N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  14  marzo  2000  dal  tribunale di Treviso nel
procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Crespan Giulia
Previdenza   e   assistenza   sociale  -  Pensioni  INPS  -  Rimborsi
conseguenti  alle  sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e
240/1994  -  Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti
alla  data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza
sul  diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia
previdenziale.
- Legge  23  dicembre  1996,  n. 662,  art.  1, commi 181 e 182, come
  modif. dall'art. 3-bis legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36,
  commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.
(GU n.22 del 24-5-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa  in  grado  d'appello  promossa  da  I.N.P.S. contro
  Crespan  Giulia;      Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  con
  ricorso  depositato  il  4 aprile 1996 l'I.N.P.S. proponeva appello
  avverso   la  sentenza  n. 80/1996  del  pretore  di  Treviso  che,
  accogliendo  il  ricorso proposto da Crespan Giulia; riconosceva il
  diritto   della   ricorrente   a   conservare   il  trattamento  di
  integrazione  al minimo sulla pensione diretta, come determinato al
  30   settembre   1983,  sino  al  riassorbimento  conseguente  alla
  perequazione automatica, condannando l'I.N.P.S. a corrisponderle le
  somme  maturate,  maggiorate  di  interessi  e  rivalutazione,  dal
  centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda
  in via amministrativa sino al 31 dicembre 1991 e dei soli interessi
  legali   sui   ratei   maturati   dall'1  gennaio  1992  al  saldo.
      L'I.N.P.S.    chiedeva   l'integrale   riforma   dell'impugnata
  sentenza,  rilevando  che  nulla  spettava  all'appellata a seguito
  dell'entrata  in  vigore  del  d.-l. 26 marzo 1996 che, all'art. 1,
  aveva  privato  di effetti i provvedimenti giurisdizionali, come la
  sentenza  impugnata,  non  ancora  passati  in giudizio, stabilendo
  altresi'  la  non  decorrenza  di  interessi  e rivalutazione sugli
  importi maturati al 31 dicembre 1995.     L'appellata - ritualmente
  costituita  -  contestava  i  motivi  di  gravame,  chiedendone  il
  rigetto,  in  via  subordinata  chiedendo  l'inapplicabilita' della
  normativa  sopravvenuta  perche'  contrastante con gli artt. 3, 24,
  25,  102  e  104  della Costituzione.     All'udienza del 22 giugno
  1999   l'I.N.P.S.  chiedeva  la  dichiarazione  di  estinzione  del
  giudizio  con  compensazione  delle  spese,  alla luce dell'art. 36
  comma  5 della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1
  commi  181  e  182  legge  n. 662/1996  e  l'art.  36 comma 5 legge
  n. 448/1998    presentino    profili    d'incostituzionalita'   con
  riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.     La stessa
  giurisprudenza  della  Corte costituzionale (sentenze n. 103/1995 e
  n. 123/1987) ha sancito la legittimita' di norme che hanno disposto
  l'estinzione  dei  giudizi  pendenti,  quando  "tale  previsione e'
  coerente  col  carattere  sostanzialmente sattisfattivo della nuova
  legge  rispetto  alle  pretese  fatte  valere  dinanzi ai giudici a
  quibus".     La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di
  un  diritto  gia'  sorto  in  capo  ai pensionati per effetto delle
  sentenze  della  Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si
  limita  a  regolarne le modalita' di adempimento in senso deteriore
  rispetto   alle   norme   generali.       Lungi   dal  produrre  un
  arricchimento  della situazione giuridica soggettiva del creditore,
  dunque,  incide  su  tale situazione determinando una dilazione dei
  tempi  di  adempimento  (con  la  previsione  del  pagamento  degli
  arretrati  in  sei  annualita': art. 1 comma 181 legge n. 662/1996,
  come   modificato   dall'art.   3-   bis   legge  n. 140/1997),  la
  compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla
  misura   degli   interessi,   liquidati   forfettariamente  nel  5%
  complessivo  per  una  mora  ultradecennale: art. 1 comma 182 legge
  n. 662/1996,  come  da ultimo modificato dall'art. 36 comma 1 legge
  n. 448/1998),     l'esclusione     della     conseguenza     legale
  dell'accoglimento  delle pretese fatte valere in giudizio e fondate
  su  situazione  giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in
  vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36
  comma  5  legge  n. 448/1998).      Ne  risulta  la  violazione dei
  seguenti articoli della Costituzione:          art. 3, in quanto si
  introduce  un  trattamento  diverso  e  peggiorativo, che non trova
  giustificazione  in  diversita'  di  situazione  giuridica,  per  i
  crediti  dei  pensionati  con  diritto alla c.d. cristallizzazione;
            art.  24,  poiche'  e'  vanificato il diritto di agire in
  giudizio  per  la  tutela  integrale  del  diritto sostanziale e di
  ottenere  la  conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che
  costituisce  estrinsecazione  della  previsione  costituzionale del
  diritto  di  difesa),  con  l'ulteriore  rischio,  conseguente alla
  dichiarazione  di  estinzione,  di  vedersi  opporre  poi  - in via
  amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.:
  superamento  del  limite  reddituale)  gia'  dedotte  nel  giudizio
  dichiarato  estinto  e  non  incise  dalle disposizioni della nuova
  normativa;          art.  38,  in  quanto sono compresi diritti, di
  natura  previdenziale,  intesi a garantire il minimo vitale.     Le
  norme   indicate  regolano  la  fattispecie  dedotta  nel  presente
  giudizio,  sicche'  la  questione di legittimita' appare rilevante,
  oltreche' non manifestamente infondata.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  della Costituzione e 23 della legge n. 87
  dell'11  marzo  1953;      Ritenuta  non manifestamente infondata e
  rilevante  la  questione di legittimita' costituzionale degli artt.
  1,  commi  181  e  182  della  legge  22 dicembre 1996 n. 662, come
  modificati  dall'art.  3-bis  della  legge 28 maggio 1997 n. 140, e
  dall'art.  36  comma  1  della  legge 23 dicembre 1998 n. 448, e 36
  comma  5  della  legge  23  dicembre 1998 n. 448, in relazione agli
  artt.  3,  24  e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella
  parte  motiva  della presente ordinanza;     Sospende il giudizio e
  dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
  costituzionale;      Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  la
  presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei
  Ministri,   nonche'  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera  dei
  deputati  e  del Senato della Repubblica.         Treviso, addi' 14
  marzo 2000.
                       Il presidente: Castagna
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