N. 145 ORDINANZA 11 - 16 maggio 2000

Ordinanza 11-16 maggio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Espropriazione  per  pubblica  utilita'  - Indennizzo - Trasferimento
della   proprieta'   di   beni   immobili   della  Societa'  esercizi
aeroportuali  (SEA) all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico  aereo generale (AAVTAG) - Omessa previsione di indennizzo -
Difetto  di  rilevanza della questione, ai fini della decisione sulle
domande proposte nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'.
- D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, art. 18, secondo comma.
- Costituzione, art. 42, terzo comma.
(GU n.22 del 24-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:   Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Cesare  RUPERTO,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 18, secondo
comma,  del  d.P.R.  24 marzo  1981, n. 145 (Ordinamento dell'azienda
autonoma  di  assistenza  al  volo  per  il traffico aereo generale -
AAVTAG),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  1o ottobre  1998  dal
Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra SEA S.p.a. e
il  Ministero delle finanze ed altri, iscritta al n. 900 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  costituzione  della SEA S.p.a., nonche' l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  dell'11 aprile  2000  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato  Maria  Alessandra  Sandulli e l'avvocato dello
Stato  Ignazio  F.  Caramazza  per  il  Presidente  del Consiglio dei
Ministri.
    Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Milano  ha  sollevato  questione  di  costituzionalita' dell'art. 18,
secondo   comma,   del  d.P.R.  24 marzo  1981,  n. 145  (Ordinamento
dell'azienda  autonoma  di  assistenza  al volo per il traffico aereo
generale  - AAVTAG), nel corso di un giudizio instaurato dalla s.p.a.
SEA  (Societa'  esercizi  aeroportuali)  contro  il  Ministero  delle
finanze,  il  Ministero  dei  trasporti,  il Ministero della difesa e
l'AAAVTAG;
        che  dall'ordinanza risulta che la societa' attrice - gerente
il  sistema  aeroportuale  milanese  degli  aeroporti  di  Malpensa e
Linate,  in  forza  di  concessione  direttamente  disposta con legge
18 aprile  1962,  n. 194 (Norme concernenti l'istituzione del sistema
aeroportuale  di  Milano) e sulla base della convenzione del 7 maggio
1962,  autorizzata  da  detta  legge e resa esecutiva con decreto del
Ministro  dei trasporti e dell'aviazione civile del 5 marzo 1964 - ha
chiesto  al  Tribunale l'accertamento della proprieta' di alcuni beni
immobili,  assumendo  di  averli  costruiti  su  terreni  ricevuti in
godimento   dallo  Stato  concedente,  per  realizzare  le  strutture
aeroportuali,   e   lamentando  che  essi  erano  stati  erroneamente
trasferiti  all'AAAVTAG  con  decreto  del Ministro delle finanze del
18 dicembre 1989;
        che   l'ordinanza   riferisce   ancora  che  nella  citazione
introduttiva  del  giudizio  la  SEA  aveva dedotto: a) che, in forza
della  citata  convenzione,  tutte le opere ed infrastrutture da essa
realizzate  "sulle  aree  demaniali  dove  risultano  localizzati gli
aeroporti  privati  di  Linate  e  Malpensa,  gestiti  dalla  stessa"
dovevano  intendersi  di  sua  proprieta'  fino  alla  scadenza della
concessione,  allorquando  rimarranno  acquisite  al demanio statale,
ferma  restando  la possibilita' per lo Stato, qualora dovesse averne
necessita'  per  ragioni  militari o per altro interesse pubblico, di
riacquisirli   prima   della  suddetta  scadenza,  con  l'obbligo  di
corrispondere  un  indennizzo  ai  sensi  dell'art. 42  codice  della
navigazione;  b) che la legge 23 maggio 1980, n. 242, aveva conferito
delega  al  Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza
al   volo   ed  in  particolare  per  la  costituzione  dell'AAAVTAG,
prevedendo   all'art. 3  l'attribuzione  all'ente  di  una  dotazione
patrimoniale   e  finanziaria,  con  trasferimento  di  materiali  ed
impianti   dal   Ministero  della  difesa  e  dal  Commissariato  per
l'assistenza  al  volo  civile;  c)  che  il  d.P.R. n. 145 del 1981,
nell'eseguire  la  delega,  aveva  previsto  che tale dotazione fosse
costituita   per   un   verso   dai   beni  del  demanio  militare  e
dell'aviazione  civile  all'epoca utilizzati per assicurare i servizi
di assistenza al volo attribuiti al nuovo ente (art.18, primo comma),
e  per altro verso "dalle apparecchiature, apparati e suppellettili e
beni  mobili  in  genere,  attualmente  impiegati  allo  scopo  sopra
indicato  e  da chiunque siano stati acquistati o da chiunque vengano
attualmente  utilizzati"  (art.18,  secondo  comma);  d)  che  con il
decreto  18 dicembre  1989  del  Ministro  delle  finanze erano stati
trasferiti all'AAAVTAG taluni beni, tra i quali figuravano impianti e
fabbricati  di  proprieta'  dell'attrice; e) che questo trasferimento
era  avvenuto  in violazione dell'art. 18 del d.P.R. n. 145 del 1981,
che  comprendeva  nell'oggetto  del possibile trasferimento solo beni
immobili  statali  e  beni  di  soggetti estranei all'amministrazione
statale, purche' mobili;
        che  l'ordinanza - premesso che il secondo comma dell'art. 18
del  d.P.R.  n. 145 del 1981 deve essere interpretato nel senso della
sua  riferibilita' anche a beni immobili appartenenti a privati, come
quelli  di  cui si controverte - afferma che tale norma consentirebbe
di  trasferire all'AAAVTAG, senza indennizzo, i beni in questione, da
ritenersi di proprieta' della SEA, essendo pacifico che essa li abbia
costruiti;
        che  sulla  base di tali argomentazioni, il Tribunale solleva
d'ufficio  la  questione  di  costituzionalita' dell'art. 18, secondo
comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, con riferimento all'art. 42, terzo
comma,  della  Costituzione,  "nella  parte  in  cui  non  prevede la
corresponsione  di  alcun  indennizzo  in caso di trasferimento della
proprieta'   di  beni  immobili  da  parte  di  privati  all'AAAVTAG"
osservando  che la questione sarebbe rilevante (in quanto "la censura
investe   direttamente  il  secondo  comma  dell'art. 18...,  la  cui
interpretazione costituisce la sostanza della controversia in esame")
e  non  manifestamente  infondata  (per  il fatto stesso, altre volte
scrutinato   dalla   Corte   costituzionale,   della  sussistenza  di
un'espropriazione senza indennizzo);
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  il quale, con una memoria
depositata     in    prossimita'    dell'udienza,    ha    contestato
l'interpretazione  della  norma  prospettata  dal giudice a quo ed ha
concluso  per la declaratoria di inammissibilita' della questione, in
quanto  la  norma stessa - se interpretata correttamente - renderebbe
insussistente   il   dubbio  di  costituzionalita',  con  conseguente
irrilevanza della questione;
        che  si  e' pure costituita la parte privata SEA, la quale ha
sollecitato  la  dichiarazione  di  inammissibilita' della questione,
sostenendo  che  il  Tribunale  avrebbe  trascurato,  con motivazione
insufficiente, la sua prospettazione interpretativa senza considerare
la   possibilita'   di   adottare   un'interpretazione   conforme   a
Costituzione.
    Considerato che dal testo dell'ordinanza di rimessione emerge che
la SEA ha proposto due domande, chiedendo con la prima l'accertamento
che  i  beni  da essa realizzati e trasferiti all'AAAVTAG, ex art. 18
del  d.P.R. n. 145 del 1981, sono di sua proprieta', e con la seconda
la   declaratoria  di  illegittimita'  del  decreto  ministeriale  di
trasferimento;
        che  il  giudice  a  quo  -  nel  presupposto  che  la  norma
dell'art. 18,  secondo comma, del d.P.R. n. 145 del 1981, consentendo
l'attribuzione  all'AAAVTAG  di  beni (anche immobili) appartenenti a
terzi,  configuri  una  fattispecie  espropriativia  -  ha  sollevato
d'ufficio  la  questione di legittimita' costituzionale di tale comma
"nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcun indennizzo
in  caso  di trasferimento della proprieta' di beni immobili da parte
di privati all'AAAVTAG";
        che,  per  essere rilevante in funzione della decisione sulle
domande  pendenti, la questione avrebbe dovuto essere prospettata con
la  richiesta  di  eliminazione  della  norma  concernente l'asserita
fattispecie espropriativa;
        che in tal caso l'accoglimento della questione avrebbe potuto
consentire  di  riconoscere  fondata  la domanda della SEA, una volta
venuto  meno il (preteso) titolo d'acquisto della proprieta' da parte
dell'amministrazione, mentre il rigetto della questione e, quindi, la
persistenza  di quel titolo, avrebbe potuto consentire di riconoscere
infondata quella domanda;
        che  viceversa  l'ordinanza  di  rimessione (come chiaramente
mostra  il  suo  petitum)  intende  ottenere  una  pronuncia,  che  -
lasciando  in  vigore  la norma denunciata nella parte in cui, a dire
del  Tribunale,  prevederebbe  una  fattispecie  espropriativa  -  ne
dichiari  l'illegittimita'  costituzionale  in  quanto non prevede la
corresponsione  dell'indennizzo  ai  sensi  dell'art. 42, terzo comma
della   Costituzione   e  cosi'  introduca  nella  disposizione,  con
pronuncia additiva, l'obbligo dell'indennizzo;
        che, prospettata nei termini appena individuati, la sollevata
questione  e'  irrilevante  ai  fini  della  decisione  sulle domande
proposte al giudice rimettente;
        che  infatti  una  pronuncia  che  introducesse  nella  norma
l'indennizzo, lasciando in vita la fattispecie espropriativa, sarebbe
rilevante nel giudizio a quo soltanto qualora in esso pendesse, anche
in  via  subordinata,  una domanda della SEA volta ad ottenere, senza
porre  in  discussione  l'asserita  espropriazione, la corresponsione
dell'indennizzo  imposto  dall'art. 42  Cost., mentre e' pacifico che
una  simile  domanda  non  e'  stata  proposta dalla SEA, la quale ha
decisamente    contestato    la    sussistenza    della   fattispecie
espropriativa;
        che, del resto, non avendo la sollevata questione lo scopo di
eliminare   la   (pretesa)   fattispecie  espropriativa,  il  giudice
rimettente  ben  puo'  valutarne  l'esistenza ai fini della decisione
delle  domande  effettivamente  proposte  e segnatamente di quella di
accertamento  della  proprieta'  dei  beni,  mentre  l'illegittimita'
costituzionale  della norma denunciata per la sola mancata previsione
di un indennizzo non comporterebbe alcun effetto, per i motivi dianzi
indicati, ai fini della decisione;
        che, dunque, la questione appare manifestamente inammissibile
per difetto di rilevanza, in quanto prospettata senza alcuna utilita'
ai fini della decisione delle domande nel giudizio a quo.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R.
24 marzo   1981,   n. 145   (Ordinamento   dell'Azienda  autonoma  di
assistenza  al  volo  per  il traffico aereo generale), sollevata, in
riferimento   all'art. 42,   terzo  comma,  della  Costituzione,  dal
tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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