N. 276 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1999

Ordinanza emessa il 1o dicembre 1999 dal giudice istruttore presso il
tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra
Conte Rosalba e Banca di Credito Cooperativo di Civitella
Credito  (Istituti  di)  -  Interessi  bancari  -  Clausole  relative
all'anatocismo  contenute  nei contratti stipulati anteriormente alla
delibera  CICR  di  cui  all'art.  25  d.lgs.  n. 342/1999 - Prevista
validita'  ed  efficacia  fino alla data di entrata in vigore di tale
delibera   -   Irragionevolezza   -   Ingiustificata   disparita'  di
trattamento  fra  istituti  di  credito  e  loro clienti, nonche' tra
crediti "bancari" e crediti di altro tipo - Violazione del diritto di
azione  e  di  difesa  -  Contrasto  con  la tutela del credito e del
risparmio a fini sociali - Eccesso di potere legislativo - Violazione
dei  principi  in  materia  di  formazione  delle  leggi  (avendo  il
legislatore  delegato  demandato al CICR l'individuazione del termine
finale    di    validita'   ed   efficacia   delle   clausole   sulla
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione,  artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 41,
  terzo comma, 47, primo comma, 70 e 76.
(GU n.22 del 24-5-2000 )
                        IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Ha   pronunziato   la   seguente  ordinanza  nella  causa  civile
  n. 116/1999  r.g.  pendente  tra  Conte  Rosalba,  difesa dall'avv.
  Giuseppe  Ruocco  ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
  in  Vallo della Lucania, strada Garibaldi n. 19, e Banca di Credito
  Cooperativo  di  Civitella,  in persona del presidente pro-tempore,
  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Giuseppe  Arena  presso il cui
  studio   in   Vallo  della  Lucania,  via  Stefano  Passaro,  Parco
  Margherita, scala D, e' elettivamente domiciliata;
    In  cui,  letti  gli  atti, a scioglimento della riserva, osserva
  quanto segue.
    L'attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 10 del
  21  gennaio  1999  della  Pretura  di Vallo della Lucania, emesso a
  favore  dell'opposto  istituto  di credito, per L. 5.478.666, somma
  corrispondente  all'esposizione  debitoria alla data del 1o ottobre
  1998 sul conto corrente, con apertura di credito, n. 770/02.
    Tra   i   motivi   dell'opposizione  vi  e'  anche  quello  della
  illegittimita'  della  avvenuta  capitalizzazione trimestrale degli
  interessi  passivi,  in  ordine  alla  quale  viene  anche spiegata
  domanda riconvenzionale.
    L'opposto  istituto non ha negato tale circostanza, ma, assumendo
  che    la    non   contestazione   dell'estratto   conto   bancario
  periodicamente   inviato   al   cliente,  priverebbe  questi  della
  possibilita'  di  contestare  il  credito e che tale riconoscimento
  avrebbe  effetti anche nei confronti del fidejussore, ha chiesto la
  concessione  della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai
  sensi dell'art. 648 c.p.c.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 274/2000).
00C0432