N. 321 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2000
Ordinanza emessa l'8 febbraio 2000 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Tuon Rina Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis, legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448. - Costituzione, artt. 3, 24 e 38.(GU n.25 del 14-6-2000 )
IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.N.P.S. con l'avv. M. Lauletta, contro Tuon Rina, con l'avv. N. Vitale, ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 4 aprile 1996 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 217/1996 del pretore di Treviso che, accogliendo il ricorso proposto da Rina Tuon, ne riconosceva il diritto a conservare il trattamento pensionistico integrato al minimo sino al suo riassorbinento per effetto della perequazione automatica della pensione base, relativamente al trattamento di reversibilita', e condannava l'I.N.P.S. a corrispondere alla ricorrente i relativi ratei, maggiorati di rivalutazione ed interessi sino al 31 dicembre 1991, dei soli interessi legali dal 1o gennaio 1992 al saldo. L'I.N.P.S. da un lato invocava l'art 1, comma 3 del decreto-legge n. 166/1996, dall'altro contestava la debenza di rivalutazione monetaria ed interessi, in forza del comma 2, art. 1, decreto-legge citato. L'appellata, costituendosi, eccepiva l'inapplicabiita' del decreto-legge n. 166/1996 per mancata conversione in legge e l'illegittimita' costituzionale delle norme succedutesi in materia. All'odierna udienza l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1, commi 181 e 182, legge n. 662/1996 e l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 103/1995 e 123/1987) ha sancito la legittimita' di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici a quibus". La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto gia' sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita' art. 1 comma 181 legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis, legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1, comma 182, legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1, legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36, comma 5, legge n. 448/1998). Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversita' di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione; art. 24, poiche' e' vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi - in via amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) gia' dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa; art. 38, in quanto sono compresi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale. Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicche' la questione di legittimita' appare rilevante, oltreche' non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 181 e 182 della legge 22 dicembre 1996 n. 662, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 36, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza; Sospende il giudizio e disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Treviso, addi' 8 febbraio 2000. Il presidente: Castagna Il giudice relatore: Bigi 00C0509