N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 1999
Ordinanza emessa il 7 marzo 1999 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Multitele S.r.l. e Saba Electronic S.r.l. Procedimento civile - Regolamento di competenza - Esperibilita' avverso le sentenze del giudice di pace declinatorie della competenza - Esclusione, in base all'indirizzo interpretativo affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione - Contrasto con il principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Lesione del principio di ragionevolezza nell'equilibrio degli strumenti processuali. - Cod. proc. civ., art. 46. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.22 del 24-5-2000 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 24138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1998, con conclusioni precisate all'udienza collegiale del 20 ottobre 1998 e con termini perentori ordinari per le difese scritte scaduti l'8 gennaio 1999, vertente tra Multitele S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. G. Belli, presso lo studio degli avvocati Giacomo Mereu, Gian Michele Gentile e Paolo Mereu che la rappresentano e difendono per mandato a margine dell'atto di appello, appellante e Saba Electronic S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Risorgimento 59, presso lo studio dell'avvovato Giancarlo Civiello che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello passivo, appellata; Il collegio, constatato: a) che con sentenza n. 143 in data 9/28 aprile 1998, il giudice di pace di Tivoli, pronunciando sull'opposizione proposta dalla Saba Electronic S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 532/97 pronunciato sul ricorso della Multitele S.r.l. (e intimante il pagamento di L. 4.469.640), ha affermato la propria incompetenza territoriale (essendo competente il giudice di pace di Frascati) e, per tale motivo, ha revocato l'opposto monitorio, condannando l'opposta al pagamento delle spese del giudizio; b) che avverso tale pronuncia ha proposto rituale appello la Multitele S.r.l. dolendosi dell'errata valutazione del giudice di pace circa l'interpretazione dell'art. 20 codice di procedura civile (coincidendo, nella specie, il forum destinatae solutionis con il domicilio del creditore); c) che l'appellante ha richiesto che questo giudice del gravame, dichiarata la competenza territoriale del giudice di pace di Tivoli, giudichi nel merito rigettando la proposta opposizione al decreto ingiuntivo; Considerato: d) che la sentenza non ha pronunciato sul merito della controversia, limitandosi a decidere (escludendola) sulla competenza, in quanto la revoca (rectius: nullita') del provvedimento monitorio e' stata riconnessa solo a tale circostanza; e) che l'appellante, ha assunto (implicitamente) l'esperibilita' dell'appello e che in sede di gravame, in mancanza di altri mezzi di impugnazione esperibili contro la sentenza declinatoria di competenza, debba farsi luogo direttamente anche alla decisione di merito; Rammentato: f) che in argomento sono state proposte tre interpretazioni e cioe': (f.1) la permanente vigenza dell'art. 46 codice di procedura civile (sostituito il giudice di pace al conciliatore), con conseguente inammissibilita' del regolamento di competenza e utilizzabilita' dell'appello; (f.2) la rivitalizzazione - quale conseguenza del principio che precede - dell'ultimo comma del "vecchio" art. 353 codice di procedura civile, con rimessione (da parte del tribunale, giudice dell'appello) della causa al giudice di pace; (f.3) l'abrogazione implicita dell'art. 46 codice di procedura civile e configurabilita' del regolamento di competenza; g) che in altra occasione questo tribunale - reputando che la lacuna potesse essere colmata senza fare ricorso agli interventi correttivi del giudice delle leggi e accogliendo la tesi, presente in autorevole dottrina, sub f.3 - ha dichiarato, nella situazione de qua, inammissibile l'appello dovendosi far ricorso al regolamento di competenza; h) che tale interpretazione, tuttavia, ha visto di difforme avviso la suprema Corte di cassazione che, pronunciando a sezioni unite, accogliendo la tesi sub f.1 (pur essa presente in parimenti autorevole dottrina) ha affermato l'inammissibilita' del regolamento di competenza avverso la sentenza del giudice di pace sia che abbia pronunciato sulla competenza (Cass. 14 dicembre 1998, n. 12542), sia che abbia pronunciato sulla sospensione del processo (Cass. 27 novembre 1998, n. 12063); Reputato che tale lettura - alla quale, data l'autorevolezza del collegio che l'ha fornita, il giudice del merito dovrebbe adeguarsi - appare in contrasto con taluni principi della nostra carta fondamentale, in quanto: h) il sistema processuale ha sempre voluto, in subiecia materia, il ritorno della causa alla cognizione del primo giudice che se ne era erroneamente spogliato. Sicche' - ove non si opini per la rivitalizzazione dell'art. 353 codice di procedura civile (che tuttavia non appare configurabile, in quanto l'abrogazione del quarto comma dell'art. 353 codice di procedura civile e' avvenuta nel quadro dell'inappellabilita' delle sentenze di quel giudice, essendo caduti anche il secondo comma dell'art. 359, il primo commna dell'art. 325 e il primo alinea dell'art. 360 codice di procedura civile) - la devoluzione della impugnazione sulla competenza al giudice dell'appello comporterebbe: h.1) la devoluzione del giudizio sul merito al tribunale sulla base della scelta operata (in maniera definitiva) dal giudice di pace, cui resterebbe affidata l'opzione se attribuire alla vicenda uno oppure due gradi di giudizio (con violazione degli articoli 3, per una creata diseguaglianza, e 24, per violazione del diritto di difesa, Cost.); h.2) l'assoluta insindacabilita' dei provvedimenti del giudice di pace che dichiarano la sospensione del processo, unica eccezione rispetto a tali provvedimenti emessi da qualunque altro giudice. Anche da questo versante si ravvisa una violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione (che la dottrina ha fortemente evidenziato) e che non sembra superata dalla lettura datane dal giudice della nomofilachia che - glissando i motivi che hanno portato alla espressa previsione dell'impugnabilita' del provvedimento in discorso (e a prescindere dalla sua natura, pur non pacifica in dottrina) con il regolamento di competenza - reputa che il diritto della parte resterebbe comunque salvaguardato dalla possibilita' di fare valere l'illegittimita' della sospensione con la sentenza che definisce il giudizio, laddove, invece, il diritto della parte alla "non sospensione" e' divenuto irrecuperabile; h.3) la residua possibilita' di contrastare l'erronea declaratoria (restituendo la causa al giudice naturale), soltanto se incorsa nelle sentenze inappellabili (cioe' prounciate secondo equita') che restano sempre ricorribili per cassazione, ex art. 360 codice di procedura civile (come le richiamate sentenze della S. C. riconoscono) con conseguente irragionevole anomalia; h.4) la sovrapposizione (nei casi in cui sia stata affermata la competenza per materia o per valore del tribunale) davanti allo stesso tribunale del giudizio di appello e di quello (in primo grado) per avvenuta riassunzione. Con l'ulteriore conseguenza che il tribunale (quale giudice del gravame) dovrebbe giudicare nel merito, mentre lo stesso tribunale (quale giudice di primo grado) potrebbe andare, nel merito, in difforme avviso o, anche, sollevare il conflitto ex art. 45 codice di procedura civile (mentre, invece, la medesima vicenda viene trattata, per la prima volta, nel merito, ma in sede di gravame). La violazione del principio di ragionevolezza appare di tutta evidenza; Ribadito: i) che l'interpretazione - aderente ai principi costituzionali - secondo la quale le modifiche normative introdotte dalla legge n. 374 del 1991 hanno comportato, con riferimento alle decisioni rese dal giudice di pace, l'abrogazione della norma di cui all'art. 46 codice di procedura civile sull'inesperibilita' del regolamento di competenza dettata per le sentenze del giudice conciliatore, e' in netto contrasto con il richiamato principio affermato dal giudice di legittimita' e non consente, per il rispetto alla funzione nomofilattica, di ribadirla (pur se costituzionalmente sicura); l) che l'interpretazione, alla quale questo tribunale dovrebbe adeguarsi, presente i dubbi di incostituzionalita' dei quali s'e' detto;
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale apparendo il disposto dell'art. 46 codice di procedura civile (nell'interpretazione datane dalle sezioni unite della suprema Corte, alla quale questo giudice di merito non potrebbe non adeguarsi) in contrasto con i principi dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), della tutela dei diritti degli stessi e del diritto di difesa (art. 24 Cost.), oltre al principio di ragionevolezza nell'equilibrio degli strumenti processuali che tali diritti sono finalizzati a realizzare e rendere concreti; Sospende il presente giudizio d'appello; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia altresi' comunicata, sempre a cura della cancelleria, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 7 marzo 1999. Il presidente: Lazzaro 00C0413