N. 324 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2000

Ordinanza  emessa  l'8 febbraio  2000  dal  tribunale  di Treviso nel
procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Antiga Daniele ed altra
Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
conseguenti  alle  sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e
240/1994  -  Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti
alla  data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza
sul  diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia
previdenziale.
- Legge  23  dicembre  1996,  n. 662,  art.  1, commi 181 e 182, come
  modificato   dall'art.  3-bis,  legge  28  maggio  1997,  n. 140  e
  dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.
(GU n.25 del 14-6-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa  in  grado  d'appello promossa dall'I.N.P.S., contro
  Antiga   Daniele   e  Antiga  Carmen  ha  pronunciato  la  seguente
  ordinanza;      Con ricorso depositato il 4 aprile 1996, l'I.N.P.S.
  proponeva  appello  avverso  la  sentenza n. 21/1996 del pretore di
  Treviso  che,  accogliendo  il ricorso proposto da Antiga Daniele e
  Carmen,  quali  eredi  di  Da  Lozzo  Amelia,  dichiarava l'obbligo
  dell'I.N.P.S.  a  corrispondere loro la pensione di reversibilita',
  di  cui  era  titolare  la Da Lozzo, nella misura del 60% di quella
  liquidata   al   di  lei  coniuge  defunto,  integrata  al  minimo,
  condannando  l'Istituto al pagamento delle relative differenze, nei
  limiti   dei   ratei  maturati  nei  tre  anni  e  trecento  giorni
  antecedenti  alla  data  di presentazione del ricorso giudiziario e
  fini  al decesso della Da Lozzo, oltre ad interessi legali dal 121o
  giorno   successivo  alla  domanda  amministrativa.      L'I.N.P.S.
  rilevava   che,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  decreto
  legislativo  n. 166/1996,  l'impugnata sentenza doveva considerarsi
  priva  di effetti e che nulla era dovuto ai ricorrenti, neppure per
  interessi  e  rivalutazione,  ex  art.  1  commi  2  e 3 del citato
  decreto.       In  corso  di  causa  gli  appellati  -  ritualmente
  costituiti  -  chiedevano "la rimessione alla Corte costituzionale"
  del  giudizio, in relazione alle previsioni di cui all'art. 1 commi
  180, 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996.     All'udienza del 22
  giugno  1999 l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del
  giudizio  con  compensazione  delle  spese,  alla luce dell'art. 36
  comma  5  della  legge  n. 448/1998.      Ritiene  il tribunale che
  l'art.  1  commi  181  e  182 legge n. 662/1996 e l'art. 36 comma 5
  legge  n. 448/1998  presentino  profili  d'incostituzionalita'  con
  riferimento agli artt. 3, 24, e 38 della Costituzione.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 321/2000).
00C0512