N. 23 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 maggio 2000
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 maggio 2000 (della provincia autonoma di Bolzano) Lavori pubblici - Regolamento governativo recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Obbligatorieta' della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici affidati dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano - Configurazione quali "stazioni appaltanti" delle regioni anche a statuto speciale e delle province autonome - Previsione che della commissione consultiva facciano parte due soli rappresentanti designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome - Divieto di possesso, a qualsiasi titolo, di una partecipazione al capitale di "societa' organismi di attestazione" (SOA) da parte delle regioni e delle province autonome - Denunciata lesione della potesta' legislativa primaria e della correlata potesta' amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di lavori pubblici di interesse provinciale - Violazione dei principi costituzionali disciplinanti i rapporti tra fondi statali e regionali - Lesione del principio di legalita'. - D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lett. b), 5, comma 1, lett, h), e 8, comma 1. - Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 17 e 16.(GU n.31 del 26-7-2000 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 1049 del 3 aprile 2000, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 3 aprile 2000, rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler, segretario generale della giunta provinciale (rep. n. 19268) - dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 284; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ("Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni") ed in particolare alle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 2; 2, comma 1, lettera b); 5, comma 1, lettera h); e 8 comma 1. F a t t o 1. - In base agli artt. 8, n. 17, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la provincia autonoma di Bolzano e' titolare di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di "lavori pubblici di interesse provinciale"). Tali competenze sono nella sua piena disponibilita' anche a seguito dell'emanazione delle relative norme d'attuazione dello statuto (di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381). Nell'esercizio delle suddette competenze, la materia e' stata da tempo organicamente disciplinata da varie leggi provinciali susseguitesi nel tempo, fino alla legge 17 giugno 1998, n. 6, su cui torneremo fra breve. Com'e' noto, nel 1994 il Parlamento ha approvato la "legge quadro in materia di lavori pubblici" 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. legge Merloni). Talune disposizioni di tale legge vennero impugnate dalla provincia di Bolzano e da diverse regioni italiane perche' lesive delle loro competenze legislative. I ricorsi vennero in parte accolti da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 482 del 1995. Di quella sentenza due punti meritano di essere particolarmente ricordati in questa sede. In primo luogo con essa venne dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 2, della legge n. 109/1994 nella parte in cui essa stabiliva che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato tutte "le disposizioni della presente legge", anziche' solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge". In secondo luogo vennero invece dichiarate infondate le censure relative alla disciplina della "delegificazione" di cui all'art. 3 della legge n. 109, ma con una motivazione pienamente satisfattiva della pretesa della provincia ricorrente alla tutela della propria autonomia. Infatti, in relazione alla disciplina della delegificazione della materia dei lavori pubblici ed alla previsione della emanazione di successivi regolamenti governativi, codesta Corte escluse che la provincia e le altre regioni ricorrenti avessero interesse ad impugnarla, atteso che "I regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale (sent. n. 333 del 1995). Ne' lo strumento della delegificazione previsto dall'art. 17 legge n. 400 del 1998 puo' operare per fonti di diversa natura, tra le quali vi e' un rapporto di competenza e non di gerarchia". In quella sentenza codesta Corte preciso', infatti, che la delegificazione prevista dalla legge n. 109 e' "esclusivamente la delegificazione statale"; cio' essendo confermato dal fatto che le regioni e le provincie autonome "non sono comprese tra le amministrazioni e gli enti destinatari del regolamento, secondo l'espressa previsione ed elencazione che ne fa l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 109 del 1994". Al riguardo giova anche aggiungere che, nella stessa sentenza n. 482 del 1995, la suddetta argomentazione - comportante il difetto d'interesse della provincia all'impugnazione - non venne circoscritta alla disciplina generale della delegificazione contenuta nell'art. 3 della legge n. 109/1994, ma venne invece espressamente estesa (si veda l'ultimo periodo del n. 8 della motivazione "in diritto") anche alla ulteriore disciplina della delegificazione contenuta nel successivo art. 8 della legge n. 109 (dove si prevede la emanazione - ancora ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 - di un particolare regolamento governativo delegato per la disciplina della "qualificazione" degli esecutori di lavori pubblici). E cio' venne fatto dalla sentenza n. 482 del 1995 proprio per dare conto di una specifica censura che, in relazione anche alla disciplina dell'art. 8 della legge impugnata, era contenuta nel ricorso della provincia autonoma di Bolzano (cfr. a pag. 10 del ricorso notificato il 19 marzo 1994). Non solo. Nella stessa sentenza n. 482 del 1995, il fatto che la disciplina dell'art. 8 della legge n. 109/1994 (ivi compresa, dunque, quella concernente il regolamento governativo di cui al comma 2) non si applichi alle regioni e province autonome e' stato ulteriormente ribadito da codesta ecc.ma Corte in relazione ad una censura contenuta nel ricorso regionale della Lombardia (n. 11 della motivazione "in diritto", penultimo ed ultimo capoverso). 2. - Successivamente alla sentenza n. 482 del 1995, e sulla base di quanto in essa statuito, la provincia autonoma di Bolzano e' tornata a legiferare in materia di lavori pubblici approvando la legge 17 giugno 1998, n. 6, recante "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici". Tale legge provinciale, oltre a riordinare organicamente la materia sulla base dei nuovi principi della legislazione statale, in particolare contiene un capo VIII - sui "Criteri di selezione qualitativa dei soggetti partecipanti" (artt. 41-52) in cui gli artt. 45-47 dettano una specifica disciplina della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. In tal modo la provincia aveva adeguato la propria legislazione al principio stabilito in materia dal primo comma dell'art. 8 della legge n. 109 del 1994, secondo cui "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attivita' ai principi della qualita', della professionalita' e della correttezza". Giova anche osservare che lo stesso Governo ha ritenuto la piena conformita' della suddetta disciplina legislativa provinciale ai limiti della competenza esclusiva che in materia appartiene alla provincia - quali sono stabiliti dall'art. 4 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige - ed ai principi del sistema. Infatti il Governo, a suo tempo, ne' ha proposto il ricorso "per mancato adeguamento" (ex art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266), ne' si e' opposto alla promulgazione della suddetta legge provinciale n. 6 del 1998. Aggiungiamo, per completezza, che e' in corso di adozione da parte della provincia una ulteriore disciplina della materia (ivi compresa quella della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici), che innova ampiamente quella gia' stabilita dalla legge provinciale n. 6 del 1998. Cio', in particolare, anche per tenere conto della intervenuta abrogazione (disposta dall'art. 8, comma 10, della legge n. 109/1994) della disciplina della legge n. 57 del 1962 sull'albo nazionale dei costruttori, cui la stessa legge provinciale n. 6 del 1998 continuava in parte a fare riferimento (art. 46, comma 1). 3. - Arriviamo cosi' al regolamento governativo emanato con il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, impugnato con il presente atto. Tale regolamento, come si legge nel suo preambolo, e' stato adottato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 109 del 1994, e dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Esso contiene una minuziosa disciplina del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici, configurato come un "sistema unico" (art. 1, comma 1), applicabile in modo indifferenziato ed inderogabile su tutto il territorio nazionale. Nell'introdurre tale disciplina, il secondo comma dell'art. 1 del regolamento stabilisce che "La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 euro". In effetti si evince chiaramente dal contenuto della disciplina del regolamento impugnato che esso pretende di essere di per se' applicabile anche alla provincia ricorrente ed ai lavori pubblici di sua competenza. In particolare cio' risulta chiaramente da varie altre disposizioni dello stesso regolamento, che pure si riferiscono alle provincie autonome di Trento e Bolzano. Cosi' quella dell'art. 2, comma 1, lettera b), che definisce "Stazioni appaltanti" i soggetti "di cui all'art. 2, comma 2, della legge (n. 109 del 1994), nonche' le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano". Ancora viene in evidenza l'art. 5, comma 1, lettera h), del regolamento, che nel disciplinare la composizione della "commissione consultiva" istituita - ai sensi della art. 8, comma 3, della legge n. 109 del 1994 - presso l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, stabilisce che di tale commissione debbono fare parte anche "due rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome" (una disposizione, quest'ultima, che assume rilevanza ai fini del presente ricorso ove essa debba considerarsi con seguenza e conferma del fatto che la disciplina del regolamento in questione sia applicabile anche alle province autonome di Trento e Bolzano). Infine si deve ricordare anche l'art. 8, comma 1, del regolamento in questione, che fa divieto di avere una partecipazione al capitale di una SOA (societa' organismo di attestazione) ai soggetti indicati dagli artt. 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della legge n. 109/1994, "nonche' [a] le regioni e le provincie autonome". La complessiva disciplina contenuta nel regolamento emanato con il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto pretende di applicarsi anche alla provincia autonoma di Bolzano, ed in particolare le specifiche disposizioni di tale regolamento che si sono dianzi richiamate, sono lesive delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia autonoma di Bolzano, che pertanto le impugna, per i seguenti motivi di, D i r i t t o 1. - Lesione delle attribuzioni provinciali di cui all'art. 8, n. 17, ed all'art. 16 dello statuto speciale TrentinoAlto Adige, e relative norme d'attuazione. Violazione dei principi costituzionali relativi ai rapporti tra fonti statali e provinciali: violazione del principio di legalita'. 1.1. - Si e' visto che il regolamento governativo impugnato pretende di applicarsi anche alla provincia ricorrente in relazione ai lavori pubblici di interesse provinciale: cioe' a lavori di sua esclusiva competenza in base all'art. 8, n. 17, dello statuto speciale d'autonomia. E' ben noto, peraltro, che i regolamenti governativi - ivi compresi i regolamenti "delegati" ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 400/1988, come e' quello in questione - non possono intervenire nelle materie di competenza regionale o provinciale; e meno che mai potrebbero farlo in una materia, come quella dei lavori pubblici d'interesse provinciale, attribuita da norme costituzionali alla competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano. Si tratta di un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, che in particolare e' stato ribadito (come si e' gia' ricordato) dalla sentenza n. 482/1995 proprio in relazione ai regolamenti governativi ed alla delegificazione disciplinati dagli artt. 3 ed 8 della legge n. 109 del 1994. Il rapporto di separazione di competenza che- secondo la giurisprudenza ricordata - intercorre fra regolamento statale e legge provinciale (separazione ancor piu' rigida allorquando si tratti di competenza legislativa provinciale esclusiva) preclude dunque al regolamento governativo, anche delegato, di potere operare nella materia dei "lavori pubblici di interesse provinciale" e di disciplinare il sistema di qualificazione relativo a tali lavori. Non solo, ma gli impedisce di poterlo disciplinare anche in via meramente transitoria o suppletiva, nell'eventualita' che manchi una disciplina legislativa provinciale della materia (il che comunque non e' - come gia' si e' detto - nel caso della provincia di Bolzano). Cio' potrebbe essere fatto, semmai, dalla legge statale, ma non da un regolamento governativo (come del resto si evince anche dalla sentenza n. 408 del 1998 di codesta ecc.ma Corte: nn. 27 e 28 della motivazione "in diritto"). Da cio' discende, in modo quanto mai palese, che il regolamento governativo in questione ha leso le attribuzioni costituzionali della provincia autonoma ricorrente. 1.2. - La lesione delle attribuzioni provinciali ad opera del regolamento impugnato rileva anche sotto un ulteriore profilo: quello connesso al suo radicale difetto di fondamento legale e, quindi, alla violazione del principio di legalita'. La legge n. 109 del 1994 aveva espressamente stabilito che il regolamento governativo non dovesse riguardare anche le regioni e le provincie autonome. Infatti queste ultime (come gia' rilevato anche da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 482/1995: n. 8 della motivazione "in diritto" terzultimo capoverso) non sono ricomprese fra i destinatari del regolamento individuati dal comma 2 dell'art. 2: in particolare neppure fra quelli di cui alla lettera a), non rientrando esse fra i semplici "enti e amministrazioni locali". Del resto, i destinatari del regolamento in materia di qualificazione, di cui all'art. 8 della legge n. 109 del 1994, sono gli stessi della legge n. 109 e del regolamento generale di cui al secondo comma dell'art. 3, stante anche la catena di rinvii, stabilita dalla stessa legge, fra art. 8, comma 2, art. 2, comma 1, ed art. 2, comma 2. Viceversa il regolamento impugnato si rivolge dichiaratamente anche a soggetti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge. Come infatti si e' gia' detto all'inizio, il secondo comma dell'art. 1 del regolamento afferma che la sua disciplina e' obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici affidati non solo dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109, ma anche dalle regioni a statuto ordinario e speciale, e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano. E cosi' pure l'art. 2, comma 1, lettera b), del regolamento dice che le "stazioni appaltanti" cui esso si applica sono i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge, "nonche' le regioni anche a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano". Ed analogamente il gia' citato art. 8, comma 1, del regolamento si riferisce ai soggetti indicati dagli artt. 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della legge "nonche' le regioni e le provincie autonome". Dunque, il regolamento governativo in questione, pur affermando di fondarsi sull'art. 8 della legge n. 109, in realta' pretende di dettare norme vincolanti per soggetti diversi da quelli stabiliti (tassativamente) dalla stessa legge. Per questa parte il regolamento e' percio' privo di base legale e viola il principio di legalita'. Corrispondentemente, anche sotto questo profilo il regolamento impugnato - nella parte in cui pretende di dettare norme vincolanti anche per la provincia di Bolzano in relazione ai lavori pubblici di sua competenza - lede le attribuzioni costituzionali della provincia gia' indicate. 1.3.1. - Con riserva, al riguardo, di piu' ampi svolgimenti in una successiva memoria, sin d'ora e' opportuno segnalare brevemente come alle censure dedotte con il presente atto non varrebbe opporre talune considerazioni - dirette a cercare di giustificare la disciplina regolamentare in questione - che si leggono nella relazione del Governo e nel parere del Consiglio di Stato. Almeno su tre punti ci sembra necessario sin d'ora un sintetico chiarimento. Innanzi tutto, nessun rilievo puo' avere nei confronti della provincia autonoma ricorrente il fatto che l'art. 93, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, abbia "mantenuto" allo Stato le funzioni relative "alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici". Infatti, anche a volere prescindere dalla dubbia costituzionalita' di quest'ultima disciplina (che infatti e' tuttora oggetto di un giudizio di costituzionalita' a seguito di ricorsi regionali), com'e' ben noto il decreto legislativo n. 112 del 1998 riguarda le sole regioni ad autonomia ordinaria, e quindi il suo art. 93 non puo' in alcun modo riguardare la provincia ricorrente, ne' incidere sulle competenze esclusive ad essa spettanti in base all'art. 8 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige. 1.3.2. - In secondo luogo, del tutto pretestuoso e privo di serio fondamento appare l'argomento secondo cui il regolamento in questione conterrebbe non gia' una disciplina in materia di "lavori pubblici", ma invece una "disciplina del mercato". Potra' anche dirsi che la disciplina della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici in questione produca indirettamente degli effetti sul mercato (ma sul mercato di che?); e' tuttavia palese che il suo oggetto diretto e specifico e' l'esecuzione dei lavori pubblici (sotto il profilo dei soggetti esecutori e dei relativi vincoli per le stazioni appaltanti). Cio' trova conferma in una costante tradizione legislativa e giurisprudenziale, che ha sempre configurato la disciplina della qualificazione come un aspetto della disciplina dei lavori pubblici, di spettanza delle autorita' - statali, regionali, provinciali, o locali - volta a volta titolari delle competenze in materia di lavori pubblici. Del resto, se cosi' non fosse e se, quindi, la disciplina della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici non rientrasse nella competenza provinciale in materia di lavori pubblici, allora anche la disciplina della qualificazione gia' stabilita dalla citata legge provinciale n. 6 del 1998 sarebbe in realta' eccedente la competenza legislativa della provincia, e non si comprenderebbe perche', a suo tempo, il Governo non l'abbia in alcun modo contestato. 1.3.3. - Infine, appaiono fuorvianti e pretestuose - almeno per quanto riguarda la disciplina della qualificazione per i lavori pubblici di competenza della provincia di Bolzano - le preoccupazioni manifestate circa i presunti pericoli che potrebbero derivare dal riconoscimento di una autonomia delle regioni (fossero anche le sole regioni e province ad autonomia speciale) in ordine alla disciplina della qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici di loro competenza. Emblematico, al riguardo, il passo della relazione governativa sul regolamento nel quale si sostiene che, ove si riconoscesse quella autonomia, "un'impresa operante sul territorio nazionale dovrebbe conseguire tante quaficazioni quante sono le regioni, piu' naturalmente la qualificazione nazionale". In realta' le cose non stanno affatto cosi', e ragionando in tal modo il Governo si dimentica anche del limite che i principi della legislazione statale, vigenti pure in materia di qualificazione, pongono nei confronti delle stesse autonomie speciali (secondo quanto affermato da codesta ecc.ma Corte in particolare nella sentenza n. 482/1995). Invero, per quanto riguarda i lavori pubblici di competenza della provincia di Bolzano - sia in base alla disciplina provinciale vigente, sia in base a quella ulteriore attualmente in corso di approvazione - le preoccupazioni manifestate dal Governo sono prive di qualsiasi fondamento. Come le imprese di altri paesi europei possono partecipare alle procedure per i lavori pubblici provinciali in base alla qualificazione ottenuta nel loro paese e conformemente al principio del mutuo riconoscimento (art. 8, comma 11-bis, della legge n. 109 del 1994), cosi' qualsiasi impresa italiana (ivi comprese quelle della stessa provincia di Bolzano) puo' e potra' partecipare a quelle procedure sulla base dell'attestazione ottenuta ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 109, e dello stesso regolamento qui in questione, e senza bisogno anche della qualificazione ottenuta in base alla disciplina provinciale. L'autonomia rivendicata in materia dalla provincia ricorrente comporta tutt'altra cosa, e non da' luogo a nessuno dei paventati inconvenienti asseritamente derivanti dai "particolarismi normativi" e dalle "specialita' territorialistiche". Essa, infatti, comporta soltanto che le imprese operanti nella provincia di Bolzano possano - ma solo se esse lo vogliono - partecipare alle (sole) gare per lavori pubblici di interesse provinciale sulla base di una qualificazione che e' attestata da soggetti, ed in base a procedure, stabiliti dalla provincia e che sono in parte diverse da quelle previste dalla disciplina statale del "sistema unico di qualificazione"; una qualificazione ottenuta attraverso una diversa procedura ed al di fuori del "sistema unico", ma che pero' richiede anch'essa la certificazione di un sistema di qualita' che e' lo stesso stabilito in via di principio dalla legge statale - in particolare dall'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 109/1994 (lo stesso o, semmai, conforme a norme piu' rigorose). Con tale qualificazione "provinciale" le imprese locali potranno partecipare alle sole gare per lavori pubblici provinciali, senza bisogno di richiedere anche la qualificazione "nazionale" del sistema unico (di cui al regolamento governativo impugnato) se esse non intendono partecipare anche ad altre gare. Insomma, il riconoscimento dell'autonomia della provincia ricorrente, per cio' che riguarda la disciplina della qualificazione, non comporta affatto la necessita' per le imprese nazionali di munirsi di molteplici qualificazioni: basta quella nazionale, anche per i lavori pubblici provinciali. Essa comporta solo la presenza, per questi ultimi lavori, di un sistema alternativo per il rilascio dell'attestato di qualificazione; qualificazione ottenibile dalle imprese, se esse lo vogliono, utilizzando una procedura piu' rapida e meno costosa ed un apparato meno complesso e burocratico rispetto a quelli previsti e disciplinati dal d.P.R. n. 34/2000, ma che garantiscono i medesimi requisiti di qualita' della disciplina europea cui fa riferimento la disciplina statale. A questo riguardo si puo' semmai segnalare un maggiore rigore, per certi aspetti, della disciplina provinciale. Infatti, la nuova disciplina in corso di approvazione da parte della provincia stabilisce in via generale per tutte le gare, anche per quelle sotto soglia comunitaria, il "possesso dell'attestazione della certificazione di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500" (si tratta di formulazione identica a quella dell'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 109). E pero' essa stabilisce anche che la suddetta certificazione (senza la possibilita' alternativa meno rigorosa prevista invece dalla lettera b) del terzo comma dell'art. 8 della legge n. 109) dovra' essere posseduta inderogabilmente a partire dal 1o gennaio 2002.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso: dichiarare che non spetta allo Stato disciplinare con il regolamento governativo di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il sistema unico di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (ex art. 8, legge 11 febbraio 1994, n. 109) con effetto anche nei confronti della provincia autonoma di Bolzano ed in relazione all'esecuzione di lavori pubblici d'interesse provinciale; e per l'effetto annullare in parte qua il regolamento suddetto, segnatamente le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, all'art. 2, comma 1, lettera b), all'art. 5, comma 1, lettera h), ed all'art. 8, comma 1. Roma-Bolzano, addi' 28 aprile 2000. Prof. avv. Sergio Panunzio - prof. avv. Roland Riz 00C0493