N. 20 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 12 maggio 2000

Ricorso  per  conflitto  di attribuzione depositato in cancelleria il
12 maggio 2000 (della provincia autonoma di Trento)
Radiotelevisione   e   servizi   radioelettrici   -   Radiodiffusione
televisiva   -   Delibera   dell'Autorita'   per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  del 23 febbraio 2000, n. 95, recante "Integrazione del
piano    nazionale   di   assegnazione   delle   frequenze   per   la
radiodiffusione  televisiva"  -  Conflitto  di attribuzione sollevato
dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  - Asserita mancanza di previa
intesa  con la Provincia e difetto di motivazione sulla necessita' di
provvedere  unilateralmente  -  Lesione  della  sfera  di  competenza
regionale   in   materia   -   Violazione   del  principio  di  leale
collaborazione  -  Riferimento ai conflitti 2 e 34 del 1999 sollevati
dalla stessa Provincia contro delibere dell'Autorita' per la garanzia
nelle comunicazioni.
- Delibera  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 23
  febbraio 2000, n. 95/00/CONS.
- Statuto  Regione  Trentino-Alto Adige, artt. 2; 4; 8, nn. 4, 5 e 6;
  16  e  102;  d.P.R.  1o novembre 1973, n. 691, art. 10, ult. comma;
  legge  31  luglio  1997,  n. 249,  art. 2, comma 6; legge 30 aprile
  1998, n. 122, art. 1, comma 3.
(GU n.24 del 7-6-2000 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona del
  Presidente  della  Giunta  provinciale  pro-tempore Lorenzo Dellai,
  autorizzato  con  deliberazione della Giunta provinciale n. 974 del
  20 aprile  2000  (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura
  speciale  del  27  aprile  2000  (rep.  n. 024437) rogata dal dott.
  Tommaso   Sussarellu,  Ufficiale  rogante  della  provincia  stessa
  (all. 2)  -  dagli  avvocati  Giandomenico Falcon di Padova e Luigi
  Manzi  di  Roma,  con  domicilio  eletto  in  Roma presso lo studio
  dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5;
    Contro   il   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  per  la
  dichiarazione che non spetta allo Stato, in relazione al territorio
  della    ricorrente    provincia,   di   approvare   con   delibera
  dell'autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni la integrazione
  del   piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per  la
  radiodiffusione  televisiva,  senza intesa con la provincia e senza
  motivazione  sulla  necessita' di provvedere unilateralmente, e per
  il  conseguente  annullamento  della delibera di tale autorita' del
  23 febbraio   2000,   n. 95/00/CONS,   pubblicata   nella  Gazzetta
  Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000 (all. 3), nella parte in cui essa
  in  tali  condizioni  approva la predetta integrazione del piano di
  assegnazione delle frequenze relativo al territorio della provincia
  autonoma di Trento per violazione:
        dell'art. 2,   dell'art. 4,   dell'art. 8,  nn.  4,  5  e  6,
  dell'art. 16 e dell'art. 102 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
        delle   relative   norme   di   attuazione,  con  particolare
  riferimento  all'art.  10,  ultimo  comma, d.P.R. 1o novembre 1973,
  n. 691;
        del  principio  di  leale cooperazione e della sentenza della
  Corte costituzionale 24 gennaio 1991, n. 21;
        dell'art.  2,  comma  6,  legge  31  luglio  1997,  n. 249, e
  dell'art. 1, comma 3, legge 30 aprile 1998, n. 122.

                     F a t t o  e  d i r i t t o

    La  presente  impugnazione  fa  seguito ai ricorsi con i quali la
  ricorrente   provincia   ha  impugnato  le  delibere  della  stessa
  autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni del 30 ottobre 1998,
  n. 68  (piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze per la
  radiodiffusione   televisiva),   e   del   14 luglio  1999,  n. 105
  (integrazione  dei  piano nazionale di assegnazione delle frequenze
  per  fa radiodiffusione televisiva), che con la deliberazione n. 95
  del 2000 vengono ulteriormente integrate.
    Sia  consentito,  stante la stretta connessione tra i ricorsi, di
  rinviare  a  quanto  premesso  in  fatto  nel  ricorso  avverso  la
  deliberazione  n. 68 del 1998 per quanto riguarda il richiamo delle
  potesta'  statutarie, come precisate dalle norme di attuazione, che
  fondano la competenza provinciale nella materia in questione.
    Conviene  invece  qui  di  nuovo  espressamente  ricordare che in
  particolare  in  relazione al piano nazionale di assegnazione delle
  frequenze  per la radiodiffusione televisiva sono riconosciute alla
  provincia  autonoma di Trento alcune specifiche garanzie di livello
  costituzionale,  sulla  base e sulla scorta della giurisprudenza di
  codesta ecc.ma Corte costituzionale.
    In  effetti,  con  la  sentenza  24 gennaio 1991, n. 21, e' stata
  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 14,
  della  legge  6 agosto  1990;  n. 223,  nella parte in cui esso non
  prevedeva l'intesa fra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e
  di  Trento  relativamente alla localizzazione degli impianti di cui
  al settimo comma dello stesso art. 3.
    A  seguito  di tale decisione, la necessita' dell'intesa e' stata
  poi ribadita dall'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, che
  ne  ha  evidenziato  un  ulteriore  fondamento costituzionale nella
  esigenza "di tutelare le minoranze linguistiche".
    La  disciplina dell'intesa e' stata infine sviluppata e precisata
  dall'art. 1,  comma  3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo
  il  quale l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni "promuove
  apposite  iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa". La
  stessa  autorita'  ha  inoltre  il  potere  di  adottare  il  piano
  nazionale   di  assegnazione  delle  frequenze  "anche  in  assenza
  dell'intesa ...,  con le province autonome di Trento e Bolzano ...,
  qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta
  giorni dalla data di ricezione dello schema di piano"; ma essa deve
  comunque  indicare  "i  motivi e le ragioni di interesse, nazionale
  che hanno determinato la necessita' di decidere unilateralmente".
    Si noti che la stessa Corte costituzionale aveva precisato, nella
  sentenza  n. 21  del  1991, che, "di fronte ai preminenti interessi
  alla  sollecita  approvazione  e  realizzazione  del  piano ed allo
  sfruttamento  ottimale  delle  radiofrequenze",  l'intesa  da  essa
  dichiarata   costituzionalmente   necessaria   non   poteva  "esser
  concepita  in  senso  "forte  ,  e  cioe'  nel senso che il mancato
  raggiungimento   di   essa   sia   di  ostacolo  insuperabile  alla
  conclusione del procedimento".
    La  legge  n. 122  del  1998  ha  dunque chiarito quello che gia'
  pacificamente  discendeva  dal  principio  costituzionale  di leale
  cooperazione  (v. sentt. della Corte costituzionale n. 204 del 1993
  e  n. 116  del 1994), cioe' che, qualora non si raggiunga l'intesa,
  l'autorita'  deve motivare sulle ragioni di interesse nazionale che
  rendono necessario procedere in assenza dell'intesa.
    Nei  ricorsi  avverso  le  deliberazioni  della  autorita' per le
  garanzie  nelle  comunicazioni  del  30 ottobre  1998, n. 68, e del
  14 luglio  1999,  n. 105,  la provincia autonoma di Trento ha fatto
  valere   un   vizio   ed  una  lesione  delle  proprie  prerogative
  costituzionali  consistenti nel fatto che tale autorita', pur senza
  negare,  in  linea di principio, la necessita' dell'intesa, ed anzi
  pur  espressamente  dichiarando  rispettata  la procedura stabilita
  dall'art. 2,  comma  6,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, come
  integrato  dall'art. 1,  commi  2  e 3, della legge 1998, n. 122, a
  salvaguardia  delle  competenze e delle prerogative delle regioni e
  delle province autonome, aveva tuttavia nei fatti provveduto quando
  tali  intese  non  erano  - almeno per quanto riguarda la provincia
  autonoma di Trento - maturate affatto.
    Ne'  d'altronde,  mancando  la  consapevolezza di procedere senza
  l'intesa,  vi  era  alcuna  motivazione  su  eventuali  - ancorche'
  difficilmente  prospettabili  - esigenze di interesse nazionale che
  rendessero necessario il non accoglimento delle istanze prospettate
  dalla provincia.
    Ora,  anche  la delibera "integrativa" n. 95 del 23 febbraio 2000
  e'  affetta  dalla  stesso  vizio.  In effetti nelle premesse della
  deliberazione,   pur   senza  parlare  esplicitamente  di  "intese"
  intercorse,  si  ritiene  tra l'altro "che i siti considerati nella
  pianificazione,  individuati nel rispetto delle procedure stabilite
  dall'art. 2,  comma  6,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, come
  integrato  dall'art. 1,  commi  2  e  3, della legge 1998 n. 122, a
  salvaguardia  delle  competenze e delle prerogative delle regioni e
  delle   province   autonome,   soddisfano  le  esigenze  sia  della
  radiodiffusione  analogica  sia  della  radiodiffusione con tecnica
  digitale".
    In  definitiva,  a  quel  che si legge, anche in questa occasione
  l'autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni ha ritenuto che si
  fosse  raggiunta  l'intesa  con la provincia autonoma di Trento: ma
  come  cio' possa essere accaduto rimane anche in questa circostanza
  un  mistero,  dato  che alla provincia cio' non risulta affatto, ed
  anzi  risulta  chiaramente  il  contrario. In particolare, non solo
  nessuna  intesa  ma  anche  nessun  contatto risulta alla provincia
  intercorso  con  l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in
  relazione alla deliberazione del 23 febbraio 2000.
    Nel merito, poi, la cosiddetta ulteriore integrazione non risulta
  superare  i  motivi di perplessita' che la provincia aveva espresso
  in  relazione alle precedenti delibere. Tali motivi non sono venuti
  meno  a  seguito  dei  chiarimenti  intercorsi  tra  la provincia e
  l'autorita'  in  relazione  alla  delibera n. 105/1999, in esito ai
  quali  il  presidente dell'autorita' ha affermato che i siti, a suo
  tempo proposti dalla provincia sono stati recepiti dal piano.
    Infatti,  non  e'  ancora  garantita  la copertura radioelettrica
  prevista  dalla  originaria  proposta provinciale, come risulta dal
  fatto  che  per  i 99 siti sui quali sono previsti impianti con ERP
  inferiore  ai 200 W i parametri radioelettrici devono ancora essere
  definiti. Non essendo il piano ancora definito, non puo' poi essere
  definitiva   nemmeno   l'individuazione   dei  siti  necessari  per
  garantire  la  copertura del territorio prevista dal piano proposto
  dalla provincia.
    Tale situazione si ripropone anche dopo l'ultima integrazione: si
  veda a tal proposito, il punto 2.4 della Relazione illustrativa del
  23 febbraio  2000:  "I  siti  con ERP inferiore ai 200 W per la Val
  d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia,  Trento  e  Bolzano necessari per
  realizzare le reti per le minoranze linguistiche riconosciute, sono
  stati  gia'  individuati  all'atto  della  pianificazione  di primo
  livello.  Per  tali  siti i parametri radioelettrici degli impianti
  saranno  definiti attraverso l'anzidetta attivita' di progettazione
  sulla  base  delle  richieste  degli  enti  interessati"  (conviene
  precisare  che comunque secondo lo stesso Presidente dell'autorita'
  tali   richieste   non  sono  affatto  vincolanti:  cfr.  nota  del
  13 dicembre 1999, n. 4603 di prot., all. 4).
    Lesiva  nel  contenuto,  e'  sul piano del mancato rispetto delle
  garanzie  statutarie  stabilite  per la ricorrente provincia che la
  deliberazione  n. 95/2000  si rivela anch'essa (come le precedenti)
  palesemente  illegittima.  Basti  osservare  che  tali  garanzie si
  ridurrebbero  a zero se, per poterle considerare soddisfatte, fosse
  sufficiente  dichiarare  nello  premesse  dell'atto,  senza  alcuna
  corrispondenza con la realta', che esse sono state soddisfatte!
    Anche  per  l'integrazione,  come  per il piano ora integrato, va
  sottolineato che l'avere erroneamente ritenuta raggiunta una intesa
  che  non  era  stata  raggiunta  si  traduce  in  una lesione delle
  prerogative  costituzionali  della  provincia. Infatti, come, sopra
  esposto, le garanzie costituzionali della provincia in relazione al
  piano  della  frequenze si traducono - nell'ambito del principio di
  leale  cooperazione  -  nel  duplice  istituto  della previa intesa
  (forma  principale,  della  cooperazione),  o  in alternativa della
  adeguata  motivazione  sulle  ragioni  di  interesse  nazionale che
  impongono  una  determinazione  difforme  da quella richiesta dalla
  provincia  e  sulla quale la provincia stessa sarebbe evidentemente
  disponibile a dare l'intesa.
    L'adeguata  motivazione  e'  anch'essa, non meno dell'intesa, una
  garanzia  costituzionale  data  alla  provincia  di Trento. Essa ha
  infatti  la  funzione  di  documentare  le  ragioni per le quali li
  interessi  rappresentati dalla provincia debbono cedere di fronte a
  preminenti  interessi  nazionali rappresentati dallo Stato, e prima
  ancora  di documentare la circostanza che il mancato raggiungimento
  dell'intesa  e'  dovuto  a  tali  ragioni  attinenti agli interessi
  nazionali, e non ad altre.
    Dando per acquisita una intesa in realta' inesistente l'autorita'
  statale  non  ha invece neppure preso in considerazione il problema
  dell'esistenza  e  della consistenza ditali ragioni, e ha dunque di
  conseguenza  violato gli interessi e le garanzie costituzionalmente
  tutelate della provincia autonoma di Trento.
                              P. Q. M.
    Chiede  all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta
  allo Stato di approvare con delibera dell'autorita' per le garanzie
  nelle   comunicazioni  del  23  febbraio  2000,  n. 95/00/CONS,  la
  integrazione  del  piano  nazionale di assegnazione delle frequenze
  per la radiodiffusione televisiva, in relazione al territorio della
  ricorrente  provincia,  senza  intesa  con  la  provincia  e  senza
  motivazione  sulla  necessita'  di  provvedere  unilateralmente,  e
  conseguentemente  annullare  la delibera stessa, nella parte in cui
  essa  in  tali  condizioni  approva  l'integrazione  del  piano  di
  assegnazione delle frequenze relativo al territorio della provincia
  autonoma   di   Trento,   per   violazione  dei  principi  e  norme
  costituzionali  e legislative citati in epigrafe, nei termini sopra
  illustrati.

      Padova-Roma, addi' 8 maggio 2000.
          Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
00C0476