N. 326 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2000
Ordinanza emessa il 28 febbraio 2000 dal tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Ancillotti Luca Processo penale - Richiesta di applicazione della pena - Termini - Modifiche normative - Giudizi di primo grado instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - Possibilita' di richiesta di applicazione della pena concordata sino all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Mancata previsione - Disparita' di trattamento tra identiche situazioni - Lesione del diritto di difesa. - D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.25 del 14-6-2000 )
TRIBUNALE Nel procedimento penale n. 10061/2000 R.G. Dib., n. 1982/1997 R.G.N.R., n. 1182/1998 g.i.p. contro: Ancillotti Luca, nato il 20 febbrario 1968 a Milano, residente a Gubbio, Fraz. Castiglione n. 13, difensore di fiducia avv. Mario Monacelli del Foro di Perugia imputato: A) del delitto p. e p. dall'art. 73 comma 1 e 4 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, per aver illecitamente coltivato, nelle pertinenze della propria abitazione, n. 135 piante di marijuana (peso netto complessivo gr. 34, 894 - THC complessivo grammi 0,392); B) del delitto p. e p. dall'art. 73 comma 1 e 4 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, per avere illecitamente detenuto, a fine di spaccio, marijuana per un peso netto complessivo di grammi 5,89 (THC complessivo gr. 0,11); C) art. 3 legge 110 /1975 ..., reati accertati in Gubbio l'8 ottobrre 1997; Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2000, ha pronunciato la seguente ordinanza; rilevato che l'imputato Ancillotti Luca ha avanzato richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 224 d.lgs. n. 51/1998 e 444 c.p.p., con riferimento alle imputazioni sub a) e b), in ordine alla quale il p.m. ha prestato il proprio consenso; considerato che trattasi di reati puniti con pena edittale di entita' tale da astrattamente consentire, particolarmente se riconosciuta la chiesta attenuante dell'art. 73 comma 5, TULST, l'accesso al richiesto rito alternativo; rilevato che l'art. 446 c.p.p., come riformulato con legge n. 479/1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, consente, nei procedimenti che transitino per l'udienza preliminare, la formulazione della richiesta di applicazione della pena concordata fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421 comma 3 e 422 comma 3, c.p.p., mentre, nella pregressa formulazione, vigente sino al 1o gennaio 2000, cio' era possibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; rilevato altresi' che la normativa transitoria di cui all'art. 224, d.lgs. 51/1998, introdotta ad evidenti fini deflattivi del carico dibattimentale in conformita' con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, amplia la facolta' di accesso al rito altenativo di cui all'art. 444 c.p.p., limitatamente ai "giudizi" di primo grado in corso alla data del 2 giugno 1991, di efficacia dello stesso d.lgs. 51/1998; considerato che nel presente processo il decreto che dispone il giudizio e' stato emesso il 1o luglio 1999, per cui, alla data del 2 giugno1999, il giudizio di primo grado non era ancora in corso; O s s e r v a L'imputato e' stato rinviato a giudizio il 1o luglio 1999, nella vigenza della pregressa formulazione dell'art. 446 c.p.p. che consentiva la richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e dunque essendo ancora nella titolarita' e nella pienezza di tale diritto. Il 2 gennaio 2000, con l'entrata in vigore della legge n. 479/1999, detto diritto e' venuto meno, con conseguente vanificazione della eventuale scelta difensiva, operata dall'imputato e fino a quel momento consentitagli dalla legge, di attendere ad esercitarlo sino all'apertura del dibattimento di primo grado, con una compressione ex post dell'intervallo temporale di vigenza, che si e' risolta in una imprevedibile soppressione del diritto non ancora esercitato, divenuto non piu' esercitabile. Ne' puo' trovare applicazione la normativa transitoria di cui all'art. 224 d.lgs. n. 51/1998, che, con un orientamento di segno opposto a quello suddetto, addirittura rimette in termini le parti per la formulazione della richiesta ex art. 444 c.p.p., persino nei giudizi giunti ben oltre la soglia dell'apertura del dibattimento, purche' pendenti in primo grado alla data di efficacia del citato decreto legislativo, salva la necessaria formulazione della richiesta alla prima udienza successiva a detta data. Ed invero non puo' all'evidenza ritenersi sussistere pendenza del "giudizio" prima della emissione del decreto che lo dispone, provvedimento intervenuto solo il 1o luglio 1999, per cui alla data del 2 giugno 1999, il presente giudizio non era ancora pendente. Donde la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 d.lgs. n. 51/1998 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che si ritiene di dover sollevare di ufficio. In primo luogo per l'evidente ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni processuali del tutto corrispondenti. Ed invero il legislatore non ha razionalmente distinto e diversamente disciplinato situazioni processuali diverse in considerazione di esigenze in qualche modo connesse al processo, ma, con la previsione del 2 giugno 1999, quale dato temporale cui rapportarsi per verificare la pendenza o meno del giudizio in funzione della possibilita' di accesso al rito alternativo, ha operato, sulla vera base di un elemento temporale esterno, una ingiustificata disparita' di trattamento tra processi pendenti nella fase del giudizio Anzi detta disparita' risulta ulteriormente ingiustificata qualora si consideri che la richiesta di applicazione della pena concordata finisce per essere consentita (dopo che il diritto si era in precedenza esaurito) in processi pervenuti ad inoltrata fase del dibattimento con integrale acquisizione del materiale probatorio e conseguente possibilita' di scelta per l'imputato dell' alternativa piu' conveniente sulla base delle risultanze processuali, ed interdetta invece in dibattimenti ancora da aprire, con riferimento ai quali sino al 2 gennaio 2000, in capo all'imputato ed al p.m. era ancora non consumato il diritto di avanzare richiesta ex art. 444 c.p.p. In particolare, quanto a quest'ultimo profilo - sopravvenuta soppressione del diritto di richiedere l'applicazione della pena concordata prima del compiersi dell'intervallo processuale di sua vigenza - si profila anche la violazione dell'art. 24 della Costituzione, venendo ad essere improvvisamente preclusa all'imputato una scelta difensiva (comportante un consistente riduzione di pena) che in precedenza gli era riconosciuta, con facolta' di decidere non solo se attivarla ma anche in quale fase, posto che, non determinatosi in tal senso all'udienza preliminare, ne conservava facolta' sino all'apertura del dibattimento di primo grado. Quanto sopra e' evidente frutto di una smagliatura legislativa conseguente al fatto che la norma transitoria di cui all'art. 224 d.lgs. n. 51/1998 e' entrata in vigore, al pari di altre norme dello stesso decreto sulla istituzione del giudice unico di primo grado, in data 2 giugno 1999, mentre la normativa sul procedimento innanzi al giudice unico e' entrata in vigore il successivo 2 gennaio 2000, in assenza della necessaria riformulazione del disposto dell'art. 224 d.lgs. n. 51/1998 e comunque di una normativa transitoria che tenesse in debito conto quanto verificatosi, opportunamente disciplinando il vuoto creatosi con riferimento al periodo dal 2 giugno 1999, al 2 gennaio 2000. Ne consegue che appare rilevante, in quanto incidente sulla stessa ammissibilita' del richiesto rito alternativo, e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 d.lgs. n. 51/1998, per violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione e del diritto di difesa contemplato dall'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche nei giudizi di primo grado instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998 e sino all'entrata in vigore della legge n. 479/1999, sia consentito all' imputato ed al pubblico ministero di avanzare richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, Solleva d'ufficio dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 d.lgs. n. 51/1998, per violazione dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche nei giudizi di primo grado instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998 e sino all'entrata in vigore della legge n. 479/1999, sia consentito all'imputato ed al p.m. di avanzare richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Sospende il presente giudizio. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Perugia, addi' 28 febbraio 2000. Il giudice: Fodaroni 00C0514