N. 154 ORDINANZA 22 - 24 maggio 2000

Ordinanza 22-24 maggio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo  civile  -  Disciplina  transitoria - Giudizi pendenti al 30
aprile 1995 - Omessa previsione dell'applicabilita' della norma (art.
315  cod. proc. civ.) che consente la discussione orale e l'immediata
decisione  con  motivazione  contestuale - Lamentata non giustificata
disparita'   di   trattamento   tra   cause   analoghe,  con  effetto
disincentivante  le  finalita'  deflattive del processo - Intervenuta
abrogazione  della  disposizione  richiamata, di cui viene denunciata
l'impossibile  applicazione  alle  cause pendenti - Necessita' di una
nuova  valutazione  della  rilevanza  della  questione - Restituzione
degli atti al giudice rimettente.
- Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90.
- Costituzione,  art.  3,  primo  comma, 24, primo comma, e 97, primo
  comma.
Processo  civile  -  Disciplina  transitoria - Giudizi pendenti al 30
  aprile  1995  -  Omessa  previsione dell'applicabilita' della norma
  (art.  315  cod.  proc.  civ.)  che consente la discussione orale e
  l'immediata  decisione  con  motivazione  contestuale  -  Lamentata
  ingiustificata  disparita' di trattamento - Intervenuta abrogazione
  della  norma  richiamata  -  Difetto  di motivazione in ordine alla
  perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'
- Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90.
- Costituzione,  art.  3,  primo  comma, 24, primo comma, e 97, primo
  comma.
(GU n.23 del 31-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 90 della legge
26 novembre  1990,  n. 353  (Provvedimenti  urgenti  per  il processo
civile),  come  modificato  dall'art. 9  del decreto legge 18 ottobre
1995,  n. 432  convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, promossi
con  quattro  ordinanze  emesse  il  26 febbraio,  il  16 aprile,  il
20 gennaio   ed   il   21 ottobre   1999   dal   pretore   di  Milano
rispettivamente  iscritte  ai  nn. 291,  371,  616 e 738 del registro
ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 21,  26  e 44, prima serie speciale, dell'anno 1999 e n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto che nel corso di quattro procedimenti civili, il pretore
di  Milano  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 90  della  legge  26 novembre  1990,  n. 353 (Provvedimenti
urgenti  per  il processo civile), in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione;
        che  il giudice a quo premette che le cause sottoposte al suo
giudizio  devono  ritenersi di pronta e facile soluzione, al punto da
consigliare l'applicazione dell'art. 315 cod. proc. civ., che prevede
l'immediata  decisione,  con  motivazione  contestuale  a  seguito di
discussione  orale.  Tale  norma,  pero', ai sensi della disposizione
denunciata  non  potrebbe  essere  applicata alle cause pendenti alla
data  del  30 aprile  1995,  a  differenza  di  quanto  disposto  per
l'art. 186-quater del codice di rito. Questa omissione violerebbe gli
indicati    parametri    costituzionali,    atteso    che   creerebbe
ingiustificate  disparita' di trattamento tra cause analoghe, oltre a
non   incentivare   le  finalita'  deflattive  del  processo  civile,
finalita'  certamente  sottese a tutta la legge di riforma n. 353 del
1990;
        che  in  uno  dei  giudizi  (reg.  ord.  n. 738  del 1999) e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  concludendo  per la
manifesta inammissibilita' della questione.
    Considerato  che  i  giudizi,  concernendo  questioni  di analogo
contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;
        che,   come   rilevato   dai   rimettenti,  tutti  i  giudizi
principali,   risultando  pendenti  alla  data  del  30 aprile  1995,
ricadrebbero sotto la disciplina della disposizione denunciata;
        che,  tuttavia, l'art. 315 del codice di procedura civile, di
cui  i  giudici  a  quibus  lamentano l'impossibile applicazione alle
cause  pendenti  alla stregua della disposizione denunciata, e' stato
abrogato dall'art. 71 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
(Norme  in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) a
decorrere dal 2 giugno 1999;
        che,  pertanto,  della  nuova  disposizione  richiamata  deve
essere  valutata  l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla
presente  questione di costituzionalita' e che sono stati promossi in
data  anteriore  alla  modifica suddetta, mediante restituzione degli
atti  al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza
della questione medesima;
        che, invece, quanto alla questione sollevata con ordinanza in
data  21 ottobre  1999  (r.o.  n. 738  del  1999), essa va dichiarata
manifestamente  inammissibile, omettendo il giudice di motivare sulla
perdurante  rilevanza  della  questione  stessa nonostante l'avvenuta
abrogazione   dell'art. 315   cod.   proc.  civ.  in  data  anteriore
all'ordinanza di rimessione.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi:
        Ordina  la  restituzione  degli  atti al pretore di Milano in
ordine   alle  questioni  sollevate  con  ordinanze  del  20 gennaio,
26 febbraio e 16 aprile 1999;
        Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 90  della  legge  26 novembre
1990,   n. 353   (Provvedimenti   urgenti  per  il  processo  civile)
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,
e  97,  primo  comma,  della  Costituzione, dal pretore di Milano con
ordinanza del 21 ottobre 1999.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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