N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2000

Ordinanza  emessa  il  20  gennaio  2000  dal  giudice  per l'udienza
preliminare  presso  il tribunale militare di Padova nel procedimento
penale a carico di Cassese Vincenzo
Processo    penale    -    Udienza    preliminare   -   Modificazione
dell'imputazione   -   Inserimento   nel  verbale  di  udienza  della
contestazione  modificata  e  notificazioni  del verbale per estratto
all'imputato   contumace   -   Mancata  previsione  -  Disparita'  di
trattamento   rispetto   a   quanto  previsto  in  caso  di  modifica
dell'imputazione  nell'udienza  dibattimentale  (art.  520 cod. proc.
pen.)  -  Irragionevolezza  - Lesione del principio dell'effettivita'
del contraddittorio.
- Cod. proc. pen., art. 423.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(GU n.22 del 24-5-2000 )
                IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
    Nel  procedimento  penale  sopra  emarginato, a carico di Cassese
  Vincenzo,  nato  il  30  marzo  1979 a Maddaloni (CE), residente in
  Acerra  (NA),  via  P.  Grazioso n. 5, contumace, ha pronunciato la
  seguente ordinanza (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87);
    Con  atto  in  data  5  giugno  1999  il  pubblico  ministero  ha
  presentato  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  a carico di Cassese
  Vincenzo  per  i  reati  di  diserzione  (art. 148  n. 2  c.p.m.p.)
  perche',  dimesso  dall'O.M.  di  Caserta il 22 settembre 1998, non
  faceva  rientro  al  Corpo  senza  giusto  motivo  sotto  tale data
  rimanendo  arbitrariamente  assente nei cinque giorni successivi, e
  fino  al  22  ottobre  1998,  data  sotto  la  quale  lo  stesso si
  presentava   al  d.m.  di  Napoli;  e  di  allontanamento  illecito
  continuato  (artt. 47  n. 2  e  147 c.p.m.p.) perche', sottoposto a
  visita  medica  dal d.s.s. del d.m. di Napoli rispettivamente il 16
  settembre  1998  ed  il  9 ottobre 1998, veniva avviato all'o.m. di
  Caserta ove lo stesso si presentava rispettivamente il 18 settembre
  1998 e il 13 ottobre 1998.
    All'udienza  preliminare  in  data  odierna,  visto  il  disposto
  dell'art. 420-quater  c.p.p.,  come  modificato  dall'art. 19 della
  legge  16  dicembre  1999,  n. 479, non essendo il Cassese comparso
  all'udienza   e   non   ricorrendo  le  condizioni  indicate  negli
  artt. 420,  comma  2,  420-bis e 420-ter commi 1 e 2 c.p.p., questo
  giudice,   sentite   le   parti,   ha   dichiarato   la  contumacia
  dell'imputato.
    Nel  corso  dell'udienza  preliminare  il  pubblico  ministero ha
  proceduto,  ai  sensi  dell'art. 423, comma 1 c.p.p., alla modifica
  del  capo  d'imputazione,  contestando al Cassese un unico reato di
  diserzione  (art. 148  n. 2  c.p.m.p.)  perche', avviato in data 16
  settembre  1998  dal  distretto  militare  di  Napoli  all'Ospedale
  militare  di  Caserta,  non  vi si presentava sotto tale data e nei
  cinque giorni successivi, rimanendo arbitrariamente assente fino al
  22 dicembre 1998, data in cui vi si presentava.
    A seguito dell'operata modifica del capo d'imputazione il p.m. ha
  chiesto   la   notifica   del   verbale  d'udienza,  per  estratto,
  all'imputato  contumace, ai sensi dell'art. 520 c.p.p., applicabile
  per  analogia,  eccependo,  in  caso di diversa interpretazione del
  disposto  normativo,  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 423
  c.p.p.,  per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte
  in  cui non prevede che, in caso di modifica del capo d'imputazione
  operata  nel  corso  dell'udienza preliminare, il verbale d'udienza
  sia notificato per estratto all'imputato contumace.
    La  questione  sollevata  appare  rilevante  e non manifestamente
  infondata,  anche  sotto il diverso profilo, sollevato d'ufficio da
  questo  giudice,  di  una  possibile violazione dell'art. 111 della
  Carta costituzionale, come modificato dalla legge costituzionale 23
  novembre 1999, n. 2.
    Il   pubblico   ministero   ha   operato  la  modifica  del  capo
  d'imputazione,  risultando il fatto diverso da come descritto nella
  richiesta  di  rinvio a giudizio e risultando inoltre dagli atti un
  reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1, lettera b) c.p.p. (con
  riferimento  all'assenza  intercorsa fra il 22 ottobre 1998 e il 22
  dicembre  1998),  ed ha domandato che la contestazione sia inserita
  nel  verbale d'udienza e che il verbale sia notificato per estratto
  all'imputato contumace. Non appare peraltro in alcun modo possibile
  un'applicazione  analogica  del  disposto dell'art. 520 c.p.p. alla
  fase dell'udienza preliminare.
    La  lettera  dell'art. 423  c.p.p. e' del tutto chiara sul punto,
  ove  specifica che "se l'imputato non e' presente, la modificazione
  dell'imputazione   e'  comunicata  al  difensore,  che  rappresenta
  l'imputato  ai  fini  della  contestazione", ed e' indubitabilmente
  applicabile anche nei casi di contumacia dell'imputato.
    La novella legislativa del 16 dicembre 1999, che ha introdotto la
  contumacia  nell'udienza  preliminare  ed ha ridisegnato sotto vari
  aspetti  la  disciplina  prevista  dal  Titolo  IX  del Libro V del
  c.p.p., non ha infatti modificato il disposto dell'art. 423 c.p.p.,
  pertanto  nel  corso  dell'udienza  preliminare,  a  fronte  di una
  modifica  del capo d'imputazione, nessuna notifica per estratto del
  verbale  di  udienza  puo'  essere  disposta a favore dell'imputato
  contumace.
    Allo  stato della normativa vigente quindi l'istanza del p.m. non
  puo'   essere   accolta   da   questo   giudice,   in  applicazione
  dell'art. 423   c.p.p.  La  rilevanza  della  questione,  ai  sensi
  dell'art. 23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, risulta pertanto
  sussistente.
    La  sollevata  questione  di costituzionalita' appare inoltre non
  manifestamente infondata.
    La  riforma  operata  dalla  legge  16  dicembre 1999, n. 479, ha
  introdotto,  per  la  fase dell'udienza preliminare, una disciplina
  della  contumacia  sotto  ogni altro verso del tutto assimilabile a
  quella  propria  della  fase dibattimentale. Anzi l'art. 484, comma
  2-bis    c.p.p.,    nella   sua   attuale   formulazione,   dispone
  l'applicazione  alla  fase  dibattimentale,  in quanto compatibili,
  delle  disposizioni  degli  artt. 420-bis,  420-ter,  420-quater  e
  420-quinquies c.p.p.
    Non  risulta  quindi giustificabile la diversita' di trattamento,
  previsto  rispettivamente  dagli  artt. 423  e 520 c.p.p., in punto
  conoscibilita'  della  modifica dell'imputazione loro ascritta, fra
  imputati  soggetti  a  tale  modifica  nell'udienza  preliminare  e
  imputati soggetti alla stessa modifica nell'udienza dibattimentale.
    La considerazione che la richiesta di applicazione della pena, ai
  sensi  dell'art. 446  c.p.p.,  non  e'  piu'  presentabile  dopo la
  formulazione   delle  conclusioni  in  udienza  preliminare,  rende
  d'altro  canto  oggi  ancor  piu'  rilevante  la conoscibilita' per
  l'imputato   contumace   della   modifica  del  capo  d'imputazione
  intercorsa in udienza preliminare.
    Puo'    aggiungersi   che,   a   fronte   dell'attuale   disposto
  dell'art. 423    c.p.p.,   l'istituto   stesso   della   contumacia
  nell'udienza  preliminare  finisce con il risultare in larga misura
  irragionevolmente  privo  di  sostanziale  rilievo  ed  in  pratica
  coincidente  con  l'istituto  dell'assenza  all'udienza preliminare
  previsto dalla disciplina previgente.
    Emerge   quindi   una   passibile  violazione  del  principio  di
  uguaglianza  e del principio di ragionevalezza, sanciti dall'art. 3
  della Costituzione.
    L'art.  111  della  Costituzione,  come  modificato  dalla  legge
  costituzionale  23  novembre  1999, n. 2, prevede inoltre che "ogni
  processo  si  svolge nel contraddittario delle parti, in condizioni
  di parita'", "nel processo penale, la legge assicura che la persona
  accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata
  riservatamente  della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo
  carico;  disponga  del  tempo  e  delle  condizioni  necessari  per
  preparare la sua difesa".
       L'art. 423   c.p.p.,   non   prevedendo   che  sia  notificata
  all'imputato  contumace  la  modifica  del capo d'imputaziane, pare
  violare l'art. 111 della Costituzione, non assicurando un effettivo
  contraddittorio  fra  le  parti,  in  condizioni  di  parita',  una
  tempestiva  informazione  dell'imputato  sull'accusa effettivamente
  contestatagli,  e soprattutto le condizioni necessarie all'imputato
  per  preparare  la  propria difesa, ad esempio scegliendo la via di
  un'istanza  di  applicazione  della  pena in ordine alla modificata
  imputazione.
    La  scelta  di  non presenziare all'udienza a suo carico non puo'
  implicare  in  capo all'imputato una preventiva rinuncia, di fatto,
  alla   piena  applicabilita'  di  tali  principi  in  relazione  ad
  un'imputazione  modificata,  e quindi diversa da quella a lui nota,
  anche se eventualmente prevedibile sulla base degli atti in causa.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
  agli artt. 3 e 111 della Costituzione, la questione di legittimita'
  costituzionale  dell'art. 423 c.p.p. nella parte in cui non prevede
  che,  in  caso di modifica del capo d'imputazione operata nel corso
  dell'udienza  preliminare,  il  pubblico  ministero  chieda  che la
  modificata  contestazione  sia  inserita nel verbale d'udienza e il
  verbale sia notificato per estratto all'imputato contumace;
    Ritenuto    che   il   giudizio   non   possa   essere   definito
  indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
  costituzionale;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale e
  sospende il giudizio in corso;
    Ordina,  a  cura  della  cancelleria,  la notifica della presente
  ordinanza  alle  parti  in  causa e al Presidente del Consiglio dei
  Ministri  e  la  sua  comunicazione  ai Presidenti delle Camere del
  Parlamento;
    Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
    Cosi' deciso in Padova, il 20 gennaio 2000.
            Il giudice per l'udienza preliminare: Rivello
00C0418