N. 306 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1999
Ordinanza emessa il 29 novembre 1999 dal tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Rossi Daniele Processo penale - Dibattimento - Atti di cui puo' essere data lettura per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione - Mancata inclusione delle dichiarazioni rese al difensore e sottoscritte da persona successivamente deceduta - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per gli atti assunti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria - Lesione del diritto alla prova. - Cod. proc. pen., art. 512. - Costituzione, artt. 3 e 24, capoverso.(GU n.24 del 7-6-2000 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti del fascicolo processuale n. 63/1995 R.G. a carico di Rossi Daniele, imputato del reato di cui all'art. 73 testo unico n. 309/1990; Alla pubblica udienza del 29 novembre 1999; Rilevato che il teste indicato dal p.m., Garbini Pierluigi, risulta deceduto e che pertanto il p.m. ha chiesto, ex art. 512 c.p.p., la lettura e l'acquisizione del verbale delle sommarie dichiarazioni rese dal medesimo alla p.g. in data 28 dicembre 1994; Rilevato che il difensore dell'imputato ha chiesto la lettura e l'acquisizione del verbale di indagine difensiva ex art. 38 disp. att. c.p.p., contenente le dichiarazioni rese dalla medesima persona in data 5 gennaio 1995 e gia' allegate alla richiesta di riesame della misura cautelare; Considerato che l'art. 512 c.p.p. contiene una indicazione tassativa degli atti dei quali puo' essere data lettura allorche', per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione e che tra tali atti non sono comprese le dichiarazioni rese al difensore e sottoscritte da persona successivamente deceduta; Ritenuto che debba essere sollevata di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 c.p.p. - in relazione agli artt. 3 e 24 capoverso della Costituzione - nella parte in cui non e' previsto il diritto della difesa di introdurre nel dibattimento, ed in luogo del controesame divenuto impossibile, gli esiti delle indagini difensive consistiti in dichiarazioni sottoscritte dalla stessa persona che aveva reso alla p.g. una versione dei fatti, in tutto o in parte, difforme; Ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata in quanto appare evidente la ingiustificata disparita' di trattamento, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, che viene conferita agli atti di indagine formati dall'accusa ed agli atti di indagine del difensore, allorche' non sia possibile raccogliere la prova in contraddittorio al dibattimento; Ritenuto che mentre il p.m., ove la prova testimoniale al dibattimento non sia piu' possibile, puo' avvalersi ex art. 512 c.p.p. della lettura delle dichiarazioni rese allo stesso o alla p.g. nella fase delle indagini preliminari - lettura che sostituisce la prova orale -, eguale diritto non e' riconosciuto alla difesa dell'imputato che non puo' surrogare il diritto al controesame dei testi dell'accusa con la lettura delle dichiarazioni rese dalla stessa persona al difensore, e gia' utilizzate ex art. 38, comma 2-bis disp. att. c.p.p.; Ritenuto che sia, altresi', evidente la violazione dell'art. 24 capoverso della Costituzione, laddove non sia consentito all'imputato di esercitare il proprio diritto alla prova - sancito dagli artt. 190 e 495 capoverso c.p.p. - per contrastare, o meglio precisare, le dichiarazioni del teste dell'accusa contrapponendovi le dichiarazioni rese dalla stessa persona al suo difensore; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sopra prospettata sia rilevante nel presente giudizio in quanto dalla decisione della stessa dipende l'accoglimento o il rigetto, da parte del tribunale, della istanza della difesa di acquisire e dare lettura delle dichiarazioni rese dal teste deceduto;
P. Q. M. Solleva di ufficio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 capoverso della Costituzione, nella parte in cui non prevede, tra gli atti di cui puo' essere data lettura quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione, anche le dichiarazioni rese al difensore e sottoscritte da persona successivamente deceduta; Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato della Repubblica. La Spezia, addi' 29 novembre 1999. Il presidente: Faravino 00C0474