N. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2000
Ordinanza emessa il 14 marzo 2000 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Rossi Olga ed altri e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modif. dall'art. 3-bis legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448. - Costituzione, artt. 3, 24 e 38.(GU n.22 del 24-5-2000 )
IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa da Rossi Olga, Rossi Silvio e Rossi Gina contro I.N.P.S.; Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato il 21 febbraio 1997 Rossi Olga, Rossi Silvio e Rossi Gina, proponevano appello avverso la sentenza n. 171/1996 del pretore di Treviso - che aveva riconosciuto il loro diritto, nella qualita' di eredi di Monaco Ida, alla c.d. "cristallizzazione" dell'importo di integrazione al minimo sulla pensione goduta dalla loro dante causa, sino all'assorbimento per perequazione automatica, condannando l'I.N.P.S. al pagamento delle somme maggiori dovute - limitatamente al limite temporale della condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dei ratei, stabilito in sentenza nei tre anni e trecento giorni antecedenti al deposito del ricorso giudiziario, alla limitazione del riconoscimento degli interessi, la cui decorrenza era stabilita dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa, ed al mancato accoglimento della domanda di rivalutazione monetaria sulle differenze dei ratei maturati. L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, a seguito dell'entrata in vigore del d.-l. 26 marzo 1996 che, all'art. 1, aveva privato di effetti i provvedimenti giurisdizionali, come la sentenza impugnata, non ancora passati in giudicato, stabilendo altresi' la non decorrenza di interessi e rivalutazione sugli importi maturati al 31 dicembre 1995. All'udienza del 12 ottobre 1999 l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36 comma 5 della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 255/2000). 00C0412