N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 1999

Ordinanza   emessa  il  7  marzo  1999  dal  tribunale  di  Roma  nel
procedimento  civile  vertente tra Multitele S.r.l. e Saba Electronic
S.r.l.
Procedimento  civile  -  Regolamento  di  competenza  - Esperibilita'
avverso le sentenze del giudice di pace declinatorie della competenza
-  Esclusione,  in  base all'indirizzo interpretativo affermato dalle
Sezioni  Unite  della  Cassazione  -  Contrasto  con  il principio di
eguaglianza  - Violazione del diritto di azione e di difesa - Lesione
del  principio  di  ragionevolezza  nell'equilibrio  degli  strumenti
processuali.
- Cod. proc. civ., art. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.22 del 24-5-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado
  d'appello  iscritta  al  n. 24138 del ruolo generale per gli affari
  contenziosi  dell'anno  1998, con conclusioni precisate all'udienza
  collegiale del 20 ottobre 1998 e con termini perentori ordinari per
  le  difese scritte scaduti l'8 gennaio 1999, vertente tra Multitele
  S.r.l.,   in   persona   del   legale  rappresentante  pro-tempore,
  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via  G.  G. Belli, presso lo
  studio  degli  avvocati Giacomo Mereu, Gian Michele Gentile e Paolo
  Mereu  che  la  rappresentano  e  difendono  per  mandato a margine
  dell'atto  di  appello,  appellante  e  Saba  Electronic  S.r.l. in
  persona   del   legale  rappresentante  pro-tempore,  elettivamente
  domiciliata  in  Roma,  piazza  Risorgimento  59,  presso lo studio
  dell'avvovato  Giancarlo  Civiello che la rappresenta e difende per
  mandato in calce all'atto di appello passivo, appellata;
    Il collegio, constatato:
        a) che  con  sentenza  n. 143  in  data  9/28 aprile 1998, il
  giudice  di  pace di Tivoli, pronunciando sull'opposizione proposta
  dalla   Saba   Electronic  S.r.l.  avverso  il  decreto  ingiuntivo
  n. 532/97   pronunciato  sul  ricorso  della  Multitele  S.r.l.  (e
  intimante  il  pagamento  di L. 4.469.640), ha affermato la propria
  incompetenza territoriale (essendo competente il giudice di pace di
  Frascati)  e,  per  tale  motivo,  ha revocato l'opposto monitorio,
  condannando l'opposta al pagamento delle spese del giudizio;
        b) che  avverso tale pronuncia ha proposto rituale appello la
  Multitele  S.r.l.  dolendosi dell'errata valutazione del giudice di
  pace  circa  l'interpretazione  dell'art. 20  codice  di  procedura
  civile  (coincidendo,  nella specie, il forum destinatae solutionis
  con il domicilio del creditore);
        c) che  l'appellante  ha  richiesto  che  questo  giudice del
  gravame,  dichiarata la competenza territoriale del giudice di pace
  di  Tivoli,  giudichi nel merito rigettando la proposta opposizione
  al decreto ingiuntivo;
    Considerato:
        d) che  la  sentenza  non  ha  pronunciato  sul  merito della
  controversia,   limitandosi   a   decidere   (escludendola)   sulla
  competenza,   in   quanto   la   revoca   (rectius:  nullita')  del
  provvedimento   monitorio   e'   stata   riconnessa   solo  a  tale
  circostanza;
        e) che     l'appellante,    ha    assunto    (implicitamente)
  l'esperibilita'  dell'appello e che in sede di gravame, in mancanza
  di  altri  mezzi  di  impugnazione  esperibili  contro  la sentenza
  declinatoria  di  competenza,  debba farsi luogo direttamente anche
  alla decisione di merito;
    Rammentato:
        f) che in argomento sono state proposte tre interpretazioni e
  cioe': (f.1) la permanente vigenza dell'art. 46 codice di procedura
  civile  (sostituito  il  giudice  di  pace  al  conciliatore),  con
  conseguente   inammissibilita'  del  regolamento  di  competenza  e
  utilizzabilita'  dell'appello;  (f.2)  la  rivitalizzazione - quale
  conseguenza  del  principio  che  precede  -  dell'ultimo comma del
  "vecchio"  art. 353  codice di procedura civile, con rimessione (da
  parte  del  tribunale, giudice dell'appello) della causa al giudice
  di  pace;  (f.3)  l'abrogazione  implicita  dell'art. 46  codice di
  procedura civile e configurabilita' del regolamento di competenza;
        g) che in altra occasione questo tribunale - reputando che la
  lacuna  potesse  essere  colmata senza fare ricorso agli interventi
  correttivi  del giudice delle leggi e accogliendo la tesi, presente
  in  autorevole  dottrina, sub f.3 - ha dichiarato, nella situazione
  de   qua,   inammissibile   l'appello   dovendosi  far  ricorso  al
  regolamento di competenza;
        h) che  tale  interpretazione, tuttavia, ha visto di difforme
  avviso  la  suprema Corte di cassazione che, pronunciando a sezioni
  unite,  accogliendo la tesi sub f.1 (pur essa presente in parimenti
  autorevole    dottrina)   ha   affermato   l'inammissibilita'   del
  regolamento  di  competenza avverso la sentenza del giudice di pace
  sia che abbia pronunciato sulla competenza (Cass. 14 dicembre 1998,
  n. 12542), sia che abbia pronunciato sulla sospensione del processo
  (Cass. 27 novembre 1998, n. 12063);
    Reputato  che tale lettura - alla quale, data l'autorevolezza del
  collegio che l'ha fornita, il giudice del merito dovrebbe adeguarsi
  -  appare  in  contrasto  con  taluni  principi  della nostra carta
  fondamentale, in quanto:
        h) il  sistema  processuale  ha  sempre  voluto,  in subiecia
  materia,  il  ritorno della causa alla cognizione del primo giudice
  che  se  ne  era erroneamente spogliato. Sicche' - ove non si opini
  per  la  rivitalizzazione  dell'art. 353 codice di procedura civile
  (che tuttavia non appare configurabile, in quanto l'abrogazione del
  quarto  comma  dell'art. 353 codice di procedura civile e' avvenuta
  nel  quadro  dell'inappellabilita'  delle sentenze di quel giudice,
  essendo  caduti  anche  il  secondo  comma  dell'art. 359, il primo
  commna  dell'art. 325  e  il  primo  alinea dell'art. 360 codice di
  procedura   civile)  -  la  devoluzione  della  impugnazione  sulla
  competenza al giudice dell'appello comporterebbe:
        h.1) la  devoluzione  del  giudizio  sul  merito al tribunale
  sulla base della scelta operata (in maniera definitiva) dal giudice
  di  pace,  cui  resterebbe  affidata  l'opzione  se attribuire alla
  vicenda  uno  oppure  due  gradi  di giudizio (con violazione degli
  articoli 3, per una creata diseguaglianza, e 24, per violazione del
  diritto di difesa, Cost.);
        h.2) l'assoluta   insindacabilita'   dei   provvedimenti  del
  giudice  di  pace che dichiarano la sospensione del processo, unica
  eccezione  rispetto  a tali provvedimenti emessi da qualunque altro
  giudice.  Anche  da questo versante si ravvisa una violazione degli
  articoli 3  e  24 della Costituzione (che la dottrina ha fortemente
  evidenziato)  e  che  non  sembra superata dalla lettura datane dal
  giudice  della  nomofilachia  che  -  glissando  i motivi che hanno
  portato    alla   espressa   previsione   dell'impugnabilita'   del
  provvedimento  in  discorso  (e a prescindere dalla sua natura, pur
  non pacifica in dottrina) con il regolamento di competenza - reputa
  che  il diritto della parte resterebbe comunque salvaguardato dalla
  possibilita'  di fare valere l'illegittimita' della sospensione con
  la  sentenza che definisce il giudizio, laddove, invece, il diritto
  della parte alla "non sospensione" e' divenuto irrecuperabile;
        h.3) la   residua   possibilita'   di  contrastare  l'erronea
  declaratoria  (restituendo  la causa al giudice naturale), soltanto
  se  incorsa  nelle sentenze inappellabili (cioe' prounciate secondo
  equita') che restano sempre ricorribili per cassazione, ex art. 360
  codice di procedura civile (come le richiamate sentenze della S. C.
  riconoscono) con conseguente irragionevole anomalia;
        h.4) la  sovrapposizione (nei casi in cui sia stata affermata
  la  competenza per materia o per valore del tribunale) davanti allo
  stesso  tribunale  del  giudizio  di  appello e di quello (in primo
  grado)  per  avvenuta riassunzione. Con l'ulteriore conseguenza che
  il  tribunale  (quale  giudice  del gravame) dovrebbe giudicare nel
  merito,  mentre  lo stesso tribunale (quale giudice di primo grado)
  potrebbe andare, nel merito, in difforme avviso o, anche, sollevare
  il conflitto ex art. 45 codice di procedura civile (mentre, invece,
  la medesima vicenda viene trattata, per la prima volta, nel merito,
  ma   in   sede   di   gravame).  La  violazione  del  principio  di
  ragionevolezza appare di tutta evidenza;
    Ribadito:
      i) che  l'interpretazione - aderente ai principi costituzionali
  -  secondo  la  quale le modifiche normative introdotte dalla legge
  n. 374  del  1991  hanno comportato, con riferimento alle decisioni
  rese  dal  giudice  di  pace,  l'abrogazione  della  norma  di  cui
  all'art. 46  codice  di  procedura  civile sull'inesperibilita' del
  regolamento  di  competenza  dettata  per  le  sentenze del giudice
  conciliatore,  e'  in  netto  contrasto con il richiamato principio
  affermato  dal  giudice  di  legittimita'  e  non  consente, per il
  rispetto   alla   funzione  nomofilattica,  di  ribadirla  (pur  se
  costituzionalmente sicura);
      l) che  l'interpretazione, alla quale questo tribunale dovrebbe
  adeguarsi,  presente  i dubbi di incostituzionalita' dei quali s'e'
  detto;
                              P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale   apparendo   il  disposto  dell'art. 46  codice  di
  procedura  civile  (nell'interpretazione datane dalle sezioni unite
  della  suprema  Corte,  alla  quale  questo  giudice  di merito non
  potrebbe    non    adeguarsi)   in   contrasto   con   i   principi
  dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.),
  della  tutela  dei  diritti  degli  stessi  e del diritto di difesa
  (art. 24    Cost.),    oltre   al   principio   di   ragionevolezza
  nell'equilibrio  degli  strumenti processuali che tali diritti sono
  finalizzati a realizzare e rendere concreti;
    Sospende il presente giudizio d'appello;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
  cancelleria,  alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri
  e  sia  altresi'  comunicata,  sempre  a cura della cancelleria, ai
  Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Roma, addi' 7 marzo 1999.
                       Il presidente: Lazzaro
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