N. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1999

Ordinanza emessa il 1o dicembre 1999 dal giudice istruttore presso il
tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra
Amorelli Francesco ed altri e Banco di Napoli S.p.a.
Credito  (Istituti  di)  -  Interessi  bancari  -  Clausole  relative
all'anatocismo  contenute  nei contratti stipulati anteriormente alla
delibera  CICR  di  cui  all'art.  25  d.lgs.  n. 342/1999 - Prevista
validita'  ed  efficacia  fino alla data di entrata in vigore di tale
delibera   -   Irragionevolezza   -   Ingiustificata   disparita'  di
trattamento  fra  istituti  di  credito  e  loro clienti, nonche' tra
crediti "bancari" e crediti di altro tipo - Violazione del diritto di
azione  e  di  difesa  -  Contrasto  con  la tutela del credito e del
risparmio a fini sociali - Eccesso di potere legislativo - Violazione
dei  principi  in  materia  di  formazione  delle  leggi  (avendo  il
legislatore  delegato  demandato al CICR l'individuazione del termine
finale    di    validita'   ed   efficacia   delle   clausole   sulla
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi).
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione,  artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 41,
  terzo comma, 47, primo comma, 70 e 76.
(GU n.22 del 24-5-2000 )
                        IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Ha   pronunziato   la   seguente  ordinanza  nella  causa  civile
  n. 102/1999 r.g. pendente tra Amorelli Francesco, Amorelli Vincenzo
  e  Ruocco  Angelina, tutti difesi dall'avv. Ettore Borea di Sapri e
  domiciliati  nella  cancelleria  del tribunale come per legge; e il
  Banco  di  Napoli S.p.a., sede di Salerno, difeso dall'avv. Ottavio
  De  Hippolitys  e presso con lui elettivamente domiciliato in Vallo
  della Lucania alla via L. Rinaldi n. 8;     In cui, letti gli atti,
  a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.
    Gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15
  del  4 febbraio 1999 della Pretura di Vallo della Lucania, emesso a
  favore  dell'opposto  istituto di credito, per L. 27.815.563, somma
  corrispondente  all'esposizione  debitoria alla data del 1o gennaio
  1999  sul  conto  corrente,  con  apertura  di  credito, n. 27/1609
  relativo  ad  Amorelli  Francesco e in relazione al quale gli altri
  opponenti hanno prestato fidejussione.
    Tra   i   motivi   dell'opposizione  vi  e'  anche  quello  della
  illegittimita'  della  avvenuta  capitalizzazione trimestrale degli
  interessi passivi.
    L'opposto  istituto non ha negato tale circostanza, ma, assumendo
  che    la    non   contestazione   dell'estratto   conto   bancario
  periodicamente   inviato   al   cliente,  priverebbe  questi  della
  possibilita'  di  contestare  il  credito e che tale riconoscimento
  avrebbe  effetti anche nei confronti del fidejussore, ha chiesto la
  concessione  della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai
  sensi dell'art. 648 c.p.c.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 274/2000).
00C0433