N. 326 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2000

Ordinanza  emessa  il  28  febbraio 2000 dal tribunale di Perugia nel
procedimento penale a carico di Ancillotti Luca
Processo  penale  -  Richiesta di applicazione della pena - Termini -
Modifiche   normative   -   Giudizi   di   primo   grado   instaurati
successivamente  alla  data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51   -  Possibilita'  di  richiesta  di  applicazione  della  pena
concordata  sino  all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999,
n. 479 - Mancata previsione - Disparita' di trattamento tra identiche
situazioni - Lesione del diritto di difesa.
- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.25 del 14-6-2000 )
                              TRIBUNALE
    Nel  procedimento  penale  n. 10061/2000  R.G. Dib., n. 1982/1997
  R.G.N.R.,  n. 1182/1998  g.i.p. contro: Ancillotti Luca, nato il 20
  febbrario  1968  a  Milano,  residente  a Gubbio, Fraz. Castiglione
  n. 13,  difensore  di  fiducia  avv.  Mario  Monacelli  del Foro di
  Perugia  imputato:  A) del delitto p. e p. dall'art. 73 comma 1 e 4
  decreto   del   Presidente  della  Repubblica  309/1990,  per  aver
  illecitamente coltivato, nelle pertinenze della propria abitazione,
  n. 135  piante  di  marijuana (peso netto complessivo gr. 34, 894 -
  THC  complessivo grammi 0,392); B) del delitto p. e p. dall'art. 73
  comma  1  e 4 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, per
  avere  illecitamente  detenuto, a fine di spaccio, marijuana per un
  peso  netto  complessivo di grammi 5,89 (THC complessivo gr. 0,11);
  C)   art. 3   legge   110  /1975 ...,  reati  accertati  in  Gubbio
  l'8 ottobrre 1997;
    Alla  pubblica  udienza  del  28 febbraio 2000, ha pronunciato la
  seguente ordinanza;
        rilevato che l'imputato Ancillotti Luca ha avanzato richiesta
  di applicazione della pena concordata ex art. 224 d.lgs. n. 51/1998
  e  444  c.p.p.,  con  riferimento  alle imputazioni sub a) e b), in
  ordine alla quale il p.m. ha prestato il proprio consenso;
        considerato che trattasi di reati puniti con pena edittale di
  entita'   tale  da  astrattamente  consentire,  particolarmente  se
  riconosciuta  la  chiesta  attenuante  dell'art. 73 comma 5, TULST,
  l'accesso al richiesto rito alternativo;
        rilevato  che  l'art. 446  c.p.p., come riformulato con legge
  n. 479/1999,  entrata  in  vigore  il 2 gennaio 2000, consente, nei
  procedimenti   che   transitino   per   l'udienza  preliminare,  la
  formulazione  della richiesta di applicazione della pena concordata
  fino  alla  presentazione  delle  conclusioni di cui agli artt. 421
  comma   3   e   422   comma  3,  c.p.p.,  mentre,  nella  pregressa
  formulazione,  vigente  sino al 1o gennaio 2000, cio' era possibile
  fino  alla  dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento di primo
  grado;          rilevato  altresi'  che la normativa transitoria di
  cui  all'art. 224,  d.lgs.  51/1998,  introdotta  ad  evidenti fini
  deflattivi   del  carico  dibattimentale  in  conformita'  con  gli
  obiettivi  perseguiti  dalla riforma, amplia la facolta' di accesso
  al  rito  altenativo  di  cui all'art. 444 c.p.p., limitatamente ai
  "giudizi"  di  primo grado in corso alla data del 2 giugno 1991, di
  efficacia dello stesso d.lgs. 51/1998;
        considerato  che nel presente processo il decreto che dispone
  il  giudizio  e' stato emesso il 1o luglio 1999, per cui, alla data
  del  2  giugno1999,  il  giudizio  di primo grado non era ancora in
  corso;

                            O s s e r v a

    L'imputato  e' stato rinviato a giudizio il 1o luglio 1999, nella
  vigenza  della  pregressa  formulazione  dell'art. 446  c.p.p.  che
  consentiva  la  richiesta  di applicazione della pena concordata ex
  art.   444   c.p.p.,   sino  alla  dichiarazione  di  apertura  del
  dibattimento   di   primo  grado  e  dunque  essendo  ancora  nella
  titolarita' e nella pienezza di tale diritto.
    Il   2   gennaio  2000,  con  l'entrata  in  vigore  della  legge
  n. 479/1999,   detto   diritto  e'  venuto  meno,  con  conseguente
  vanificazione    della    eventuale   scelta   difensiva,   operata
  dall'imputato  e  fino a quel momento consentitagli dalla legge, di
  attendere  ad  esercitarlo  sino  all'apertura  del dibattimento di
  primo grado, con una compressione ex post dell'intervallo temporale
  di vigenza, che si e' risolta in una imprevedibile soppressione del
  diritto non ancora esercitato, divenuto non piu' esercitabile.
    Ne'  puo'  trovare  applicazione  la normativa transitoria di cui
  all'art.  224  d.lgs. n. 51/1998, che, con un orientamento di segno
  opposto  a quello suddetto, addirittura rimette in termini le parti
  per la formulazione della richiesta ex art. 444 c.p.p., persino nei
  giudizi  giunti ben oltre la soglia dell'apertura del dibattimento,
  purche'  pendenti  in primo grado alla data di efficacia del citato
  decreto   legislativo,   salva  la  necessaria  formulazione  della
  richiesta alla prima udienza successiva a detta data.
    Ed invero non puo' all'evidenza ritenersi sussistere pendenza del
  "giudizio"  prima  della  emissione  del  decreto  che  lo dispone,
  provvedimento intervenuto solo il 1o luglio 1999, per cui alla data
  del 2 giugno 1999, il presente giudizio non era ancora pendente.
    Donde   la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  224  d.lgs.
  n. 51/1998  in  relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che
  si ritiene di dover sollevare di ufficio.
    In  primo  luogo  per  l'evidente  ingiustificata  disparita'  di
  trattamento di situazioni processuali del tutto corrispondenti.
    Ed   invero  il  legislatore  non  ha  razionalmente  distinto  e
  diversamente   disciplinato   situazioni   processuali  diverse  in
  considerazione  di  esigenze  in qualche modo connesse al processo,
  ma,  con  la previsione del 2 giugno 1999, quale dato temporale cui
  rapportarsi  per  verificare  la  pendenza  o  meno del giudizio in
  funzione  della  possibilita'  di  accesso  al rito alternativo, ha
  operato,  sulla  vera  base  di  un elemento temporale esterno, una
  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  processi pendenti
  nella fase del giudizio
    Anzi   detta   disparita'  risulta  ulteriormente  ingiustificata
  qualora  si  consideri  che la richiesta di applicazione della pena
  concordata  finisce  per  essere consentita (dopo che il diritto si
  era in precedenza esaurito) in processi pervenuti ad inoltrata fase
  del   dibattimento   con   integrale   acquisizione  del  materiale
  probatorio  e  conseguente  possibilita'  di  scelta per l'imputato
  dell'  alternativa  piu'  conveniente  sulla  base delle risultanze
  processuali, ed interdetta invece in dibattimenti ancora da aprire,
  con   riferimento  ai  quali  sino  al  2  gennaio  2000,  in  capo
  all'imputato  ed  al  p.m.  era  ancora non consumato il diritto di
  avanzare  richiesta ex art. 444 c.p.p.     In particolare, quanto a
  quest'ultimo  profilo  -  sopravvenuta  soppressione del diritto di
  richiedere l'applicazione della pena concordata prima del compiersi
  dell'intervallo  processuale  di  sua vigenza - si profila anche la
  violazione  dell'art. 24  della  Costituzione,  venendo  ad  essere
  improvvisamente   preclusa   all'imputato   una   scelta  difensiva
  (comportante  un  consistente  riduzione di pena) che in precedenza
  gli  era  riconosciuta,  con  facolta'  di  decidere  non  solo  se
  attivarla  ma  anche in quale fase, posto che, non determinatosi in
  tal  senso  all'udienza  preliminare,  ne  conservava facolta' sino
  all'apertura del dibattimento di primo grado.
    Quanto  sopra  e'  evidente frutto di una smagliatura legislativa
  conseguente  al  fatto che la norma transitoria di cui all'art. 224
  d.lgs.  n. 51/1998  e'  entrata  in  vigore, al pari di altre norme
  dello  stesso  decreto sulla istituzione del giudice unico di primo
  grado,  in data 2 giugno 1999, mentre la normativa sul procedimento
  innanzi  al  giudice  unico  e'  entrata  in vigore il successivo 2
  gennaio  2000,  in  assenza  della  necessaria  riformulazione  del
  disposto   dell'art. 224   d.lgs.  n. 51/1998  e  comunque  di  una
  normativa   transitoria   che   tenesse   in  debito  conto  quanto
  verificatosi,  opportunamente  disciplinando  il vuoto creatosi con
  riferimento al periodo dal 2 giugno 1999, al 2 gennaio 2000.
    Ne  consegue  che  appare  rilevante,  in  quanto incidente sulla
  stessa   ammissibilita'  del  richiesto  rito  alternativo,  e  non
  manifestamente    infondata    la    questione    di   legittimita'
  costituzionale  dell'art. 224 d.lgs. n. 51/1998, per violazione del
  principio  di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione e
  del  diritto di difesa contemplato dall'art. 24 della Costituzione,
  nella  parte  in  cui  non  prevede che, anche nei giudizi di primo
  grado  instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs.
  n. 51/1998  e  sino  all'entrata in vigore della legge n. 479/1999,
  sia  consentito  all' imputato ed al pubblico ministero di avanzare
  richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953,
    Solleva  d'ufficio  dichiarandola  rilevante e non manifestamente
  infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224
  d.lgs.  n. 51/1998, per violazione dell'art. 3 e dell'art. 24 della
  Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche nei giudizi
  di  primo  grado  instaurati successivamente alla data di efficacia
  del  d.lgs.  n. 51/1998  e  sino  all'entrata in vigore della legge
  n. 479/1999,  sia  consentito  all'imputato  ed al p.m. di avanzare
  richiesta   di   applicazione   della   pena  concordata  ai  sensi
  dell'art. 444 c.p.p.
    Sospende il presente giudizio.
    Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
  Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
        Perugia, addi' 28 febbraio 2000.
                        Il giudice: Fodaroni
00C0514