N. 258 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2000

Ordinanza  emessa  il  20 gennaio 2000 dal tribunale di Agrigento nel
procedimento penale a carico di Migliore Massimiliano ed altri
Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Giudizi
di  primo  grado  in  corso  instaurati  successivamente alla data di
efficacia   del   d.lgs.   19  febbraio  1998,  n. 51  -  Ipotesi  di
procedimenti per reato punibile con la pena dell'ergastolo - Facolta'
di  chiedere,  sino  alla  data  di  entrata in vigore della legge 16
dicembre  1999,  n. 479,  tale rito prima dell'inizio dell'istruzione
dibattimentale  -  Mancata previsione - Disparita' di trattamento tra
imputati.
- D.Lgs.  19  febbraio  1998,  n. 51,  art. 223, e combinato disposto
  degli artt. 56 e 30 legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.22 del 24-5-2000 )
                         LA CORTE DI ASSISE

    Nel   procedimento  penale  n. 8/1999  RG.  Corte  di  assise  di
  Agrigento contro:
        1)  Migliore  Massimiliano,  nato a Canicatti' il 10 febbraio
  1972;
        2)  Carusotto  Dino  Gioacchino,  nato  a  Brehach  Fechingen
  (Germania) il 17 marzo 1969;
        3) Balsamo Calogero, nato a Naro il 28 ottobre 1938;
        4) Cigna Antonio, nato a Canicatti' il 9 marzo 1967;
    Tutti imputati:
        a)  del  reato  p.  e  p. dagli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p.
  (omicidio  premeditato  in danno di Franco Calogero, fatto commesso
  in Naro il 14 marzo 1993);
    Migliore e Cigna:
        b)  del  reato  p.  e  p.  110,  61  n. 2  c.p.,  2 e 4 legge
  n. 895/1967 (detenzione e porto abusivo di armi);
    alla pubblica udienza del 20 gennaio 2000 ha pronunciato mediante
  lettura la seguente ordinanza;
    Ritenuto  che  gli  imputati  Migliore, Carusotto e Balsamo hanno
  avanzato richiesta di ammissione al giudizio abbreviato ex art. 223
  del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
    Rilevato  che  nel  corso del presente procedimento non e' ancora
  iniziata l'istruzione dibattimentale;
    Ritenuto  che  l'imputazione  ascritta al capo a) della rubrica a
  tutti  gli  imputati  comporta, astrattamente, l'applicazione della
  pena   dell'ergastolo   in   caso   di   affermazione   della  loro
  responsabilita' penale;
    Considerato  che alla data del 2 giugno 1999 il presente giudizio
  di  primo  grado non era in corso, poiche' la richiesta di rinvio a
  giudizio  e'  stata  inoltrata  il 28 giugno 1999 ed il decreto che
  dispone il giudizio e' stato pronunciato il 22 luglio 1999;

                            O s s e r v a

    In  sede  di  istituzione  del  giudice  unico  di primo grado il
  decreto  legislativo  19  febbraio  1998,  n. 51,  al capo XIII, ha
  dettato alcune importanti disposizioni transitorie e finali.
    In  tale ambito, per evidenti finalita' deflattive connesse ad un
  auspicato alleggerimento dei carichi dibattimentali, l'art. 223 del
  suddetto  decreto  consentiva  l'accesso al giudizio abbreviato (ex
  art. 438  e  segg.  c.p.p.)  su  richiesta  dell'imputato  e con il
  consenso  del  p.m.  "... nel giudizio di primo grado in corso alla
  data  di  efficacia  del  presente  decreto  ...  prima dell'inizio
  dell'istruzione dibattimentale".
    In  virtu'  della  proroga  della  data  di entrata in vigore del
  decreto  legislativo  n. 51/1998,  disposta  con la legge 16 giugno
  1998,   n. 188   il  decreto  suddetto  e,  conseguentemente  anche
  l'art. 223 cit., ha preso efficacia a decorrere dal 2 giugno 1999.
    Sul  punto, nessun dubbio puo' sussistere in ordine all'effettiva
  entrata  in  vigore  dell'art. 223 cit. alla data del 2 giugno 1999
  considerato  che il decreto-legge 24 maggio 1999 n. 145 (convertito
  con  modifiche  nella  legge  22  luglio 1999, n. 234) con il quale
  l'entrata  in  vigore  di  alcune  norme  del  decreto n. 51/1998 -
  inerenti  il  funzionamento  del  giudice  unico di primo grado nel
  settore  penale  -  e'  stata  postergata  al 2 gennaio 2000 non si
  applica  alla  suddetta  disposizione transitoria la quale, invero,
  risulta operativa sin dal 2 giugno 1999.
    Sicche',  laddove  alla  data  del  2  giugno  1999 (epoca da cui
  decorre  l'efficacia  del cit. art. 223) sia gia' stato disposto il
  rinvio   a   giudizio   e  non  sia  ancora  iniziata  l'istruzione
  dibattimentale  all'imputato e' concessa la facolta' di chiedere il
  giudizio  abbreviato, in deroga all'ordinario assetto normativo che
  poneva  uno  sbarramento  inva-licabile  nella  formulazione  delle
  conclusioni  in sede di udienza preliminare ai sensi dell'art. 439,
  secondo comma c.p.p.
    Tanto  premesso,  la deroga normativa in questione non costituiva
  fonte  di  disparita'  di  trattamento considerato che gli imputati
  raggiunti dalla richiesta di rinvio a giudizio successivamente al 2
  giugno 1999 - epoca dopo la quale non e' piu' invocabile l'art. 223
  cit.  -  ovvero  con  ancora  l'udienza  preliminare in corso erano
  facultati   a   richiedere   il  giudizio  abbreviato  nelle  forme
  ordinarie, previste dagli artt. 438 e 439 c.p.p.
    Sicche',  in tali casi, il mancato ricorso al giudizio abbreviato
  era  frutto  di  una  libera  scelta  processuale e non certo di un
  impedimento normativo.
    E  tuttavia, il coerente quadro normativo sopra descritto risulta
  sconvolto  dalle  radicali  modifiche apportate alla disciplina del
  giudizio  abbreviato  dalla  legge  16  dicembre 1999, n. 479 (c.d.
  "Legge Carotti").
    Infatti,  com'e' noto, le rilevanti novita' introdotte in materia
  non  si limitano ad una generale revisione della natura giuridica e
  delle  condizioni  di  applicabilita' del giudizio abbreviato ma ne
  estendono  l'applicazione a tutti i reati e, dunque, anche a quelli
  astrattamente  punibili  con  la  pena  dell'ergastolo, per i quali
  l'accesso a tale rito era in precedenza precluso.
    In  particolare,  per  la  parte che interessa in questa sede, la
  novella   introdotta   al   secondo   comma   dell'art. 442  c.p.p.
  dall'art. 30  della  legge  16  dicembre  1999,  n. 479 reintroduce
  l'ammissibilita' del giudizio abbreviato anche per i reati punibili
  con    la    pena    dell'ergastolo,   originariamente   dichiarata
  incostituzionale,  per  eccesso di delega, con sentenza della Corte
  costituzionale del 21 aprile 1991, n. 176.
    E  tuttavia,  l'art. 56  della  legge 16 dicembre 1999, n. 479 ha
  modificato  la  disciplina  dell'art. 225  del  decreto legislativo
  n. 51/1998  limitandosi  a  sopprimere  le parole "... acquisito il
  consenso del pubblico ministero ...".
    In  tal  maniera  il  sistema  normativo  che  risulta al momento
  vigente prevede che:
        a) gli imputati nei giudizi di primo grado in corso alla data
  del  2  giugno  1999 allorche' non sia ancora iniziata l'istruzione
  dibattimentale  hanno  facolta' di chiedere il giudizio abbreviato,
  anche   se   i   reati   loro   ascritti  comportano  astrattamente
  l'applicazione della pena dell'ergastolo;
        b)   gli  imputati  nei  giudizi  di  primo  grado  in  corso
  instaurati  successivamente  alla  data del 2 giugno 1999, anche se
  non  sia  ancora  iniziata  l'istruzione  dibattimentale, non hanno
  facolta' di chiedere il giudizio abbreviato.
    Nel  caso  in  esame,  gli odierni istanti (Migliore, Carusotto e
  Balsamo)  si trovano nella situazione descritta al punto b) e, alla
  stregua  della  disciplina vigente, non hanno titolo per richiedere
  il  giudizio abbreviato a differenza di quelli che si trovano nella
  posizione descritta al punto a).
    Orbene,  si  sono gia' esposte le ragioni per le quali, sino alla
  novella  introdotta  dalla  legge  16  dicembre  1999, n. 479, tale
  sistema non era fonte di disparita' di trattamento.
    Cio'  perche' sia agli imputati che si trovavano nella condizione
  sub  a)  sia  a  quelli  nella condizione sub b) per i reati puniti
  astrattamente  con  la  pena  dell'ergastolo il ricorso al giudizio
  abbreviato  era  comunque  precluso, mentre per gli altri reati per
  gli  imputati  sub b) era possibile chiedere il giudizio abbreviato
  nel corso dell'udienza preliminare.
    Ma  una  volta  reintrodotta  la  possibilita'  di  richiedere il
  giudizio  abbreviato  anche  in ordine a reati punibili con la pena
  dell'ergastolo  il  sistema vigente - limitatamente ai procedimenti
  ove  risultano  contestati  all'imputato  che  richiede il giudizio
  abbreviato tali reati - pone in essere in alcuni peculiari casi una
  palese   disparita'   di   trattamento   a  parita'  di  condizioni
  processuali.  Invero  e'  pacifico che sino alla data di entrata in
  vigore   della  novella  introdotta  dall'art. 30  della  legge  16
  dicembre  1999,  n. 479  non  era  possibile richiedere il giudizio
  abbreviato  per  imputazioni  astrattamente  punibili  con  la pena
  dell'ergastolo,  sussistendo  al  riguardo, un insuperabile divieto
  normativo.
    Cio'  posto,  intervenuta  la  modifica normativa di che trattasi
  puo'  configurarsi  -  come accade nel procedimento in esame (donde
  deriva la rilevanza della questione esposta) - il caso che imputati
  per  reati  puniti con la pena dell'ergastolo che pur si trovano in
  identica situazione processuale, con un dibattimento di primo grado
  in   corso   nel   quale   non  sia  ancora  iniziata  l'istruzione
  dibattimentale,  possano  accedere  o  meno  al  rito  abbreviato a
  seconda  che il giudizio che li riguarda sia stato instaurato prima
  o dopo il 2 giugno 1999.
    Nel  caso  concreto,  agli imputati Migliore, Carusotto e Balsamo
  viene  precluso  il  ricorso  al  rito abbreviato che invece potra'
  essere  concesso ad altro imputato che, nelle medesime condizioni -
  giova  ripeterlo,  giudizio di primo grado in corso con istruttoria
  dibattimentale  non ancora iniziata - avra' avuto esclusivamente la
  ventura di essere stato tratto a giudizio (con decreto ovvero nelle
  forme del giudizio immediato) prima e non dopo il 2 giugno 1999.
    La  disparita' di trattamento oltre che evidente appare del tutto
  irragionevole  anche  tenuto  conto  della  ratio dell'art. 223 del
  decreto legislativo n. 51/1998.
    Invero,  la  possibilita'  di accedere al giudizio abbreviato nel
  corso  del giudizio di primo grado viene offerta all'evidente scopo
  di  deflazionare  i  dibattimenti  la  cui fase istruttoria non sia
  ancora iniziata, in coerenza con l'obbiettivo della riforma volto a
  ridurre  il  ricorso alla fase dibattimentale; obiettivo perseguito
  con  l'ampliamento  dei  poteri  del g.u.p. ai fini della pronuncia
  della sentenza di non luogo a procedere (cfr. ad es. l'art. 421-bis
  c.p.p., nonche' gli artt. 422, 423 e 425 c.p.p. nel testo novellato
  dalla   legge   16   dicembre  1999,  n. 479),  con  la  previsione
  dell'introduzione  concordata  tra  le  parti di atti contenuti nel
  fascicolo   del  p.m.  o  della  documentazione  dell'attivita'  di
  investigazioni  difensiva  ben  oltre  i  previgenti limiti sanciti
  dall'art. 431  c.p.p.;  ma  soprattutto  con  la  radicale  riforma
  proprio   del  rito  abbreviato,  attraverso  la  soppressione  del
  consenso  del  p.m. e persino della discrezionalita' del giudice in
  ordine all'ammissione del rito richiesto nell'assenza di istanze di
  integrazione probatoria.
    Rebus  sic  stantibus, davvero non si comprende la ragione per la
  quale  l'accesso  al  giudizio abbreviato in ordine ai reati puniti
  astrattamente  con  la  pena dell'ergastolo, in precedenza precluso
  dal  dettato normativo, non sia consentito a tutti gli imputati che
  si  trovino  con  un  giudizio  di  primo  grado  in  corso  e  con
  l'istruzione  dibattimentale ancora non iniziata, indipendentemente
  dall'epoca   (precedente   o   successiva  al  2  giugno  1999)  di
  instaurazione del giudizio stesso.
    Ed  infatti, a questa Corte non sembra legittimo discriminare gli
  imputati  soltanto  in  forza  di una dato meramente temporale, del
  tutto  scollegato  alla fase processuale del giudizio in corso e su
  di essa sostanzialmente e formalmente ininfluente.
    Ne'  per giustificare tale disparita' puo' invocarsi il principio
  del tempus regit actum.
    Invero,  nella fattispecie in esame, sino alla data di entrata in
  vigore  della  legge  16  dicembre  1999, n. 479 il ricorso al rito
  abbreviato  nel caso di reati puniti con la pena dell'ergastolo era
  precluso   sia   all'udienza   preliminare   che   in  applicazione
  dell'art. 223 cit.
    Sicche',  sotto tale profilo, il parziale mancato adeguamento del
  testo  dell'art. 223  alla  nuova  disciplina  del  rito abbreviato
  prevista  dal testo novellato dell'art. 442 c.p.p. ha dato luogo ad
  un  vero  e  proprio  "buco  normativo",  introducendo una modifica
  processuale  transitoria,  che immotivatamente ed irragionevolmente
  risulta  applicabile  soltanto  ad  alcuni  imputati  e non a tutti
  quelli  che  -  al  momento  di  entrata  in  vigore della modifica
  processuale  stessa  -  si  trovano  nella  medesima  posizione  di
  imputati  con  giudizio  di  primo  grado  in  corso  ed istruzione
  dibattimentale non ancora iniziata.
    Ne'  puo'  dirsi  che trattandosi di una normativa transitoria il
  legislatore   ha   piena  liberta'  nell'individuare  le  categorie
  (rectius,  posizioni  processuali)  che  possono  beneficiare della
  normativa stessa.
    Cio' perche', in realta', nella fattispecie il legislatore non ha
  distinto   posizioni   processuali   diverse,   ma  nell'ambito  di
  un'identica  situazione processuale ha scelto un discrimine di tipo
  esclusivamente  temporale nonche' irragionevole ed, anzi, in palese
  contraddizione   non  soltanto  con  il  principio  di  eguaglianza
  previsto  dall'art. 3  della  Carta  costituzionale ma anche con lo
  scopo stesso perseguito dalla norma.
    Infine,  appare  del  tutto  chiaro come nel presente giudizio la
  risoluzione  dell'esposta  questione  di  costituzionalita'  appare
  rilevante considerato che l'accesso al giudizio abbreviato comporta
  per gli imputati richiedenti l'applicazione - in caso di condanna -
  di un regime sanzionatorio piu' favorevole.
    Pertanto:
        1)  appare  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
  legittimita'  costituzionale  -  per  violazione  del  principio di
  eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione - dell'art. 223
  del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui
  non  prevede  che  anche  nei  giudizi  di  primo  grado  in  corso
  instaurati  successivamente  alla  data  di  efficacia  del decreto
  legislativo  n. 51/1998 e sino alla data di entrata in vigore della
  legge  16  dicembre  1999,  n. 479,  limitatamente  ai reati puniti
  astrattamente   con   la  pena  dell'ergastolo,  l'imputato,  prima
  dell'inizio   dell'istruzione   dibattimentale  abbia  facolta'  di
  chiedere il giudizio abbreviato;
        2)  appare  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
  legittimita'  costituzionale  -  per  violazione  del  principio di
  eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione - del combinato
  disposto  degli artt. 56 e 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479,
  nella  parte  in  cui  - dopo avere introdotto l'ammissibilita' del
  rito abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo
  ed  avere  soppresso  le  parole  "...  acquisito  il  consenso del
  pubblico   ministero   ..."  contenute  nell'art. 223  del  decreto
  legislativo  n. 51/1998  non ha soppresso anche le parole "... alla
  data  di  efficacia  del presente decreto ..." sostituendole con le
  parole  "... alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre
  1999,  n. 479  ..."  e  comunque nella parte in cui non prevede che
  anche   nei   giudizi   di   primo   grado   in   corso  instaurati
  successivamente  alla  data  di  efficacia del decreto n. 51/1998 e
  sino  alla  data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999,
  n. 479,  limitatamente  ai  reati  puniti astrattamente con la pena
  dell'ergastolo,   l'imputato,   prima  dell'inizio  dell'istruzione
  dibattimentale  abbia  facolta' di chiedere il giudizio abbreviato,
  per violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio,  in  quanto  non  manifestamente  infondata e
  rilevante nel presente giudizio:
        questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 223 del
  decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non
  prevede  che, anche nei giudizi di primo grado in corso, instaurati
  successivamente  alla  data  di  efficacia  del decreto legislativo
  n. 51/1998  e  sino  alla  data di entrata in vigore della legge 16
  dicembre  1999, n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente
  con   la   pena   dell'ergastolo,   l'imputato,  prima  dell'inizio
  dell'istruzione   dibattimentale  abbia  facolta'  di  chiedere  il
  giudizio abbreviato;
        per  violazione  dell'art. 3 della Costituzione del combinato
  disposto  degli artt. 56 e 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479,
  nella  parte in cui dopo avere introdotto l'ammissibilita' del rito
  abbreviato  anche  per i reati puniti con la pena dell'ergastolo ed
  avere  soppresso  le parole "... acquisito il consenso del pubblico
  ministero   ..."   contenute   nell'art. 223   decreto  legislativo
  n. 51/1998  non  ha  soppresso  anche  le  parole "... alla data di
  efficacia  del  presente  decreto  ..." sostituendole con le parole
  "...  alla  data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999,
  n. 479 ..." e comunque nella parte in cui non prevede che anche nei
  giudizi  di  primo  grado in corso, instaurati successivamente alla
  data  di  efficacia  del  decreto  n. 51/1998  e  sino alla data di
  entrata   in   vigore   della   legge  16  dicembre  1999,  n. 479,
  limitatamente   ai   reati   puniti   astrattamente   con  la  pena
  dell'ergastolo,   l'imputato,   prima  dell'inizio  dell'istruzione
  dibattimentale abbia facolta' di chiedere il giudizio abbreviato;
    Per  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione;  e sospeso il
  giudizio in corso dispone:
        1) l'immediata    trasmissione    degli   atti   alla   Corte
  costituzionale;
        2) la  notifica,  a  cura  della  cancelleria, della presente
  ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;
        3) la comunicazione, a cura della cancelleria, della presente
  ordinanza   al   Presidente  del  Senato  della  Repubblica  ed  al
  Presidente della Camera dei deputati della Repubblica;
    Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di rito.
        Agrigento, addi' 20 gennaio 2000.
                      Il presidente: Cardinale
                     Il giudice est.: Birritteri
00C0414