N. 325 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2000
Ordinanza emessa l'8 febbraio 2000 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Salvadori Ida ed altre Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis, legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448. - Costituzione, artt. 3, 24 e 38.(GU n.25 del 14-6-2000 )
IL TRIBUNALE Nella causa di grado d'appello promossa dall'I.N.P.S., contro Salvadori Ida, Ros Rina, Sonego Carmela, Piovesana Renza, Vanin Luigia, Rossi Antonia, ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 24 gennaio 1997, l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 73/1996 del pretore di Treviso che, accogliendo parzialmente i ricorsi proposti da Salvadori Ida, Ros Rina, Sonego Carmela, Piovesana Renza, Vanin Luigia e Rossi Antonia, riconosceva il diritto delle ricorrenti alla riliquidazione della pensione di reversibilita' nella misura del 60 per cento di quella liquidata al coniuge defunto, a far tempo da tre anni e trecento giorni anteriori il deposito del ricorso, dichiarando l'intervenuta decadenza in ordine ai ratei antecedenti a tale periodo e condannando l'Istituto a corrispondere ai ricorrenti le relative differenze maggiorate di interessi legali dal 121o giorno successivo alla presentazione della domanda di riliquidazione in via amministrativa. L'I.N.P.S. rilevava l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 47 d.P.R. n. 639/1970 e legge n. 166/1991, sostenendo che alla ricorrente Salvadori Ida spettassero solo i ratei maturati dopo l'istanza in via amministrativa. In corso di causa tutte le ricorrenti appellate - ritualmente costituite - contestavano i motivi di gravame, chiedendone il rigetto, e proponevano altresi' appello incidentale relativamente al negato cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme dovute, in quanto, a loro dire, relative a credito maturato prima dell'entrata in vigore della legge n. 412/1991. All'udienza 12 ottobre 1999 l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1, commi 181 e 182, legge n. 662/1996 e l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 321/2000). 00C0513