N. 153 ORDINANZA 22 - 24 maggio 2000

Ordinanza 22-24 maggio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Prescrizione  e  decadenza - Prescrizione in materia civile - Termine
annuale  di  prescrizione  dei  diritti  di credito derivanti sia dai
contratti  di  assicurazione  contro  gli infortuni sia dai contratti
contro   i   danni   -  Prospettata  irragionevole  equiparazione  di
situazioni  differenti  e  non  omogenee,  in relazione alla ritenuta
diversita'  dei  beni  protetti,  con  violazione  del  principio  di
eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. civ., art. 2952, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.23 del 31-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2952, secondo
comma,  del  codice civile, promosso con ordinanza emessa il 2 giugno
1988  dal  giudice  istruttore  presso  il  tribunale  di  Genova nel
procedimento  civile  vertente  tra  Romairone  Bruno  ed  altra e le
Assicurazioni  Generali  s.p.a.,  iscritta  al  n. 600  del  registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Visto  l'atto di costituzione delle Assicurazioni Generali S.p.a.
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore
Fernanda Contri;
    Uditi  l'avvocato  Giovanna  Volpe  Potzolu  per le Assicurazioni
Generali  S.p.a.  e  l'avvocato  dello  Stato  Oscar  Fiumara  per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento civile, avente ad
oggetto  una  domanda  di  pagamento  di  un  indennizzo assicurativo
derivante da infortunio, il giudice istruttore presso il tribunale di
Genova,  in  funzione  di  giudice  unico,  con  ordinanza  emessa il
2 giugno   1998,   ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione,     questione     di     legittimita'    costituzionale
dell'art. 2952,  secondo comma, del codice civile, nella parte in cui
prevede  il medesimo termine di prescrizione annuale per i diritti di
credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni
e per quelli derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni;
        che  il  rimettente  premette  che la compagnia assicuratrice
convenuta  ha  eccepito  la  prescrizione  del  diritto  fatto valere
dall'attore,  decorrente  dal giorno in cui si e' verificato il fatto
da cui sarebbe derivato l'infortunio, essendo trascorso oltre un anno
dalla  denuncia  dell'assicurato  e  l'invio di varia documentazione,
senza il compimento di atti interruttivi;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo, la previsione di un unico
termine  di  prescrizione  annuale  per tutti i diritti derivanti dal
contratto   di   assicurazione,  frutto  di  una  scelta  legislativa
eccessivamente  sbilanciata a favore dell'assicuratore, equiparerebbe
in   modo   discutibile   beni  di  rango  diverso,  quali  la  vita,
l'integrita'  della  persona  e le cose materiali, mentre l'eccessiva
brevita'  dello  stesso non sarebbe giustificabile con riferimento ad
esigenze di rapido accertamento del diritto del danneggiato;
        che,  sempre secondo il rimettente, benche' la Corte sia gia'
stata  investita  della  questione  riguardante la ragionevolezza del
termine  di  prescrizione  di  cui  all'art. 2952 cod. civ., ed abbia
ritenuto infondata la doglianza allora svolta in relazione al termine
quinquennale  di prescrizione, previsto per il risarcimento dei danni
da  fatto  illecito, in base alla non comparabilita' delle situazioni
poste  a raffronto (ordinanza n. 458 del 1987), la questione dovrebbe
essere ora esaminata con riferimento non alla brevita' del termine in
se', ma riguardo alla diversita' dei beni protetti;
        che   in  particolare,  ad  avviso  del  giudice  a  quo  una
disciplina  che  sottopone al medesimo termine prescrizionale diritti
aventi  natura profondamente diversa, quali quelli inerenti alla vita
e  all'integrita'  fisica  della  persona  e  quelli  relativi a beni
materiali,  sarebbe per cio' solo lesiva del canone di ragionevolezza
e  determinerebbe  una violazione del principio di eguaglianza, senza
che  sia  necessario individuare un tertium comparationis dal momento
che   l'eventuale  pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale  non
determinerebbe  un  vuoto  normativo, potendo operare in ogni caso la
disciplina ordinaria della prescrizione;
        che  nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  si e' costituita la
Assicurazioni   Generali   S.p.A.,   convenuta  del  giudizio  a  quo
concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
        che,  ad avviso della parte, l'interesse tutelato dalle norme
in  materia di assicurazioni private, diversamente da quelle relative
alle  assicurazioni  obbligatorie,  non  sarebbe  quello  alla vita o
all'integrita'  fisica  della  persona  -  che  costituiscono  solo i
presupposti  della  prestazione  assicurativa  -  ma  avrebbe  natura
meramente   economica   e  consisterebbe  nel  conseguimento  di  una
prestazione pecuniaria in caso di infortunio;
        che  la  previsione  di  un  termine  annuale di prescrizione
risponderebbe  principalmente  all'interesse dell'assicurato, essendo
del tutto irrilevante, sotto tale profilo, la natura del bene oggetto
di  copertura,  dal  momento  che l'attivita' assicurativa si basa su
calcoli  previsionali  relativi  al numero dei sinistri risarcibili e
alla  presumibile  entita'  degli  indennizzi, si' che l'assicuratore
deve poter disporre tempestivamente di tutti i dati ad essi inerenti,
al  fine  di garantire l'effettivita' della prestazione e di tutelare
gli  assicurati  contro  il  rischio  di insolvenza dell'assicuratore
medesimo;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata;
        che   la   difesa  erariale  evidenzia  come  il  termine  di
prescrizione  stabilito  dall'art. 2952 cod. civ. riguardi non solo i
diritti  del  danneggiato  o  dell'assicurato,  ma anche quelli della
compagnia  assicuratrice,  come il diritto al pagamento delle rate di
premio  o  quello  di  rivalsa,  cio'  che smentirebbe la tesi di una
scelta   legislativa  eccessivamente  sbilanciata  verso  l'interesse
dell'assicuratore;
        che  per  l'Avvocatura  la  previsione  di  un  unico termine
annuale  di  prescrizione dei diritti dell'assicurato non conterrebbe
alcun  profilo  di  irragionevolezza,  non  essendo  ipotizzabile  la
fissazione  di  termini diversi secondo il tipo di danno, qualora sia
unico  il  fatto  che lo abbia causato, anche in considerazione delle
evidenti difficolta' di carattere applicativo che cio' comporterebbe.
    Considerato  che  il  giudice  istruttore  presso il tribunale di
Genova   dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2952,
secondo  comma,  del  codice  civile,  nella  parte in cui prevede lo
stesso  termine  annuale  di  prescrizione  dei  diritti  di  credito
derivanti  dai  contratti  di assicurazione contro gli infortuni e di
quelli  derivanti  dai contratti di assicurazione contro i danni, dal
momento   che  una  disciplina  che  sottopone  al  medesimo  termine
prescrizionale   l'esercizio   di  diritti  di  natura  profondamente
diversa,  quali  quelli  inerenti  alla  vita e all'integrita' fisica
della  persona  e  quelli relativi a beni materiali, sarebbe per cio'
solo  lesiva del canone di ragionevolezza e coerenza e determinerebbe
una  violazione  del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione;
        che  il  rimettente censura dunque la norma non gia' sotto il
profilo  della  congruita'  del termine annuale previsto, ma in forza
dell'ingiustificata equiparazione di situazioni fra loro differenti e
non  omogenee,  senza  peraltro  indicare  quale  dovrebbe  essere il
diverso   termine   di  prescrizione  che  egli  ritiene  conforme  a
Costituzione,  limitandosi  a richiamare la possibilita' di applicare
il termine ordinario;
        che  la  premessa logica da cui prende le mosse il rimettente
appare  pero'  del  tutto  erronea, poiche' essa non considera che il
contratto  di  assicurazione  contro  gli  infortuni, cosi' come ogni
contratto di assicurazione disciplinato dagli artt. 1882 e segg. cod.
civ., non ha lo scopo di tutelare la vita o l'integrita' fisica della
persona, ma quello di far conseguire all'assicurato, entro i limiti e
secondo  le  condizioni convenuti, il risarcimento del danno patito a
seguito  di  un sinistro e che "l'equilibrio tecnico ed economico del
negozio    si    realizza    tra   l'insieme   dei   rischi   assunti
dall'assicuratore  e  l'insieme  dei premi dovuti dagli assicurati, e
non   invece  nell'ambito  di  ogni  singolo  rapporto  contrattuale"
(sentenza n. 18 del 1975 e ordinanza n. 284 del 1984);
        che,  essendo  unica  la  funzione  economica  e  sociale del
contratto  ed  unitaria  la disciplina adottata dal codice civile, la
norma impugnata, nel determinare un unico termine di prescrizione per
tutti  i  diritti  nascenti  dal  rapporto,  quale  che  sia  il bene
assicurato, non provoca alcuna disparita' di trattamento;
        che il legislatore ha ampia discrezionalita' nella fissazione
del  termine  di prescrizione dei singoli diritti, con l'unico limite
dell'eventuale  irragionevolezza  qualora  "esso venga determinato in
modo  da  non  rendere  effettiva  la  possibilita'  di esercizio del
diritto  cui  si  riferisce,  e  di  conseguenza inoperante la tutela
voluta  accordare  al  cittadino  leso"  (sentenza  n. 10  del 1970 e
sentenza n. 57 del 1962);
        che  tale  limite, nel caso in esame, non puo' dirsi violato,
non  essendo  attinto  da  irragionevolezza e rispondendo alla logica
unitaria del contratto di assicurazione;
        che  la  questione  appare  percio'  manifestamente infondata
sotto ogni profilo.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice
civile  sollevata,  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione dal
giudice  istruttore  presso  il  tribunale di Genova, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Contri
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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