N. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1999

Ordinanza   emessa  il  29  novembre  1999  dal  tribunale  di  Torre
Annunziata  sezione  distaccata  di  Torre del Greco nel procedimento
civile  vertente tra De Prisco Alfonso e servizio riscossione tributi
della provincia di Napoli ed altro
Riscossione  delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di
beni  mobili  nella  casa  del contribuente - Opposizione da parte di
terzo  estraneo  al  nucleo familiare - Improponibilita', nel caso in
cui  i  beni  pignorati abbiano formato oggetto di precedente vendita
esattoriale   a   carico   del   medesimo  debitore  -  Irragionevole
discriminazione  rispetto  ai  familiari  di  quest'ultimo (ai quali,
nello stesso caso, l'opposizione sarebbe consentita) - Violazione del
diritto  di  difesa  -  Contrasto  con  la  garanzia della proprieta'
privata.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, comma secondo, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42.
(GU n.22 del 24-5-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva;
    Viste   le  deduzioni  di  entrambe  le  parti  ed  esaminata  la
  documentazione allegata;
    Premesso in fatto che:
        con  ricorso  depositato  il 27 luglio 1999 De Prisco Alfonso
  sulla  premessa  che con avviso di mora notificato il 27 marzo 1999
  il  servizio  riscossione  tributi - concessione della provincia di
  Napoli   -   gestione  Banco  di  Napoli  S.p.a.,  in  persona  del
  commissario  governativo,  intimava  a Morelli Gennaro il pagamento
  della  somma  complessiva di L. 240.426.304, a seguito di accertare
  irregolarita'  fiscali  da  parte  di  quest'ultimo, titolare di un
  esercizio  di  falegnameria  sito  in  Torre  del  Greco  alla  via
  Nazionale  e che successivamente si procedeva in data 5 luglio 1999
  a pignoramento mobiliare presso la sua abitazione di alcuni beni di
  proprieta'  del  ricorrente  (in  quanto  acquistati dopo incanto a
  seguito   di   pignoramento   per   debito   d'imposta),  proponeva
  opposizione di terzo all'esecuzione;
    Instauratosi  il  contraddittorio,  si  costituiva in giudizio il
  servizio  riscossione  tributi,  impugnando  la domanda avanzata da
  controparte, della quale chiedeva dichiararsi l'improponibilita';
    Osservato in diritto che:
        la   norma   impugnata   sancisce   al   comma 2  i  casi  di
  improponibilita'  della  domanda e la risoluzione dell'eccezione di
  illegittimita'    costituzionale   della   medesima   si   presenta
  necessariamente   pregiudiziale   rispetto   alla  decisione  della
  controversia in esame;
    Ritenuto  che  la questione di legittimita' costituzionale non e'
  manifestamente   infondata   dal   momento  che  l'art. 52  comma 2
  lettera a)  del  D.P.R. n. 602/1973 non consente al terzo (estraneo
  al  nucleo  familiare)  legittimo  proprietario dei beni, in quanto
  frutto  di  una  precedente esecuzione esattoriale operata in danno
  dello  stesso  debitore,  di proporre opposizione all'esecuzione ex
  art. 619    c.p.c.,    impedimento   insussistente,   invece,   per
  l'opposizione  proposta  dai  familiari  o addirittura dagli affini
  fino  al  terzo  grado  nonche'  dei  coobbligati sensi del comma 2
  lettera b) dell'articolo citato;
    La  predeterminazione  dell'impossibilita' di difendere il titolo
  acquisto  della  proprieta'  nel caso in cui i beni pignorati hanno
  formato  oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del
  medesimo debitore, ipotesi consentita nel caso dei familiari di cui
  alla  lettera b)  del  comma 2, prescindendo da ogni valutazione in
  concreto  circa  l'entita'  dell'effettivo  pregiudizio,  appare in
  contrasto   con   il   criterio   di  ragionevolezza  delle  scelte
  legislative,   con   conseguente   violazione   dell'art. 3   della
  Costituzione;
    Per i rilievi esposti in precedenza, la norma appare in contrasto
  anche  con  l'art. 24,  non  consentendo  al terzo di far valere in
  giudizio il suo diritto;
    La  norma  in  esame,  infine,  sembra  violare anche la garanzia
  costituzionale   del   diritto   di   proprieta'   privata  imposta
  dall'art. 42 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara   rilevante   per   il  giudizio  e  non  manifestamente
  infondata,  in  relazione  agli  artt. 3, 24 e 42, Costituzione, la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 52 comma due
  lettera a)  del  d.P.R. n. 602/1973 non consente al terzo (estraneo
  al  nucleo  familiare)  legittimo  proprietario dei beni, in quanto
  frutto  di  una  precedente esecuzione esattoriale operata in danno
  dello  stesso  debitore,  di proporre opposizione all'esecuzione ex
  art. 619    c.p.c.,    impedimento   insussistente,   invece,   per
  l'opposizione  proposta  dai  familiari  o addirittura dagli affini
  fino  al  terzo  grado nonche' dei coobbligati ai sensi del comma 2
  lettera b) dell'art. citato;
    Sospende   il   procedimento   e  rimette  gli  atti  alla  Corte
  costituzionale;
    Si comunichi alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri
  ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Torre del Greco, addi' 29 novembre 1999.
                         Il giudice: Peluso
00C0429