N. 293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2000
Ordinanza emessa il 20 marzo 2000 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Ganci Raffaele Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - Ipotesi di procedimenti per reato punibile con la pena dell'ergastolo - Facolta' di chiedere, sino alla data di entrata in vigore della l. 16 dicembre 1999, n. 479, tale rito prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale - Mancata previsione Disparita' di trattamento tra imputati. - D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223. - Costituzione, art. 3.(GU n.23 del 31-5-2000 )
LA CORTE DI ASSISE Nel procedimento penale, recante il numero 25/1999, r.g. Corte di assise, contro Ganci Raffaele, nato a Palermo il 4 gennaio 1932, imputato dei reati di strage ed omicidio in pregiudizio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo, commessi in Palermo il 3 settembre 1982; Ha emesso la seguente ordinanza rilevato, preliminarmente, che l'imputato Ganci Raffaele all'udienza del 4 marzo 2000, ha chiesto di essere giudicato col rito abbreviato, ai sensi di quanto statuito dall'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio1998, n. 51; ed altresi' che il presente giudizio avviato nei confronti di Ganci Raffaele non e' ancora pervenuto alla fase dell'istruzione dibattimentale e che alla data del 2 giugno 1999, non era ancora in corso, dato che il decreto che l'ha disposto e' stato emesso successivamente, vale a dire il 23 giugno 1999; O s s e r v a Col d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51, al capo XIII, in sede di istituzione del giudice unico di primo grado, il legislatore, per evidenti finalita' deflattive, all'art. 223 ha esteso la possibilita' per l'imputato di accedere al rito abbreviato anche ai casi in cui il giudizio di primo grado, non pervenuto alla fase dell'istruzione dibattimentale fosse gia' in corso "alla data di efficacia" del decreto. Tale data di efficacia, in forza della modifica disposta all'art. 247 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188, e' con certezza individuabile in quella del 2 giugno 1999. Peraltro, in conformita' al prevalente orientamento giurisprudenziale, il giudizio di primo grado puo' ritenersi "in corso" quando ne siano stati approntati tutti i presupposti richiesti dalla legge per avviarlo, e cioe' a dire, quando il giudice per l'indagine preliminare abbia emesso il decreto che dispone il giudizio; Ne segue che, in virtu' della cennata normativa, nei giudizi di primo grado non ancora pervenuti alla fase dell'istruzione dibattimentale, se il decreto che ne ha disposto il giudizio risulta gia' emesso alla data del 2 giugno 1999, all'imputato e' attribuita la facolta' di chiedere il giudizio abbreviato, in deroga all'ordinaria disciplina che poneva (e pone, tuttora) uno sbarramento altrimenti invalicabile, individuato nel momento della formulazione delle conclusioni in sede di udienza preliminare. L'introduzione di tale deroga normativa - limitandosi ad estendere per alcuni imputati il termine ultimo per richiedere il rito abbreviato - di per se' stessa, non determinava alcuna fonte di disparita' di trattamento; atteso che gli imputati per i quali il decreto che dispone il giudizio fosse stato emesso dopo il 2 giugno 1999, avrebbero potuto, comunque, richiedere il giudizio abbreviato nei termini previsti dagli artt. 438 e segg. c.p.p., di guisa che, in tali casi il mancato ricorso al giudizio abbreviato sarebbe, comunque, scaturito da una libera scelta processuale. Il quadro normativo ora descritto risulta chiaramente sconvolto dalle modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479. Infatti, con tale legge si e' estesa la possibilita' di fare ricorso al giudizio abbreviato anche ai reati astrattamente punibili colla pena dell'ergastolo per i quali l'accesso a tale rito era in precedenza precluso. Segnatamente, l'art. 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, modificando l'art. 442 c.p.p., ha reintrodotto l'ammissibilita' del giudizio abbreviato anche per i reati punibili colla pena dell'ergastolo, gia' dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega , con sentenza della Corte costituzionale del 21 aprile 1991,n. 176. Ne deriva che, gli imputati nei giudizi di primo grado per i quali non sia stata ancora iniziata l'istruzione dibattimentale ed il cui giudizio fosse gia' in corso alla data del 2 giugno 1999, hanno la facolta' di chiedere il giudizio abbreviato anche se i reati loro ascritti comportano (astrattamente) la pena dell'ergastolo; mentre siffatta facolta' non e' riconosciuta agli imputati nei giudizi di primo grado non ancora giunti alla fase dell'istruzione dibattimentale, per i quali il giudizio fosse iniziato dopo il 2 giugno 1999. Orbene, a parere di questa Corte, non sembra dubitabile che, alla luce della descritta normativa, sussista, tra imputati che pure versano nella medesima fase processuale e debbono rispondere degli stessi reati, una palese quanto ingiustificata disparita' di trattamento, determinata unicamente dalla circostanza che il decreto che ha disposto il giudizio nei loro confronti sia stato emesso prima o dopo la data del 2 giugno 1999. Il caso in trattazione e' emblematico. Invero, all'imputato Ganci Raffaele appare preclusa oggi la possibilita' di fare ricorso al giudizio abbreviato e quindi di accedere al beneficio della riduzione della pena, per il solo fatto che il decreto che ne ha disposto il giudizio e' stato emesso il 23 giugno 1999 e, quindi, in data successiva al 2 giugno 1999; mentre a Madonia Antonino, Lucchese Giuseppe, Galatolo Vincenzo, Anselmo Francesco Paolo e Ganci Calogero (suoi coimputati, sino a quando, in data odierna, questo giudice non ha disposto la separazione dei processi) tale facolta' e' stata riconosciuta, atteso che il relativo decreto che ha disposto il giudizio nei loro confronti e' stato emesso il 7 aprile 1999. La suddetta disparita' si appalesa ancor piu' stridente quando si consideri: che tutti gli imputati facevano inizialmente parte di un unico procedimento; che la posizione del Ganci Raffaele era stata separata da quella degli altri imputati solo perche' ragioni di salute gli avevano impedito di partecipare all'udienza preliminare; ed ancora che a seguito dei rispettivi provvedimenti di rinvio a giudizio i due procedimenti penali (quello contro Ganci Raffaele e quello contro gli altri imputati) erano stati nuovamente riuniti nella fase degli atti preliminari del presente giudizio. Peraltro, non pare dubitabile che la diversita' di trattamento risulti assolutamente ingiustisficata ed irragionevole quando si tenga conto della ratio dell'art. 223 del d.lgs. n. 51 del 1998, e succ. mod. Invero, la possibilita' di accedere al giudizio abbreviato nel corso del giudizio di primo grado e' offerta dal legislatore all'evidente scopo di deflazionare i dibattimenti la cui fase istruttoria non sia ancora iniziata, in coerenza coll'obbiettivo della riforma di ridurre il ricorso alla fase dibattimentale. Obbiettivo, com'e' noto, perseguito, altresi', coll'ampliamento dei poteri del g.u.p. ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere (cfr. ad es. l'art. 421-bis c.p.p., nonche' gli artt. 422, 423 e 425 c.p.p. nel testo novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479); colla previsione dell'introduzione concordata tra le parti di atti contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero o della documentazione dell'attivita' di investigazione difensiva ben oltre i previgenti limiti sanciti dall'art. 431; e soprattutto colla radicale riforma del rito abbreviato, attraverso la soppressione del consenso del p.m. e persino della discrezionalita' del giudice in merito all'ammissione del rito richiesto nell'assenza di condizionanti istanze di integrazione probatoria. Tanto premesso, pare davvero incomprensibile la ragione per la quale l'accesso al giudizio abbreviato in ordine ai reati astrattamente puniti colla pena dell'ergastolo, in precedenza precluso dal dettato normativo, non sia consentito a tutti gli imputati che si trovino con un giudizio di primo grado in corso e con istruzione dibattimentale non ancora iniziata, indipendentemente dall'epoca (precedente o successiva al 2 giugno 1999), di instaurazione del giudizio stesso. Ed una discriminazione tra imputati dovuta unicamente ad un dato temporale (quello del momento in cui e' stato emesso il decreto che dispone il giudizio) del tutto slegato dalla fase processuale del giudizio in corso ed in ordine ad esso assolutamente ininfluente sia nella sostanza che nella forma, pare a questa Corte, oltre che, irragionevole anche non legittima. Peraltro, anche tenendo presente i costanti insegnamenti della Corte costituzionale, che ha da sempre evidenziato l'inscindibilita' del collegamento tra il beneficio della riduzione della pena (derivante all'imputato per effetto dell'ammissione al rito abbreviato) e lo scopo perseguito dal legislatore di evitare il dibattimento; non puo' farsi a meno di rilevare che, nell'ipotesi di specie, la posizione processuale dell'imputato Ganci Raffaele rispetta appieno i requisiti di massima richiesti (non essendo ancora iniziata la fase cruciale del dibattimento, vale a dire quella dell'istruzione dibattimentale) ed in ogni caso appare del tutto identica a quella dei suoi ex coimputati (per i quali il rito abbreviato non e' precluso). In definitiva, nell'impossibilita' di individuare quali ragioni possano avere fondato la differenziazione tra le posizioni dianzi descritte, pare possa argomentarsi che la citata sperequazione sia dipesa da un parziale mancato adeguamento del testo dell'art. 223 del d.lgs. n. 51/1998, succ. mod., alla nuova disciplina del rito abbreviato prevista dal testo novellato dell'art. 442 c.p.p. Il mancato adeguamento tra le riforme, a parere della Corte, ha in sostanza determinato una disciplina transitoria del rito abbreviato che immotivatamente ed irragionevolmente risulta applicabile soltanto ad alcuni imputati e non a tutti quelli che - al momento dell'entrata in vigore della modifica processuale - si trovavano nella medesima posizione di imputati (per reati punibili astrattamente coll'ergastolo), col giudizio di primo grado in corso ed istruzione dibattimentale non ancora iniziata. La differenziazione e' ovviamente giusticabile solo per i casi nei quali il decreto che dispone il giudizio sia emesso in data successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina del rito abbreviato ex art. 438 c.p.p., sia perche' in tal caso anche all'imputato di reati astrattamente punibili coll'ergastolo e' concessa la possibilita' di chiedere, in sede di udienza preliminare, il rito speciale, sia perche' pare ragionevole che il legislatore abbia voluto, colla preclusione temporale indicata dall'art. 438 c.p.p. evitare anche quello spreco di energie processuali profuse tra la conclusione dell'udienza preliminare e la fase dell'istruzione dibattimentale. Ma se il decreto che dispone il giudizio e' antecedente all'entrata in vigore della riforma, non pare dubitabile che la cennata irragionevole distinzione tra imputati che, pure, versano nella medesima posizione processule sussista. Invero, agli imputati di reati in astratto punibili coll'ergastolo, nei cui confronti il decreto che dispone il giudizio sia stato emesso nel periodo andante tra il 2 giugno 1999, e l'entrata in vigore della riforma non e' mai concessa la facolta' di chiedere il giudizio abbreviato. Ne' puo' sostenersi che trattandosi di una normativa transitoria il legislatore ha piena liberta' nell'individuare le categorie (o il che e' equivalente, le posizioni processuali) che possono beneficiare della normativa stessa. Infatti, nella fattispecie il legislatore non ha operato una distinzione tra posizioni processuali diverse, ma nell'ambito di un'identica situazione processuale ha scelto un discrimine di tipo esclusivamente temporale, del tutto irragionevole ed anzi in palese contraddizione non solo col principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Carta costituzionale, ma anche collo scopo stesso perseguito dalla norma di cui all'art. 223 d.lgs. n. 51/1998. Peraltro, pare assolutamente manifesto come nel presente giudizio la risoluzione della questione di costituzionalita', dianzi cennata ed infra specificata, sia rilevante considerato che l'accesso al giudizio abbreviato comporta per l'imputato che ne richieda l'applicazione - in caso di condanna - l'accesso ad un regime sanzionatorio piu' favorevole. Pertanto, appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - per violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione - dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non prevede che anche nei giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998 e sino all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente colla pena dell'ergastolo, l'imputato prima dell'istruzione dibattimentale abbia facolta' di chiedere il giudizio abbreviato.
P .Q .M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non prevede che anche nei giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998 e sino all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente colla pena dell'ergastolo, l'imputato prima dell' istruzione dibattimentale abbia facolta' di chiedere il giudizio abbreviato; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri; nonche', sempre a cura della cancelleria, la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica; Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di legge. Palermo, addi' 20 marzo 2000. Il Presidente: Nobile 00c0452