N. 142 ORDINANZA 11 - 16 maggio 2000

Ordinanza 11-16 maggio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Universita'  -  Istruzione  universitaria  -  Accessi  -  Potere  del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
di  limitare  gli  accessi  a taluni corsi universitari - Prospettata
violazione  del principio della riserva relativa di legge, in assenza
di  precetti  idonei  a  indirizzare  la normazione secondaria, e del
principio  di tutela del diritto allo studio - Sopravvenuto mutamento
del  quadro  normativo  -  Necessita'  di una nuova valutazione della
rilevanza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato
  dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Costituzione, artt. 33 e 34.
(GU n.22 del 24-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4,
della  legge  19 novembre  1990,  n. 341  (Riforma  degli ordinamenti
didattici  universitari),  come  modificato  dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo),  promossi  con ordinanze emesse il 3 e il 4 dicembre 1998
dal  Tribunale  amministrativo regionale della Sicilia, il19 dicembre
1997  e il 21 ottobre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio,  il  3 dicembre  1998  dal  Tribunale amministrativo regionale
della  Sicilia,  il  28 ottobre  e  l'11 febbraio  1998,  il  19 e il
15 dicembre  1997,  il 25 novembre 1998, il 15 e il 1o dicembre 1997,
il  15,  il  19 e il 1o (n. 2 ordinanze) dicembre 1997, il 28 gennaio
1998,  il  1o,  il  19 e il 15 dicembre 1997, il 29 ottobre 1997 e il
5 novembre  1997  dal  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio,
rispettivamente  iscritte  ai  nn. 254, 255, 359, 439, 456, 599, 603,
610,  632,  649,  665,  691,  692,  703,  732,  733, 734 del registro
ordinanze  1999,  e  ai  nn. 4, 18, 19, 20, 21 del registro ordinanze
2000  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19,
25,  37,  38,  43,  44,  47,  48,  50, 51 e 52, prima serie speciale,
dell'anno 1999 e nn. 3, 5 e 6, prima serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli atti di costituzione di Domenico Cicero e di Valentina
Damiata  nonche'  gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
diciannove  ordinanze  di identico contenuto (r.o. nn. 359, 439, 599,
603, 610, 632, 649, 665, 691, 692, 703, 732, 733 e 734 del 1999, r.o.
nn. 4,  18,  19, 20 e 21 del 2000), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 33  e  34  della  Costituzione  e per violazione del "principio
costituzionale  della  riserva  di  legge", questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 9,  comma  4, della legge 19 novembre 1990,
n. 341  (Riforma  degli  ordinamenti  didattici  universitari),  come
modificato  dall'art. 17,  comma  116,  della  legge  15 maggio 1997,
n. 127    (Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di controllo), che
ha   attribuito   al   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  il  potere di determinare la limitazione
degli accessi a taluni corsi universitari;
        che il rimettente ritiene la questione rilevante, anche nella
fase  cautelare,  trattandosi  di  giudizi  promossi  da studenti non
ammessi  all'immatricolazione al primo anno dei corsi, per i quali le
universita'  hanno  stabilito  un  numero  massimo  di  iscrizioni  e
l'amministrazione  ha dettato il decreto ministeriale 21 luglio 1997,
n. 245   (Regolamento   recante   norme   in   materia   di   accessi
all'istruzione    universitaria    e   di   connesse   attivita'   di
orientamento);
        che,  secondo  tutte le ordinanze di rimessione, in base agli
artt. 33  e  34 della Costituzione sussisterebbe una riserva relativa
di legge in materia di diritto allo studio, anche universitario, come
affermato  da  una consolidata giurisprudenza amministrativa, poiche'
l'art. 33,    secondo    comma,    della   Costituzione,   stabilisce
espressamente   che   "la   Repubblica   detta   le   norme  generali
sull'istruzione  e  istituisce  scuole  di  ogni  ordine  e grado", e
l'art. 34, primo comma, sancisce che "la scuola e' aperta a tutti";
        che   nelle   ordinanze   si   osserva   che   la  previsione
costituzionale  di  una  riserva relativa di legge in una determinata
materia  non  preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre
fonti  la disciplina della materia stessa, ma cio' e' possibile, come
precisato   dalla   giurisprudenza  costituzionale,  soltanto  previa
determinazione,  da  parte  del legislatore medesimo, di una serie di
precetti  idonei  a vincolare e indirizzare la normazione secondaria,
o,  comunque,  previa  individuazione  delle  linee  essenziali della
disciplina;
        che  la  disposizione  censurata, al contrario, conferisce al
Ministro  il  potere  di  determinare  la  limitazione  degli accessi
all'istruzione  universitaria,  senza  alcuna  previa  fissazione dei
principi generali della disciplina, attribuendo al Ministro stesso il
compito  di  definire,  con  l'ausilio di altro organo della pubblica
amministrazione,  il  Consiglio  universitario  nazionale,  i criteri
generali per la regolamentazione dell'accesso;
        che  la  violazione  del  principio  della  riserva  di legge
comporterebbe  in  tal  modo  anche la violazione del principio della
tutela  del  diritto  allo  studio,  di  cui agli artt. 33 e 34 della
Costituzione;
        che  in  tutti  i giudizi di fronte alla Corte costituzionale
(ad  eccezione  di  quello  iscritto  al  r.o.  n. 665  del  1999) e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso    dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,   sostenendo
l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione;
        che, con tre ordinanze di rimessione di identico tenore (r.o.
nn. 254,  255  e  456  del  1999),  anche il Tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 9,  comma  4, della legge 19 novembre 1990,
n. 341,   come   modificato  dall'art. 17,  comma  116,  della  legge
15 maggio   1997,  n. 127,  per  violazione  dei  medesimi  parametri
costituzionali;
        che,  precisata  la  rilevanza  della  questione,  il giudice
rimettente  osserva  che  la  sentenza  n. 383  del  1998 della Corte
costituzionale,  con  la quale analoga questione e' stata respinta in
relazione  all'istituzione  del  numero chiuso per l'accesso a taluni
corsi  di  laurea, non avrebbe del tutto sgombrato il campo dai dubbi
di  incostituzionalita'  della  norma  esaminata,  perche'  il potere
attribuito  al  Ministro  e'  stato  in concreto esercitato anche per
corsi   universitari   per   i   quali   non   sembrano   rinvenibili
nell'ordinamento  idonee norme legislative a supporto del regolamento
ministeriale adottato;
        che  anche in questi giudizi e' intervenuto il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  chiedendo  che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata;
        che nei giudizi di cui al r.o. nn. 254 e 255 del 1999 si sono
costituite   le  parti  private,  ricorrenti  nei  giudizi  a  quibus
chiedendo   l'accoglimento   della  questione  per  violazione  degli
artt. 3,  34,  70  e 76 della Costituzione, in particolare sostenendo
che,  al  di  fuori dei titoli accademici cui la sentenza della Corte
costituzionale   n. 383   del  1998  si  riferisce,  la  disposizione
impugnata  istituirebbe un potere ministeriale svincolato da adeguati
criteri  di  esercizio,  in  violazione  del principio costituzionale
della   riserva   di  legge,  nonche'  del  principio  costituzionale
dell'autonomia  universitaria,  in  quanto quest'ultima si troverebbe
vincolata a regolamenti del potere esecutivo.
    Considerato   che  tutte  le  ordinanze  prospettano  una  stessa
questione,  concernente  la  medesima  disposizione, e che pertanto i
relativi giudizi possono essere riuniti;
        che,   successivamente   alle  ordinanze  di  rimessione,  e'
sopravvenuta  la  legge  2 agosto  1999,  n. 264 (Norme in materia di
accessi  ai  corsi  universitari)  che  disciplina  (artt. 1  e 2) la
programmazione  a  livello  nazionale  e di singole universita' degli
accessi  ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono
una  limitazione  nel  numero  degli studenti per esigenze formative,
dettando   (art. 3)   principi   e  criteri  ai  quali  le  autorita'
amministrative  devono attenersi per la determinazione del numero dei
posti  relativi  ai  medesimi  corsi,  e  che in particolare (art. 5)
dispone,  con  disciplina  transitoria,  la sanatoria delle posizioni
degli  studenti  ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti in
virtu'  di  ordinanze  cautelari  emesse dai giudici amministrativi o
comunque ammessi dagli atenei;
        che,  essendo  cosi'  mutato il quadro normativo, delle nuove
disposizioni  deve  essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno
dato origine alla presente questione di costituzionalita';
        che,  pertanto,  gli atti devono essere restituiti ai giudici
rimettenti  per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai tribunali
amministrativi regionali del Lazio e per la Sicilia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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