N. 133 ORDINANZA 8 - 10 maggio 2000

Ordinanza 8-10 maggio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Edilizia  e  urbanistica  -  Licenza  di  abitabilita' - Mancanza del
relativo certificato - Fattispecie di reato Modificazione della norma
concernente il rilascio del certificato - Mantenimento della sanzione
per  l'inosservanza della nuova disciplina - Lamentata violazione dei
principî  di  ragionevolezza  e  tassativita'  delle  norme  penali -
Sopravvenuta   depenalizzazione   della   fattispecie   di   reato  -
Restituzione degli atti al giudice a quo.
- R.D.  27  luglio  1934,  n. 1265, art. 221 e d.P.R. 22 aprile 1994,
  n. 425, artt. 4 e 5, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.21 del 17-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
degli  artt. 221  del  regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265 (Testo
unico  delle leggi sanitarie), 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti  di autorizzazione all'abitabilita', di collaudo statico
e  di iscrizione al catasto. Ecologia), promossi con ordinanze emesse
il 2 aprile 1998 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Latina, il 29 aprile
1998  dal  pretore  di  Latina,  sezione  distaccata  di Priverno, il
1o ottobre,  il  17 dicembre,  il  1o ottobre  (n. 4  ordinanze),  il
17 dicembre  (n. 6 ordinanze) 1998, il 2 marzo 1999 (n. 3 ordinanze),
il  2 febbraio,  il 21 e il 28 gennaio 1999 (n. 4 ordinanze), il 23 e
il   4 marzo   e   il   28 gennaio   1999   dal  pretore  di  Latina,
rispettivamente iscritte ai nn. 448, 449 e 472 del registro ordinanze
1998  ed  ai  nn. da  262  a  273,  da  572  a 582 e 635 del registro
ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 25  e 27, prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 20, 42 e 47,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  il  pretore  di  Latina, con ventisei ordinanze di
identico  contenuto, emesse, tra il 2 aprile 1998 e il 23 marzo 1999,
nel   corso   di   altrettanti  procedimenti  penali  per  violazione
dell'art. 221  del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico
delle  leggi  sanitarie),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  del  combinato  disposto  degli  artt. 221  del regio
decreto  n. 1265  del  1934  e  4  e  5  del  d.P.R.  n. 425 del 1994
(Regolamento  recante  disciplina  dei procedimenti di autorizzazione
all'abitabilita',  di  collaudo  statico  e di iscrizione al catasto.
Ecologia.), nella parte in cui prevedono l'applicabilita' del secondo
comma  dello  stesso  art. 221 alle violazioni dell'art. 4 del d.P.R.
n. 425   del   1994,  per  contrasto  con  gli  artt. 3  e  25  della
Costituzione;
        che,  ad  avviso del rimettente, sarebbero violati i principi
di  ragionevolezza  e  tassativita'  delle norme penali, in quanto la
sanzione  penale  di  cui  al secondo comma dell'art. 221 e' riferita
alla  violazione  di  un precetto espressamente individuato nel primo
comma  di  detto  articolo, che prescrive la licenza di abitabilita',
oggi non piu' vigente, perche' sostanzialmente sostituito, per quanto
riguarda  le  modalita'  di  rilascio  della licenza, dall'art. 4 del
d.P.R. n. 425 del 1994;
        che, nei giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 448 del
1998,  263,  264,  268,  269, 270, 271, 272, 273, 572, 573, 574, 575,
576,  577,  578,  579,  580, 581, 582 del 1999 innanzi alla Corte, ha
prestato  intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
patrocinio  dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
la  infondatezza  della questione, osservando che la Suprema Corte di
cassazione (Sezioni Unite n. 6816 del 1996) ha precisato che l'art. 4
del d.P.R. n. 425 del 1994 si e' limitato a disciplinare diversamente
il procedimento per l'autorizzazione all'abitabilita' di un edificio,
senza  rinunciare  alla  perseguibilita',  sul  piano  penale,  della
condotta  violatrice  dell'obbligo  sancito in via generale dal primo
comma  dell'art. 221  del  r.d.  n. 1265  del 1934 nelle parti ancora
vigenti;
        che  identica  questione e' stata sollevata con ordinanza del
medesimo  tenore, emessa il 29 aprile 1998 (r.o. n. 472 del 1998) dal
pretore di Latina, sezione distaccata di Priverno.
    Considerato  che le ordinanze di rimessione sollevano la medesima
questione,  e  che,  pertanto,  i  relativi giudizi vanno riuniti per
essere definiti con unica pronuncia;
        che,  in  epoca  successiva alla emissione delle ordinanze di
rimessione,  e'  stato  pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205),  che,  all'art. 70,  ha  depenalizzato la fattispecie di cui
all'art. 221, primo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934;
    che  si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti ai
giudici  rimettenti,  spettando  ad  essi  di  valutare se, alla luce
dell'intervenuto mutamento del quadro normativo cui fanno riferimento
le  anzidette  ordinanze  di  rimessione,  le questioni sollevate nei
giudizi  principali  siano  tuttora rilevanti nei termini in cui sono
state proposte.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici a
quibus.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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