N. 160 SENTENZA 22 - 24 maggio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - Motivazione adeguata e non implausibile in ordine anche alla persistente operativita' della norma denunciata nonostante l'intervenuta abrogazione - Rigetto delle eccezioni di inammissibilita' della questione, prospettate dalla parte privata e dall'Avvocatura dello Stato. Trasporto pubblico - Personale delle aziende municipalizzate di trasporto su strada - Ammissione al servizio in prova - Limite massimo di eta' (di 30 anni) - Lamentata disparita' di trattamento degli aspiranti all'impiego, rispetto al personale di altri enti e delle Ferrovie dello Stato, con incidenza sull'effettivita' del diritto al lavoro Discrezionalita' legislativa in materia - Esercizio non arbitrario - Non fondatezza della questione. - R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 - Allegato A, art. 10, primo comma, numero 2. - Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, e 4.(GU n.23 del 31-5-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, numero 2, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con Ordinanza emessa il 11 aprile 1998 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Supporta Paolo e l'Azienda municipalizzata Autotrasporti di Palermo, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visti l'atto di costituzione di Supporta Paolo nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Uditi l'avvocato Sergio Agrifoglio per Supporta Paolo e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio, diretto ad ottenere la declaratoria del diritto all'assunzione presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti (AMAT) di Palermo, promosso da un partecipante ad un concorso pubblico per esami, il pretore di Palermo in funzione del giudice del lavoro, con Ordinanza emessa il 11 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, numero 2, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Il giudice rimettente premette che il provvedimento impugnato (decadenza dalla nomina a vincitore di concorso a 180 posti di agenti con qualifica di conducente di linea, bandito con delibera dell'AMAT n. 38 del 12 gennaio 1990) e' stato determinato dalla constatazione che il concorrente aveva superato il limite massimo di eta' di 30 anni previsto per la partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10, dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, mentre gli altri motivi del ricorso non presentavano elementi di fondatezza. In proposito chiarisce che neppure alla luce della legge 27 gennaio 1989, n. 25 la questione potrebbe trovare positiva soluzione, dato il carattere generale della legge medesima, la quale, per effetto del disposto di cui all'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, giammai potrebbe derogare ad una legge speciale. Ne consegue - sempre secondo la prospettazione del giudice rimettente - che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e che la questione stessa non appare manifestamente infondata. Il giudice a quo richiama l'indirizzo, piu' volte affermato da questa Corte, circa la peculiarita' del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto. Tale indirizzo riconosce al rapporto di lavoro in questione la natura di tertium genus con la conseguenza che la normativa che lo regolamenta non e' in contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione. Tuttavia, osserva il giudice rimettente, la normativa de qua non sarebbe piu' applicabile al rapporto di lavoro del personale delle Ferrovie per l'avvenuta trasformazione delle "Ferrovie dello Stato" in ente pubblico economico, per effetto della legge 17 maggio 1985, n. 210. Pertanto, la legittimita' costituzionale della norma anzidetta, nella parte in cui fissa in trent'anni il limite massimo di eta' per l'assunzione del personale dei servizi attivi delle aziende municipalizzate che gestiscono servizi di autotrasporto, dovrebbe essere esaminata sotto il diverso profilo della disparita' di trattamento, che apparirebbe irragionevole ed ingiustificata, giacche' le situazioni (quelle del personale delle Ferrovie e quelle del personale delle Aziende di autotrasporto) sarebbero sostanzialmente identiche sotto l'aspetto oggettivo e differirebbero solo in relazione alla natura giuridica del soggetto che gestisce il servizio stesso. Quanto sopra comporterebbe il vulnus all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nonche' all'art. 4 della Costituzione, valutato in relazione al predetto art. 3, in quanto la previsione limitativa contenuta nella norma censurata apparirebbe ingiustificata, determinando, cosi', una compressione della effettivita' del diritto al lavoro. 2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituita la parte privata, che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilita', per manifesta irrilevanza della questione sollevata. Secondo l'assunto di parte la norma censurata sarebbe stata tacitamente abrogata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25, che dispone l'elevazione al quarantesimo anno del limite di eta' per la partecipazione alle selezioni degli enti pubblici economici. In via subordinata la parte privata chiede che venga dichiarata la incostituzionalita' della norma in questione e, nel condividere le ragioni dedotte dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, sottolinea un ulteriore aspetto, consistente nella violazione dell'art. 97 della Costituzione per manifesta irragionevolezza della norma censurata. 3. - Nel giudizio e', altresi', intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita' o la infondatezza delle questioni. 4. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha concluso per la infondatezza della questione. In particolare, quanto alla eccezione di inammissibilita', osserva che la caducazione della disposizione impugnata lascerebbe un vuoto normativo in un'attivita' di particolare rilievo per la sicurezza delle persone e della circolazione. Ne' condivide, in proposito, la prospettazione secondo cui il limite di eta' andrebbe individuato attraverso l'applicazione analogica di disposizioni riguardanti altre categorie di personale. Tale interpretazione e' stata contrastata anche dalla Corte di cassazione. L'intervenuta autorita' sottolinea, inoltre, che il giudice a quo non ha verificato se esistessero norme della disciplina collettiva nazionale di categoria che derogassero alla disposizione impugnata, atteso che l'art. 1 della legge n. 270 del 1988 si e' limitato a prevederne la derogabilita' ad opera della contrattazione collettiva. Per tale ragione prospetta l'ipotesi che gli atti possano essere rimessi al giudice a quo, affinche' esamini tale aspetto. Nel merito, osserva che, in materia di rapporto di lavoro di diritto privato, il bando di concorso si configura come espressione di autonomia privata dell'ente e non come atto amministrativo. L'ente, peraltro, e' tenuto a rispettare la fonte normativa; cio' nondimeno - secondo giurisprudenza - puo' fissare un limite di eta' inferiore a quello previsto per legge. Nella memoria segnala, altresi', la diversa natura delle "Ferrovie dello Stato", che rivestono natura di S.p.A. e la inesistenza della "asserita disparita' di trattamento", atteso che le mansioni non sono coincidenti, trattandosi, da un lato, di trasporto su gomma, dall'altro di trasporto su ferro. Sottolinea, infine, come la garanzia del diritto al lavoro non precluda al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio. Considerato in diritto 1. - La questione incidentale di legittimita' costituzionale sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art. 10, primo comma, numero 2, dell'allegato A, al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) nella parte in cui pone, quale limite massimo per l'ammissione al servizio in prova, l'eta' di 30 anni (per i servizi attivi). Secondo il giudice a quo la norma comporterebbe una violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione per diseguaglianza del trattamento riservato agli aspiranti lavoratori presso le aziende municipalizzate del trasporto (su strada) rispetto a quello applicabile ai dipendenti di altri enti che gestiscono i servizi di trasporto, nonche' dell'art. 4 della Costituzione, valutato in relazione al predetto art. 3, perche' la previsione limitativa apparirebbe ingiustificata, determinando una compressione della effettivita' del diritto al lavoro. 2. - L'eccezione di inammissibilita' per mancanza di rilevanza, proposta dalla parte privata, sotto il profilo della tacita abrogazione della norma denunciata a seguito della legge 27 gennaio 1989, n. 25, non e' suscettibile di accoglimento, in quanto l'ordinanza del giudice a quo offre una motivazione adeguata e non implausibile sulla rilevanza della questione e sulla persistente operativita' della norma denunciata ai fini della decisione sull'unico punto ritenuto residuo del ricorso. La stessa soluzione negativa si impone per le altre eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura generale dello Stato sotto i profili, rispettivamente, della autonomia privata dell'ente in sede di bando di concorso per rapporto di lavoro privatistico in relazione alla fissazione nel bando di un limite di eta' inferiore e della derogabilita' del limite massimo di eta' in forza dell'art. 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure); infatti vi e' stata in punto di rilevanza - come gia' sottolineato - una esauriente e plausibile motivazione da parte del giudice a quo mentre nessuna delle parti ha allegato la sopravvenienza di disciplina collettiva derogatrice. 3. - Le questioni proposte sono prive di fondamento. Nessuna disparita' di trattamento puo' configurarsi nella fattispecie, posta la particolarita', quanto meno nei requisiti fisico-attitudinali, nel rapporto di lavoro (conducente di linea, cioe' appartenente ai "servizi attivi") del personale dei servizi automobilistici urbani e parificati delle aziende municipalizzate e private dei trasporti su strada (autolinee urbane e filovie urbane ed extra urbane, cui con legge 24 maggio 1952, n. 628 sono state estese le norme del r.d. n. 148 del 1931), rispetto al personale (macchinisti) delle "Ferrovie dello Stato", disciplinato ormai in modo autonomo e sganciato, almeno parzialmente, dal r.d. n. 148 del 1931 (v. art. 2, comma 9, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in precedenza l'art. 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e per i requisiti di ammissione la preesistente normativa formalmente autonoma contenuta nell'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425). In realta', il limite di eta' massimo per la immissione in servizio rappresenta il risultato di una valutazione discrezionale circa le esigenze dell'azienda e le capacita' attitudinali di cui i lavoratori devono essere in possesso in relazione anche alla potenziale durata della vita lavorativa nelle aziende di trasporto su strada, tenuto conto inoltre dei profili di sicurezza dei trasportati e della circolazione, in presenza della gravosita' del servizio e del logorio nella guida degli automezzi di linea. La determinazione effettuata dal legislatore non e' manifestamente irragionevole o arbitraria, giacche' lascia spazio ad eccezioni, con particolari procedure di garanzia, in relazione a "casi speciali" o per "determinate specialita' di personale"; ed ora risulta superabile attraverso la disciplina della contrattazione collettiva (legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 1). 4. - Il profilo relativo alla violazione dell'art. 4 della Costituzione e' privo di fondamento, poiche' la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio (sentenze n. 61 del 1996 e n. 54 del 1977), e cio' vale anche per i limiti di eta', soprattutto quando la norma si riferisce a requisiti attitudinali richiesti da particolari rapporti di lavoro caratterizzati dalla natura del servizio da prestare e da oggettive necessita' del tipo di azienda (sia pubblica che privata). La discrezionalita' del legislatore in ordine ai requisiti di eta' e' stata esercitata in modo non manifestamente arbitrario o irragionevole, mentre la parita' tra tutti gli aspiranti deve riferirsi a quel determinato tipo di selezione concorsuale. Sul piano della legittimita' costituzionale, pertanto, deve escludersi ogni vizio denunciato, tenuto conto della flessibilita' della previsione normativa sia pure limitata del suo contenuto precettivo, mentre rimangono estranei al presente giudizio i differenti profili, relativi alla concreta normativa applicabile e all'esercizio dei poteri di contrattazione collettiva valutabili in altra sede.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art 10, primo comma, numero 2, dell' allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4 della Costituzione, dal pretore di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C0504