N. 325 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2000

Ordinanza  emessa  l'8 febbraio  2000  dal  tribunale  di Treviso nel
procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Salvadori Ida ed altre
Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
conseguenti  alle  sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e
240/1994  -  Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti
alla  data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza
sul  diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia
previdenziale.
- Legge  23  dicembre  1996,  n. 662,  art.  1, commi 181 e 182, come
  modificato   dall'art.  3-bis,  legge  28  maggio  1997,  n. 140  e
  dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.
(GU n.25 del 14-6-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa  di  grado  d'appello promossa dall'I.N.P.S., contro
  Salvadori  Ida,  Ros  Rina,  Sonego Carmela, Piovesana Renza, Vanin
  Luigia,  Rossi  Antonia,  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza;
      Con ricorso depositato il 24 gennaio 1997, l'I.N.P.S. proponeva
  appello  avverso la sentenza n. 73/1996 del pretore di Treviso che,
  accogliendo  parzialmente  i ricorsi proposti da Salvadori Ida, Ros
  Rina,  Sonego  Carmela,  Piovesana  Renza,  Vanin  Luigia  e  Rossi
  Antonia,    riconosceva    il   diritto   delle   ricorrenti   alla
  riliquidazione della pensione di reversibilita' nella misura del 60
  per  cento  di  quella liquidata al coniuge defunto, a far tempo da
  tre  anni  e  trecento  giorni  anteriori  il deposito del ricorso,
  dichiarando  l'intervenuta decadenza in ordine ai ratei antecedenti
  a   tale  periodo  e  condannando  l'Istituto  a  corrispondere  ai
  ricorrenti  le  relative  differenze maggiorate di interessi legali
  dal  121o  giorno  successivo  alla  presentazione della domanda di
  riliquidazione   in  via  amministrativa.      L'I.N.P.S.  rilevava
  l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 47 d.P.R.
  n. 639/1970  e  legge  n. 166/1991,  sostenendo che alla ricorrente
  Salvadori  Ida  spettassero solo i ratei maturati dopo l'istanza in
  via  amministrativa.      In  corso  di  causa  tutte le ricorrenti
  appellate  -  ritualmente  costituite  -  contestavano  i motivi di
  gravame,  chiedendone  il  rigetto,  e proponevano altresi' appello
  incidentale  relativamente  al  negato  cumulo  di rivalutazione ed
  interessi  sulle  somme  dovute, in quanto, a loro dire, relative a
  credito   maturato   prima   dell'entrata  in  vigore  della  legge
  n. 412/1991.     All'udienza 12 ottobre 1999 l'I.N.P.S. chiedeva la
  dichiarazione  di  estinzione  del giudizio con compensazione delle
  spese,  alla  luce  dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998.
      Ritiene  il  tribunale  che  l'art.  1,  commi 181 e 182, legge
  n. 662/1996  e  l'art.  36,  comma  5, legge n. 448/1998 presentino
  profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38
  della Costituzione.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 321/2000).
00C0513