N. 309 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2000

Ordinanza  emessa  l'8  marzo  2000  dal  tribunale  di  Vicenza  nel
procedimento  civile  vertente tra Cordi Giuseppe e Banca Popolare di
Milano Soc. coop. a r.l.
Credito  (Istituti  di)  -  Interessi  bancari  -  Clausole  relative
all'anatocismo  contenute  nei contratti stipulati anteriormente alla
delibera  CICR  di  cui  all'art.  25  d.lgs.  n. 342/1999 - Prevista
validita'  ed  efficacia  fino alla data di entrata in vigore di tale
delibera  - Eccesso di delega, per esorbitanza dai limiti ex artt. 25
legge n. 142/1992, e 1 legge n. 128/1998.
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, art. 76.
(GU n.24 del 7-6-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Visti   gli  atti  del  procedimento  di  opposizione  a  decreto
  ingiuntivo  promosso  da  Cordi  Giuseppe nei confronti della Banca
  Popolare  di  Milano  S.c.a.r.l.  gruppo  BPM,  iscritto a ruolo al
  n. 3037199 R.G.

                            O s s e r v a

      L'opponente  contesta  la  legittimita'  del decreto ingiuntivo
  notificatogli  il  21  ottobre  1999 (con cui gli viene ingiunto il
  pagamento di L. 32.533 669 in favore della Banca Popolare di Milano
  per  scoperto relativo al contratto di conto corrente acceso presso
  l'agenzia  170  di  Vicenza),  in  quanto  gli  interessi risultano
  calcolati   ed   addebitati   con   capitalizzazione   trimestrale,
  operazione  non  consentita  secondo  giurisprudenza  recente della
  Corte Suprema.
    L'ingiungente  opposta  replica  che la questione appare superata
  dal  d.lgs.  4 agosto 1999 n. 342 il cui art. 25 al punto 3 prevede
  che  "le  clausole  relative  alla  produzione  di  interessi sugli
  interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente
  alla  data  di  entrata in vigore della delibera di cui al comma 2,
  sono valide ed efficaci fino a tale data ...". La delibera del CICR
  non risulta ad oggi entrata in vigore.
    La   predetta  norma  trova  dunque  immediata  applicazione  nel
  giudizio  in  corso,  ai  fini  della  decisione sulla richiesta di
  provvisoria  esecuzione  del decreto ingiuntivo opposto, nonche' ai
  fini della decisione della causa.
    Infatti,  in  mancanza  dell'art. 25  d.lgs.  n. 342/1999, questo
  giudice  dovrebbe valutare secondo i normali criteri ermeneutici se
  le  clausole  del  contratto intercorso tra le parti, relative alla
  possibilita'  di  anatocismo  su  base  trimestrale,  siano  o meno
  valide, e dovrebbe tenere in considerazione la giurisprudenza della
  Corte  di  cassazione  che, con sentenze n. 2374 del 16 marzo 1999,
  sez.  III, e 30 marzo 1999 n. 3096, sez. I, ha ritenuto la nullita'
  delle  clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli
  interessi.
    Tale  indagine  e'  preclusa  dalla  norma  citata,  che dichiara
  retroattivamente la validita' delle clausole gia' stipulate.
    Orbene,  ritiene  questo  giudice  che  l'art.  25 comma 3 d.lgs.
  342/1999  contrasti  con  l'art.  76  della  Costituzione  sotto il
  profilo dell'eccesso di delega.
    Infatti la legge delega 24 aprile 1998 n. 128 (legge comunitaria)
  all'art.  1  comma  5  delegava  il Governo ad emanare disposizioni
  integrative  e  correttive  del  d.lgs.  1o settembre 1993 n. 385 e
  successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri
  direttivi  e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25
  della  legge  19  febbraio 1992 n. 142, sulla base della quale sono
  stati  emanati  il  d.lgs.  n. 481/1992  e  il  d.lgs. n. 385/1993.
  Nessuna  delle  predette  fonti  abilita il legislatore delegato ad
  intervenire  nella  materia  dell'anatocismo,  regolata dal, codice
  civile,  ne' si ravvisano ragionevoli necessita' di intervenire sul
  punto  nell'ambito  della finalita' integrativa e correttiva di una
  disciplina  che e' stata organicamente riformata proprio col d.lgs.
  n. 385/1993.
    La  norma in esame appare percio' eccedere dalla delega per avere
  disciplinato  l'anatocismo  bancario  nonostante  tale  materia non
  fosse  ricompresa  nella  delega  data dall'art. 1 comma 5 legge 24
  aprile 1998 n. 128, ne' desumibile dai principi e criteri direttivi
  dalla  stessa  indicati,  e  cio  in  contrasto con l'art. 76 della
  Costituzione.
    Ritenuta   la   rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  della
  questione  di  legittimita' costituzionale della norma in esame, ai
  sensi  dell'art.  23  legge  costituzionale  11 marzo 1953 n. 87 il
  presente  procedimento  va  sospeso  con trasmissione degli atti di
  causa alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visto   l'art. 134   della   Costituzione   e   l'art. 23,  legge
  costituzionale n. 87/1953,
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di
  cui  in  motivazione,  la  questione di legittimita' costituzionale
  dell'art. 25 comma 3 d.lgs. n. 342/1999 per contrasto con l'art. 76
  della Costituzione.
    Dispone  la  sospensione  del giudizio in corso e la trasmissione
  degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti
  delle  due  Camere  del  Parlamento, e notificata al Presidente del
  Consiglio dei Ministri nonche' alle parti in causa.
        Vicenza, addi' 8 marzo 2000.
                         Il giudice: Pesenti
00C0483