N. 276 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1999
Ordinanza emessa il 1o dicembre 1999 dal giudice istruttore presso il tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra Conte Rosalba e Banca di Credito Cooperativo di Civitella Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validita' ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Irragionevolezza - Ingiustificata disparita' di trattamento fra istituti di credito e loro clienti, nonche' tra crediti "bancari" e crediti di altro tipo - Violazione del diritto di azione e di difesa - Contrasto con la tutela del credito e del risparmio a fini sociali - Eccesso di potere legislativo - Violazione dei principi in materia di formazione delle leggi (avendo il legislatore delegato demandato al CICR l'individuazione del termine finale di validita' ed efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi). - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 41, terzo comma, 47, primo comma, 70 e 76.(GU n.22 del 24-5-2000 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile n. 116/1999 r.g. pendente tra Conte Rosalba, difesa dall'avv. Giuseppe Ruocco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania, strada Garibaldi n. 19, e Banca di Credito Cooperativo di Civitella, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Arena presso il cui studio in Vallo della Lucania, via Stefano Passaro, Parco Margherita, scala D, e' elettivamente domiciliata; In cui, letti gli atti, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue. L'attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 10 del 21 gennaio 1999 della Pretura di Vallo della Lucania, emesso a favore dell'opposto istituto di credito, per L. 5.478.666, somma corrispondente all'esposizione debitoria alla data del 1o ottobre 1998 sul conto corrente, con apertura di credito, n. 770/02. Tra i motivi dell'opposizione vi e' anche quello della illegittimita' della avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in ordine alla quale viene anche spiegata domanda riconvenzionale. L'opposto istituto non ha negato tale circostanza, ma, assumendo che la non contestazione dell'estratto conto bancario periodicamente inviato al cliente, priverebbe questi della possibilita' di contestare il credito e che tale riconoscimento avrebbe effetti anche nei confronti del fidejussore, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 274/2000). 00C0432