N. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  14  marzo  2000  dal  tribunale di Treviso nel
procedimento civile vertente tra Rossi Olga ed altri e I.N.P.S.
Previdenza   e   assistenza   sociale  -  Pensioni  INPS  -  Rimborsi
conseguenti  alle  sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e
240/1994  -  Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti
alla  data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza
sul  diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia
previdenziale.
- Legge  23  dicembre  1996,  n. 662,  art.  1, commi 181 e 182, come
  modif. dall'art. 3-bis legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36,
  commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.
(GU n.22 del 24-5-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa  in  grado  d'appello  promossa da Rossi Olga, Rossi
  Silvio e Rossi Gina contro I.N.P.S.;     Ha pronunciato la seguente
  ordinanza  con  ricorso  depositato il 21 febbraio 1997 Rossi Olga,
  Rossi  Silvio e Rossi Gina, proponevano appello avverso la sentenza
  n. 171/1996 del pretore di Treviso - che aveva riconosciuto il loro
  diritto,   nella  qualita'  di  eredi  di  Monaco  Ida,  alla  c.d.
  "cristallizzazione"  dell'importo  di  integrazione al minimo sulla
  pensione  goduta  dalla loro dante causa, sino all'assorbimento per
  perequazione  automatica, condannando l'I.N.P.S. al pagamento delle
  somme  maggiori  dovute  -  limitatamente al limite temporale della
  condanna   dell'I.N.P.S.  al  pagamento  dei  ratei,  stabilito  in
  sentenza nei tre anni e trecento giorni antecedenti al deposito del
  ricorso  giudiziario,  alla  limitazione  del  riconoscimento degli
  interessi,  la  cui  decorrenza  era stabilita dal centoventunesimo
  giorno  successivo  alla  domanda  amministrativa,  ed  al  mancato
  accoglimento   della   domanda  di  rivalutazione  monetaria  sulle
  differenze   dei   ratei   maturati.       L'I.N.P.S.,  ritualmente
  costituitosi,   chiedeva   il   rigetto   dell'appello   in  quanto
  inammissibile,  a seguito dell'entrata in vigore del d.-l. 26 marzo
  1996  che,  all'art.  1,  aveva  privato di effetti i provvedimenti
  giurisdizionali,  come la sentenza impugnata, non ancora passati in
  giudicato,  stabilendo  altresi'  la  non decorrenza di interessi e
  rivalutazione   sugli   importi   maturati  al  31  dicembre  1995.
      All'udienza   del   12  ottobre  1999  l'I.N.P.S.  chiedeva  la
  dichiarazione  di  estinzione  del giudizio con compensazione delle
  spese,  alla  luce  dell'art.  36  comma 5 della legge n. 448/1998.
      Ritiene  il  tribunale  che  l'art.  1  commi  181  e 182 legge
  n. 662/1996  e  l'art.  36  comma  5  legge  n. 448/1998 presentino
  profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38
  della Costituzione.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 255/2000).
00C0412