N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2000
Ordinanza emessa il 20 gennaio 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cassese Vincenzo Processo penale - Udienza preliminare - Modificazione dell'imputazione - Inserimento nel verbale di udienza della contestazione modificata e notificazioni del verbale per estratto all'imputato contumace - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto in caso di modifica dell'imputazione nell'udienza dibattimentale (art. 520 cod. proc. pen.) - Irragionevolezza - Lesione del principio dell'effettivita' del contraddittorio. - Cod. proc. pen., art. 423. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.22 del 24-5-2000 )
IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE Nel procedimento penale sopra emarginato, a carico di Cassese Vincenzo, nato il 30 marzo 1979 a Maddaloni (CE), residente in Acerra (NA), via P. Grazioso n. 5, contumace, ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87); Con atto in data 5 giugno 1999 il pubblico ministero ha presentato richiesta di rinvio a giudizio a carico di Cassese Vincenzo per i reati di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.) perche', dimesso dall'O.M. di Caserta il 22 settembre 1998, non faceva rientro al Corpo senza giusto motivo sotto tale data rimanendo arbitrariamente assente nei cinque giorni successivi, e fino al 22 ottobre 1998, data sotto la quale lo stesso si presentava al d.m. di Napoli; e di allontanamento illecito continuato (artt. 47 n. 2 e 147 c.p.m.p.) perche', sottoposto a visita medica dal d.s.s. del d.m. di Napoli rispettivamente il 16 settembre 1998 ed il 9 ottobre 1998, veniva avviato all'o.m. di Caserta ove lo stesso si presentava rispettivamente il 18 settembre 1998 e il 13 ottobre 1998. All'udienza preliminare in data odierna, visto il disposto dell'art. 420-quater c.p.p., come modificato dall'art. 19 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, non essendo il Cassese comparso all'udienza e non ricorrendo le condizioni indicate negli artt. 420, comma 2, 420-bis e 420-ter commi 1 e 2 c.p.p., questo giudice, sentite le parti, ha dichiarato la contumacia dell'imputato. Nel corso dell'udienza preliminare il pubblico ministero ha proceduto, ai sensi dell'art. 423, comma 1 c.p.p., alla modifica del capo d'imputazione, contestando al Cassese un unico reato di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.) perche', avviato in data 16 settembre 1998 dal distretto militare di Napoli all'Ospedale militare di Caserta, non vi si presentava sotto tale data e nei cinque giorni successivi, rimanendo arbitrariamente assente fino al 22 dicembre 1998, data in cui vi si presentava. A seguito dell'operata modifica del capo d'imputazione il p.m. ha chiesto la notifica del verbale d'udienza, per estratto, all'imputato contumace, ai sensi dell'art. 520 c.p.p., applicabile per analogia, eccependo, in caso di diversa interpretazione del disposto normativo, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 423 c.p.p., per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica del capo d'imputazione operata nel corso dell'udienza preliminare, il verbale d'udienza sia notificato per estratto all'imputato contumace. La questione sollevata appare rilevante e non manifestamente infondata, anche sotto il diverso profilo, sollevato d'ufficio da questo giudice, di una possibile violazione dell'art. 111 della Carta costituzionale, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Il pubblico ministero ha operato la modifica del capo d'imputazione, risultando il fatto diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio e risultando inoltre dagli atti un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1, lettera b) c.p.p. (con riferimento all'assenza intercorsa fra il 22 ottobre 1998 e il 22 dicembre 1998), ed ha domandato che la contestazione sia inserita nel verbale d'udienza e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato contumace. Non appare peraltro in alcun modo possibile un'applicazione analogica del disposto dell'art. 520 c.p.p. alla fase dell'udienza preliminare. La lettera dell'art. 423 c.p.p. e' del tutto chiara sul punto, ove specifica che "se l'imputato non e' presente, la modificazione dell'imputazione e' comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione", ed e' indubitabilmente applicabile anche nei casi di contumacia dell'imputato. La novella legislativa del 16 dicembre 1999, che ha introdotto la contumacia nell'udienza preliminare ed ha ridisegnato sotto vari aspetti la disciplina prevista dal Titolo IX del Libro V del c.p.p., non ha infatti modificato il disposto dell'art. 423 c.p.p., pertanto nel corso dell'udienza preliminare, a fronte di una modifica del capo d'imputazione, nessuna notifica per estratto del verbale di udienza puo' essere disposta a favore dell'imputato contumace. Allo stato della normativa vigente quindi l'istanza del p.m. non puo' essere accolta da questo giudice, in applicazione dell'art. 423 c.p.p. La rilevanza della questione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, risulta pertanto sussistente. La sollevata questione di costituzionalita' appare inoltre non manifestamente infondata. La riforma operata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha introdotto, per la fase dell'udienza preliminare, una disciplina della contumacia sotto ogni altro verso del tutto assimilabile a quella propria della fase dibattimentale. Anzi l'art. 484, comma 2-bis c.p.p., nella sua attuale formulazione, dispone l'applicazione alla fase dibattimentale, in quanto compatibili, delle disposizioni degli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies c.p.p. Non risulta quindi giustificabile la diversita' di trattamento, previsto rispettivamente dagli artt. 423 e 520 c.p.p., in punto conoscibilita' della modifica dell'imputazione loro ascritta, fra imputati soggetti a tale modifica nell'udienza preliminare e imputati soggetti alla stessa modifica nell'udienza dibattimentale. La considerazione che la richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 446 c.p.p., non e' piu' presentabile dopo la formulazione delle conclusioni in udienza preliminare, rende d'altro canto oggi ancor piu' rilevante la conoscibilita' per l'imputato contumace della modifica del capo d'imputazione intercorsa in udienza preliminare. Puo' aggiungersi che, a fronte dell'attuale disposto dell'art. 423 c.p.p., l'istituto stesso della contumacia nell'udienza preliminare finisce con il risultare in larga misura irragionevolmente privo di sostanziale rilievo ed in pratica coincidente con l'istituto dell'assenza all'udienza preliminare previsto dalla disciplina previgente. Emerge quindi una passibile violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevalezza, sanciti dall'art. 3 della Costituzione. L'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, prevede inoltre che "ogni processo si svolge nel contraddittario delle parti, in condizioni di parita'", "nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa". L'art. 423 c.p.p., non prevedendo che sia notificata all'imputato contumace la modifica del capo d'imputaziane, pare violare l'art. 111 della Costituzione, non assicurando un effettivo contraddittorio fra le parti, in condizioni di parita', una tempestiva informazione dell'imputato sull'accusa effettivamente contestatagli, e soprattutto le condizioni necessarie all'imputato per preparare la propria difesa, ad esempio scegliendo la via di un'istanza di applicazione della pena in ordine alla modificata imputazione. La scelta di non presenziare all'udienza a suo carico non puo' implicare in capo all'imputato una preventiva rinuncia, di fatto, alla piena applicabilita' di tali principi in relazione ad un'imputazione modificata, e quindi diversa da quella a lui nota, anche se eventualmente prevedibile sulla base degli atti in causa.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica del capo d'imputazione operata nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero chieda che la modificata contestazione sia inserita nel verbale d'udienza e il verbale sia notificato per estratto all'imputato contumace; Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cosi' deciso in Padova, il 20 gennaio 2000. Il giudice per l'udienza preliminare: Rivello 00C0418