N. 158 ORDINANZA 22 - 24 maggio 2000

Ordinanza 22-24 maggio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Possesso - Tutela possessoria - Azione di reintegrazione nel possesso
- Esclusione della legittimazione attiva per i detentori (clienti) di
alloggi  in  forza  di  contratti  onerosi  facenti capo ad attivita'
alberghiera  o  di residence - Prospettato contrasto con il principio
di  eguaglianza  e  con  il diritto di difesa - Questione non diretta
alla  rimozione  di  dubbi di legittimita' costituzionale - Manifesta
inammissibilita'.
- Cod. civ., art. 1168, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.23 del 31-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare  RUPERTO,  Riccardo  CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1168, secondo
comma,   del   codice   civile,  promosso  con  ordinanza  emessa  il
16 novembre 1998 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente
tra  D'Agostini Maria Carla e la Romana Edilizia Piazza Ennio s.r.l.,
iscritta  al  n. 54  del  registro  ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 6,  prima  serie speciale,
dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di costituzione della Romana Edilizia Piazza Ennio
s.r.l;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
    Udito  l'avvocato Adolfo Zini per la Romana Edilizia Piazza Ennio
s.r.l.
    Ritenuto  che  nel  corso  della  fase  di  merito di un giudizio
possessorio,  il pretore di Roma, con ordinanza del 19 novembre 1998,
ha  sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1168,  secondo
comma,  del codice civile, nella parte in cui non prevede l'azione di
reintegrazione nel possesso per i "detentori di immobili o alloggi in
forza  di contratti onerosi facenti capo ad attivita' alberghiere, di
residence ed assimilate";
        che,  ad  avviso  del rimettente, il "prevalente orientamento
dottrinario e giurisprudenziale", escludendo in tali casi l'azione di
reintegrazione, si porrebbe in contrasto:
          a)  con  l'art. 3 Cost., per la violazione del principio di
uguaglianza,  sia  rispetto ai soggetti legittimati all'azione (tra i
quali  sono  ricompresi  persino  gli acquirenti del possesso in mala
fede   o   contra  ius),  stante  la  sussistenza  in  tutti  i  casi
dell'esigenza  posta  a fondamento della tutela possessoria (ne cives
ad  arma  ruant),  sia rispetto agli altri cittadini, i quali possono
opporre all'altra parte il divieto di autotutela;
          b)  con  l'art. 24  Cost., per la violazione del diritto di
difesa  del  detentore,  esposto  al  potere  della  controparte  del
rapporto  di estrometterlo unilateralmente dall'alloggio con la forza
(come era avvenuto nella specie), senza poter opporre a tale parte il
divieto di autotutela;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo  la  detenzione autonoma e
qualificata  di  un  alloggio  in  forza di un contratto di residence
d'albergo  o  simili,  stipulato a titolo oneroso con una controparte
che  opera  sul mercato professionalmente e per un fine di lucro, non
puo'  essere  ricondotta  a  ragioni  di  mera  ospitalita' - intesa,
quest'ultima,   come   espressione  metagiuridica  di  sentimenti  di
cortesia,  benevolenza e tolleranza -, ma vale a legittimare l'azione
di   reintegrazione   (indipendentemente   dalla  natura  precaria  o
temporanea   del   godimento   del  bene)  anche  nei  confronti  del
concedente;
        che  si  e'  costituita la parte convenuta nel giudizio a quo
richiamando la giurisprudenza di legittimita' in tema di contratto di
alloggio e chiedendo dichiararsi "infondata o comunque inammissibile"
la sollevata questione sotto entrambi i profili prospettati:
          a)   in   relazione  all'art. 3  Cost.,  per  la  peculiare
provvisorieta'  o  precarieta' del diritto di godimento dell'alloggio
da  parte  del  cliente  di  albergo, residence o simili, soggetto al
diritto  di  recesso  ad  nutum  della  controparte,  non costretta a
seguire  la  consueta  procedura  di  sfratto,  che  sarebbe di grave
ostacolo  all'efficiente  esercizio  dell'attivita' alberghiera (o di
quella a questa assimilabile);
          b)  in  relazione  all'art. 24 Cost., perche' il cliente di
albergo,  residence  o  simili  puo'  tutelare compiutamente i propri
diritti  esercitando le azioni di inadempimento contrattuale nel caso
di illegittimo recesso della controparte dal rapporto.
    Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3
e   24   della   Costituzione,   della   legittimita'  costituzionale
dell'art. 1168,   secondo   comma,   del  codice  civile,  in  quanto
escluderebbe  -  secondo  l'orientamento  che  egli  stesso qualifica
"prevalente"  -  la  legittimazione  attiva  dei  clienti di albergo,
residence (od assimilati) all'azione di reintegrazione;
        che  tale presupposto interpretativo non viene presentato dal
giudice  a quo quale espressione di "diritto vivente" e neppure quale
unica esegesi praticabile della disposizione impugnata, ma anzi quale
approdo  ermeneutico  dichiaratamente non condiviso, al quale afferma
di   preferire  (diffusamente  argomentando  al  riguardo)  l'opposta
interpretazione,    a    lui    non   preclusa,   ritenuta   secundum
Constitutionem;
        che,  pertanto,  la  sollevata  questione  - come altre volte
sottolineato  da  questa  Corte  in  casi  analoghi  -  va dichiarata
manifestamente   inammissibile,   perche'   la   prospettazione   del
rimettente  non  e'  volta  a  rimuovere  un  dubbio  di legittimita'
costituzionale  (che  egli  ha  mostrato, in concreto, di non nutrire
affatto  e  di  poter risolvere in via interpretativa), ma appare, in
realta',  diretta  -  al  fine  di  proteggere  l'emananda  pronuncia
dall'alea   di  una  impugnazione  e  di  una  eventuale  riforma  od
annullamento  -  a  contestare  un'unica  pronuncia  della  Corte  di
Cassazione (Cass. 8 agosto 1985, n. 4403) nonche' la decisione emessa
nel giudizio a quo dal Tribunale in accoglimento del reclamo proposto
dal  concedente avverso l'interdetto di reintegrazione (v., ex multis
ordinanze nn. 93 del 2000, 54 del 1999, 70 del 1998, 410 del 1994).
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 1168   del  codice  civile,
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Ruperto
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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