N. 320 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 1997
Ordinanza emessa il 19 maggio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da Ronco Osvaldo e ufficio II.DD. di Cossato Contenzioso tributario - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Spese processuali - Mantenimento a carico della parte che le ha anticipate, pur in caso di riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'Ufficio - Irragionevole ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla normativa vigente per il processo civile e per quello amministrativo - Incidenza sulla tutela del diritto azionato. - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24 e 113.(GU n.25 del 14-6-2000 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ritenuto in fatto Che con ricorso in data 31 maggio 1995 depositato presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Biella in data 3 febbraio 1995, n. 201, Ronco Osvaldo proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento notificatogli dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cossato con il quale veniva assoggettato all'I.L.O.R. il reddito derivante dalla sua attivita' di rappresentante di commercio sostenendo che il suo non era un reddito d'impresa ma reddito equiparabile al reddito di lavoro autonomo. In pendenza di giudizio l'Ufficio riconosceva il fondamento del ricorso e provvedeva ad annullare l'accertamento chiedendo che venisse dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992. La relativa dichiarazione veniva depositata presso questa Commissione in data 23 aprile 1997. In data 14 maggio 1997 il ricorrente, assistito dal professionista presentava la nota spese. Osserva in diritto Il terzo comma dell'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prescrive che le spese del giudizio estinto per cessazione della materia del contendere (come nel caso in oggetto) restano a carico della parte che le ha anticipate. Come giustamente rilevato in dottrina tale disposizione si pone anzitutto in contrasto con il principio costantemente applicato secondo il quale, nel caso di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese deve seguire il criterio della soccombenza virtuale. In particolare e' stato osservato che, nel caso di sostanziale riconoscimento da parte dell'Ufficio del diritto azionato con il ricorso non vi e' ragione perche' alla parte vittoriosa non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese. E cio' tanto piu' in quanto, a differenza del caso di rinuncia al ricorso, non vi e' possibilita' di diverso accordo tra le parti. Pertanto tale norma appare in contrasto: 1) con l'art. 3 della costituzione per irragionevole ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla normativa vigente sia nel processo civile sia in quello amministrativo; 2) con gli artt. 24 e 113 della costituzione perche' il mancato rimborso delle spese impedisce una effettiva e piena tutela del diritto azionato e, d'altra parte, puo' costringere il contribuente a non instaurare il giudizio per veder riconosciuto il suo diritto, a causa dell'onere delle spese che resterebbero a suo carico proprio a seguito del ricorso ritenuto fondato dall'Ufficio. La questione della legittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 appare quindi rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione di legittimita' costituzionale dell'art. 46 comma 3 d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui non riconosce alla parte vincente il diritto alla rifusione delle spese. In caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'Ufficio. Dispone la sospensione del presente procedimento e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri alle parti causa, e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Biella, il 19 maggio 1997. Il presidente: Grizi 00C0508