto al n. 19 del 1998 del reg. gen., che e' stato accolto da questo Tribunale con sentenza 15 gennaio 1999, n. 19. In sede di contrattazione per definire il tetto del budget relativo all'anno 1998, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo ha chiesto ai titolari dei laboratori di analisi accreditati di accettare una ulteriore decurtazione del budget gia' definito per gli anni 1996 e 1997 (per la s.r.l. Vera Serroni cio' significava dover accettare un tetto pari a L. 85.000.000 annue); a fronte del rifiuto degli interessati, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo, con provvedimento 6 febbraio 1998, prot. n. 2121, ha stabilito, fra l'altro, che "... si ritiene necessario fare riferimento in questo momento, per l'accesso al convenzionamento esterno, alle modalita' gia' disciplinate dall'art. 37, comma 3, della legge regionale Marche 17 luglio 1996, n. 26, laddove si stabilisce che, in mancanza dei piani annuali preventivi, restano valide le modalita' previste dall'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 1998, saranno riconosciute ed ammesse a rimborso solo quelle impegnative debitamente autorizzate dagli uffici competenti di questa A.S.L.". Il provvedimento e' stato impugnato dalla s.r.l. Vera Serroni Laboratorio Analisi, con atto notificato il 15 ed il 16 aprile 1998, depositato il 28 aprile 1998, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendo i motivi di violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 8, comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, dell'art. 2, commi 7 ed 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'art. 6, comma 6, legge 23 dicembre 1993, n. 724, violazione dell'allegato A, punto 5.2, della carta dei servizi pubblici sanitari approvata con D.P.C.M. 19 maggio 1995, violazione dei principi generali in materia di accesso alle strutture private accreditate, illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 3, L.R. Marche 17 luglio 1996, n. 26 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 19 del d.lgs. n. 502 del 1992, eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione; previa, occorrendo, la dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 3, della L.R. Marche n. 26 del 1996 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Costituitasi in giudizio l'Azienda sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo, ha dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la sua reiezione. Con ordinanza 13 maggio 1998, n. 256, il Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. La decisione cautelare e' stata riformata dal Consiglio di Stato (sez. V) con ordinanza 28 luglio 1998, n. 1500. D i r i t t o 1. - E' pacifico fra le parti, essendo ammesso dalla stessa difesa della resistente Amministrazione, che l'atto impugnato costituisce pedissequa applicazione dell'art. 37, comma 3, della L.R. Marche 17 luglio 1996, n. 26, sicche' e' evidente la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale di detta norma, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, dedotta dalla parte ricorrente, poiche' in mancanza di una pronuncia della Corte costituzionale il provvedimento di cui e' causa deve ritenersi atto dovuto e, conseguentemente, il ricorso in esame non puo' che essere rigettato. 2. - La questione, ad avviso di questo Collegio, non e' manifestamente infondata. Occorre premettere che il sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie e di diagnostica strumentale risulta cosi' delineato dalla vigente normativa statale: a) le convenzioni tra S.S.N. e strutture private vengono sostituite da c.d. "accreditamento" che conferisce ad esse parita' di condizioni rispetto alle strutture private. Tale parita' di strutture, dapprima definita come "integrazione con il S.S.N." e' divenuta senza limitazioni dopo che il comma 7 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha abolito dal testo originario dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 le parole "sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico" che potevano far pensare ad un rapporto di complementarieta' delle seconde con le prime. b) le regioni prima, e le Unita' sanitarie locali, poi, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, contrattano con le strutture pubbliche e private e con i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantita' presunta e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere (art. 2, comma 8, legge 28 dicembre 1995, n. 549); c) resta comunque ferma, in questo sistema, la facolta' di libera scelta delle strutture sanitarie e dei professionisti (che siano ovviamente strutture regolarmente accreditate). Che la libera scelta sia indipendente e preliminare rispetto al perfezionamento degli accordi fra la regione e le UU.SS.LL., da una parte, e strutture accreditate dall'altra, risulta evidente da tutte le norme richiamate, le quali premettono la frase "ferma restando la facolta' di libera scelta" quale clausola di chiusura alle disposizioni sulla contrattazione del tetto e sul piano annuale preventivo (cfr. l'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 e l'art. 2, comma 8, legge n. 549 del 1995). Cio' e' ribadito dall'art. 6, comma 6, legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dopo aver confermato l'entrata in vigore dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento stabilisce che "la facolta' di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal S.S.N. in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che accettino il sistema della remunerazione a prestazione". 3. - In questo contesto normativo si e' inserita la L.R. Marche 17 luglio 1996, n. 26, che nel disciplinare il riordino del servizio sanitario regionale ha stabilito, con il terzo comma dell'art. 37, che "fino alla definizione degli accordi di cui all'articolo 5, comma 4 (cioe' la negoziazione dei servizi e delle prestazioni con le istituzioni sanitarie private accreditate e con professionisti, sulla base di tariffe e corrispettivi definiti dalla Giunta regionale, nonche' sulla base del piano annuale preventivo), restano valide le modalita' di accesso alle prestazioni cosi' come disciplinate dall'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (cioe' mediante la previa autorizzazione della U.S.L. e fermo restando l'obbligo per l'utente di servizi della struttura pubblica per le prestazioni che possono essere erogate entro tre giorni)". Non sembra dubbio al Collegio che, come evidenziato dalla difesa della parte ricorrente, la norma regionale sopra trascritta si ponga in contrasto con i principi fondamentali stabiliti in materia dalle leggi dello Stato e violi, quindi, l'art. 117 della Costituzione. Infatti, la norma in questione oblitera totalmente i principi della legislazione statale, reintroducendo, ancorche' in via provvisoria (fino alla definizione degli accordi di cui all'art. 5, comma 4), l'obbligo del rilascio di un'autorizzazione per accedere alla struttura privata, rilascio subordinato alla insufficienza della struttura pubblica, mentre la legge statale garantisce in ogni caso la facolta' di libera scelta dell'utente, senza subordinarla all'accettazione del tetto o budget che la U.S.L. possa imporre alla singola struttura. 4. - Ma il Collegio ritiene di evidenziare un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale, rispetto a quello dedotto dalla parte ricorrente. La norma regionale in questione, infatti, postula l'inesistenza di accordi fra U.S.L. e strutture private stabilendo che, una volta intervenuto l'accordo, cessera' la sospensione del libero accesso. Senonche' il potere di imporre questo filtro all'accesso di strutture gia' accreditate costituisce in mano all'amministrazione sanitaria un'arma per imporre alle strutture private le condizioni contrattuali che vorra' determinare a suo piacimento, senza che queste ultime possano opporre alcunche'. Il citato art. 37, comma 3, della L.R. Marche 17 luglio 1996, n. 26 si pone quindi in contrasto anche con i principi di imparzialita' e di buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione, non essendo compatibile la titolarita' di un potere pubblico pienamente arbitrario di sospendere di fatto l'accreditamento con una contrattazione che, in quanto tale, postula quanto meno un minimo di pariteticita' fra parte pubblica e struttura privata. 5. - In conclusione, poiche' in relazione a quanto sopra precisato le delineate questioni di incostituzionalita' dell'art. 37, comma 3, della L.R. Marche 17 luglio 1996, n. 26 sono rilevanti, nonche' non manifestamente infondate, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma, rimanendo sospeso il presente giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 3, della L.R. Marche 17 luglio 1996, n. 26, nella parte in cui stabilisce che, fino alla definizione degli accordi di cui all'articolo 5, comma 4, restano valide le modalita' di accesso alle prestazioni cosi' come disciplinate dall'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, rimanendo sospeso il presente giudizio. Ordina alla Segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 maggio 1999. Il presidente: Venturini Il consigliere: Giambartolomei Il consigliere, est.: Daniele 00C0390