N. 265 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2000

Ordinanza  emessa  il  13  gennaio  2000  dal  giudice  per l'udienza
preliminare  presso  il tribunale militare di Padova nel procedimento
penale a carico di D'Orsi Pasquale
Tribunali  militari  - Assegnazione di magistrati supplenti - Sistema
tabellare  predeterminato  - Omessa previsione - Asserita conseguente
impossibilita' di considerare attinenti alla capacita' del giudice le
disposizioni di assegnazione degli stessi - Disparita' di trattamento
rispetto   a   quanto   previsto  per  la  magistratura  ordinaria  -
Irragionevolezza   -  Lesione  del  principio  del  giudice  naturale
precostituito per legge.
- Cod.  proc.  pen.,  art.  33,  comma  2,  in  relazione all'art. 1,
  capoverso,  della  legge  7  maggio  1981, n. 180; r.d. 9 settembre
  1941,  n. 1022;  r.d.  30  gennaio  1941,  artt.  7-bis  e 97 (come
  modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133).
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.
(GU n.22 del 24-5-2000 )
                IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
    Nel  procedimento  penale a carico di D'Orsi Pasquale, nato il 28
  marzo  1955  a Luogosano (AV), residente a Pordenone in via Goldoni
  n. 12,  imputato di truffa militare pluriaggravata (artt. 234, c.c.
  1 e 2 e 47 n. 2 c.p.m.p.);     Ha pronunciato la seguente ordinanza
  sulla  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma
  2 c.p.p., in relazione agli artt. 1 capoverso, legge 7 maggio 1981,
  7-bis, e 97, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 cosi' come novellati dalla
  legge  4  maggio  1998, n. 133, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022; con
  riferimento  ai  parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 25,
  primo comma della Costituzione.

                            O s s e r v a

    In data odierna si apre l'udienza preliminare del processo penale
  a  carico  dell'imputato in rubrica accusato del delitto di "Truffa
  militare   pluriaggravata"  (artt. 234,  c.c.  1  e  2  e  47  n. 2
  c.p.m.p.).

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 264/2000).
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