N. 139 ORDINANZA 11 - 16 maggio 2000

Ordinanza 11-16 maggio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Corte  dei conti - Sezioni giurisdizionali regionali - Applicazione a
tutte le sezioni regionali delle disposizioni di legge concernenti la
Sezione giurisdizionale per la Sardegna - Asserita illegittimita' per
ragioni  identiche  a  quelle  della  dichiarata  incostituzionalita'
dell'art.  5  del  d.P.R. n. 240 del 1982 - Motivazione ob relationem
sulla  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  della  questione e
carente   indicazione   dei   parametri  costituzionali  -  Manifesta
inammissibilita'.
- Legge  8  ottobre  1984,  n. 658,  art.  5; [legge 14 gennaio 1994,
  n. 19,  recte:]  d.l.  15  novembre  1993,  n. 453 (convertito, con
  modificazioni,  nella  legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 1, comma
  3.
Corte  dei  conti  - Sezioni giurisdizionali regionali - Funzioni del
  Procuratore generale - Asserita violazione dell'autonomia regionale
  -   Difetto   di   motivazione  sulla  rilevanza  e  non  manifesta
  infondatezza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- [Legge  14  gennaio  1994,  n. 19,  recte:]  D.L. 15 novembre 1993,
  n. 453 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994,
  n. 19),  art. 2, comma 2; d.l. [27, recte:] 23 ottobre 1996, n. 543
  (convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  20  dicembre 1996,
  n. 639), art. 1, comma 3-bis.
- Costituzione,  artt.  24,  secondo  comma, 97, 100, ultimo comma, e
  125.
Corte dei conti - Sezioni giurisdizionali regionali - Sentenze emesse
  dalle  Sezioni  regionali - Appello alle Sezioni centrali - Difetto
  di  motivazione  sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della
  questione - Manifesta inammissibilita'.
- [Legge  14  gennaio  1994,  n. 19,  recte:]  D.L. 15 novembre 1993,
  n. 453 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994,
  n. 19),  art.  1,  commi  5, 5-bis e 5-ter, aggiunti dalla legge 20
  dicembre 1996, n. 639.
- Costituzione,  artt.  111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo
  comma.
Corte  dei  conti  - Personale amministrativo - Dotazioni organiche -
  Rideterminazione - Carenza di forza di legge nell'atto denunciato -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997.
- Costituzione,  artt.  134,  70, 81, [terzo, recte:] quarto comma, e
  97.
(GU n.22 del 24-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
8 ottobre  1984,  n. 658  (Istituzione  in  Cagliari  di  una sezione
giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti); degli
artt. 1,  commi  3,  5,  5-bis  e  5-ter,  e  2,  comma  2, del d.-l.
15 novembre  1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo  della  Corte  dei  conti),  convertito, con modificazioni,
nella  legge  14 gennaio  1994,  n. 19;  dell'art. 1, comma 3-bis del
d.-l.  23 ottobre  1996,  n. 543  (Disposizioni urgenti in materia di
ordinamento  della  Corte  dei conti), convertito, con modificazioni,
nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e del decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  28 aprile  1997  (Rideterminazione  delle
dotazioni  organiche  delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
funzionali  e  dei profili professionali del personale amministrativo
della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre
1998  dalla  Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
Valle   d'Aosta,  nel  giudizio  di  responsabilita'  instaurato  nei
confronti  di  componenti  della Giunta regionale, iscritta al n. 882
del  registro  ordinanze  1998  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 29 settembre 1998 (r.o. n. 882
del  1998),  la  Corte  dei  conti  -  Sezione giurisdizionale per la
Regione  Valle  d'Aosta  ha  sollevato,  nel  corso di un giudizio di
responsabilita'  instaurato  nei confronti di componenti della Giunta
regionale, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della
legge  8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione
giurisdizionale  e  delle  sezioni  riunite  della Corte dei conti) e
dell'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del  d.-l. 15 novembre 1993, n. 453,
recante  disposizioni  in  materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti);
        che  la  seconda  delle menzionate disposizioni (da intendere
piu'  esattamente  come  art. 1, comma 3, del d.-l. 15 novembre 1993,
n. 453,  convertito,  con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994),
nel prevedere l'applicazione a tutte le Sezioni regionali della Corte
dei  conti  delle  disposizioni  di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11
della   legge   8 ottobre   1984,  n. 658,  sarebbe,  ad  avviso  del
rimettente,  illegittima  per  le  stesse  ragioni  per  le  quali fu
dichiarato  incostituzionale  l'art. 5  del  d.P.R.  29 aprile  1982,
n. 240  (Norme  di  attuazione dello statuto speciale per la Sardegna
concernenti  istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e
delle  sezioni  riunite  della  Corte dei conti). Tale illegittimita'
affliggerebbe,  conseguentemente,  anche  l'art. 5 della legge n. 658
del 1984;
        che  l'ordinanza denuncia, altresi', l'art. 2, comma 2, della
stessa  legge  (recte:  art. 2,  comma 2, del d.-l. 15 novembre 1993,
n. 453,  convertito,  con modificazioni, nella menzionata legge n. 19
del  1994),  unitamente  all'art. 1, comma 3-bis del d.-l. 27 (recte:
23) ottobre   1996,   n. 543  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
ordinamento  della  Corte  dei conti), convertito, con modificazioni,
nella  legge 20 dicembre 1996, n. 639, per violazione degli artt. 24,
secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione;
        che, a tale ultimo riguardo, l'ordinanza - dopo aver rilevato
che  il  menzionato  art. 1,  comma  3-bis  del d.-l. n. 543 del 1996
prevede  che,  prima  di emettere l'atto di citazione, il Procuratore
regionale  invita  il  presunto  responsabile a depositare le proprie
deduzioni,  potendo, altresi', "disporre l'archiviazione senza nessun
riscontro  da  parte  del  giudice"  -  osserva che l'istituzione del
Procuratore  regionale  con  poteri  di  controllo  sugli  atti della
Regione viola il sistema autonomistico giacche':
        1)  l'altro  magistrato  addetto  all'ufficio del Procuratore
regionale "dipende esclusivamente da questo";
        2)  il  Procuratore  regionale puo' ricorrere in appello alle
Sezioni  centrali,  sostenere  presso  queste  le  funzioni  di  Vice
Procuratore  generale  e,  nel caso di rinvio alla Sezione regionale,
sostenere nuovamente le funzioni di Procuratore regionale;
    che  viene,  al tempo stesso, sollevata questione di legittimita'
costituzionale:
        a)  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
28 aprile  1997  (Rideterminazione  delle  dotazioni  organiche delle
qualifiche  dirigenziali,  delle  qualifiche funzionali e dei profili
professionali  del  personale  amministrativo della Corte dei conti),
per  violazione degli artt. 70, 81, terzo (recte: quarto) comma, e 97
della Costituzione;
        b)  dell'art. 1,  comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 19
(recte:   art. 1,  comma  5,  del  d.-l.  15 novembre  1993,  n. 453,
convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19 del 1994)
e  dei  commi  5-bis  e  5-ter  aggiunti a detto articolo dalla legge
20 dicembre  1996,  n. 639  (Conversione in legge, con modificazioni,
del  d.-l.  23 ottobre  1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in
materia  di  ordinamento  della  Corte dei conti), che, nel prevedere
l'appello   avverso   le   sentenze   delle  Sezioni  giurisdizionali
regionali, si porrebbero in contrasto con gli artt. 111, terzo comma,
e 125, secondo comma, della Costituzione.
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  solleva  le sopra riferite
questioni  con  ordinanza  priva,  nel  suo complesso, degli elementi
idonei   a   dare   valido   ingresso  al  giudizio  di  legittimita'
costituzionale,  quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e
sulla non manifesta infondatezza delle questioni stesse;
        che, in particolare, nel caso della denunciata illegittimita'
dell'art. 8  della  legge n. 658 del 1984 e dell'art. 1, comma 3, del
d.-l.  n. 453  del  1993,  il  rimettente  si  limita  a  motivare ob
relationem senza neppure indicare i parametri;
        che,  quanto  alle  altre  questioni  sollevate, l'ordinanza,
invero  non del tutto chiara e puntuale nelle sue argomentazioni, non
soddisfa  quell'obbligo  di  adeguata motivazione, in ordine sia alla
rilevanza che alla non manifesta infondatezza delle proposte censure,
al  quale  il rimettente e' tenuto, onde consentire a questa Corte il
necessario   controllo   sulla   sussistenza   delle   condizioni  di
proponibilita' delle questioni stesse;
        che,   in   ordine  alla  questione  investente  il  d.P.C.M.
28 aprile  1997,  il  rimettente  non  considera, oltre tutto, che si
tratta  di provvedimento che non rientra tra gli atti aventi forza di
legge  e  che  non  e'  percio'  suscettibile  del sindacato previsto
dall'art. 134 della Costituzione;
        che,   pertanto,   tutte   le   questioni   vanno  dichiarate
manifestamente inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
costituzionalita':
        dell'art. 5  della  legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione
in  Cagliari  di  una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite
della  Corte dei conti) e dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 15 novembre
1993,  n. 453  (Disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo
della  Corte  dei  conti), convertito, con modificazioni, nella legge
14 gennaio 1994, n. 19;
        dell'art. 1,  comma  5,  del  citato  d.-l. 15 novembre 1993,
n. 453,  convertito,  con modificazioni, nella menzionata legge n. 19
del  1994  e  dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla
legge   20 dicembre   1996,   n. 639   (Conversione   in  legge,  con
modificazioni,   del   d.-l.   23 ottobre   1996,   n. 543,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  ordinamento  della  Corte dei
conti),  proposta  in  riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo)
comma, e 125, secondo comma, della Costituzione;
        dell'art. 2,  comma  2,  del predetto d.-l. 15 novembre 1993,
n. 453,  convertito,  con modificazioni, nella menzionata legge n. 19
del  1994 nonche' dell'art. 1, comma 3-bis del d.-l. 23 ottobre 1996,
n. 543  (Disposizioni  urgenti  in materia di ordinamento della Corte
dei  conti),  convertito,  con modificazioni, nella legge 20 dicembre
1996,  n. 639,  proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma,
97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione;
        del   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
28 aprile  1997  (Rideterminazione  delle  dotazioni  organiche delle
qualifiche  dirigenziali,  delle  qualifiche funzionali e dei profili
professionali  del  personale  amministrativo della Corte dei conti),
proposta  in  riferimento agli artt. 70, 81, quarto comma, e 97 della
Costituzione; questioni sollevate tutte dalla Corte dei conti Sezione
giurisdizionale  per  la  Regione  Valle  d'Aosta, con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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