N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2000

Ordinanza  emessa  l'8  febbraio  2000  dal  tribunale di Treviso nel
procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Zuppardo Carmela
Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
conseguenti  alle  sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e
240/1994  -  Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti
alla  data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza
sul  diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia
previdenziale.
- Legge  23  dicembre  1996,  n. 662,  art.  1, commi 181 e 182, come
  modificato   dall'art.  3-bis,  legge  28  maggio  1997,  n. 140  e
  dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.
(GU n.25 del 14-6-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella   causa   in   grado   d'appello   promossa  dall'I.N.P.S.,
  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Marcella  Lauletta in forza di
  procura  generale  alle  liti  rep.  22845 notaio Lupo di Roma, con
  domicilio  eletto  in  Treviso, viale Trento e Trieste n. 6; contro
  Zuppardo Carmela, ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Con  ricorso  depositato  il  30  marzo 1996 l'I.N.P.S. proponeva
  appello  avverso la sentenza n. 14/1996 del pretore di Treviso che,
  in  parziale  accoglimento  dei  ricorsi presentati dai pensionati,
  aveva  dichiarato  il diritto degli stessi di percepire la pensione
  di  reversibilita'  integrata  al  minimo a far tempo da tre anni e
  trecento  giorni  antecedenti  le  date  di  deposito  dei  ricorsi
  giudiziari.
    Deduceva   l'appellante   l'intervenuta  entrata  in  vigore  del
  decreto-legge  28  marzo  1996 che sanciva l'estinzione dei giudizi
  pendenti e chiedeva conseguentemente la dichiarazione di estinzione
  del giudizio con compensazione delle spese.
    Si   costituiva   la   parte  appellata,  chiedendo  la  conferma
  dell'impugnata sentenza.
    Con  successiva  nota  difensiva del 27 gennaio 2000, l'appellata
  sollevava  questione di legittimita' costituzionale con riferimento
  alla normativa sopravvenuta.
    Ritiene  il  tribunale  che  l'art. 1  commi  181  e  182,  legge
  n. 662/1996  e  l'art. 36  comma  5  legge  n. 448/1998  presentino
  profili d'incostituzionalita' con riferimento agli articoli 3, 24 e
  38 della Costituzione.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in  precedenza.  (Reg.  ord.
  n. 321/2000).
00C0511